Circolari

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2016
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 12 novembre 2015, Prot. n. 20858/01.26. Di-
sposizioni per la gestione del Registro Elettronico Nazionale
delle imprese di trasporto su strada (REN). Trasmissione
elenchi imprese trasporto di merci su strada.
Il regolamento (CE) n. 1071/2009, all’articolo 16, paragrafo 4,
prevede che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie
per garantire che tutti i dati contenuti nel registro elettronico
nazionale siano aggiornati ed esatti ......
Nel mese di novembre 2014, questa Direzione generale aveva
provveduto ad inviare a ciascun Uff‌icio competente in materia
di gestione del REN due elenchi contenenti i dati delle imprese
la cui posizione poteva essere considerala anomala, in quanto le
stesse risultavano cancellate dall’Albo degli autotrasportatori, ma
ancora presenti sul REN, oppure il loro status era “provvisoria” o
“da autorizzare”, senza che fosse stato registrato, ove esistente, il
provvedimento di autorizzazione all’accesso alla professione, che
avrebbe determinato la trasformazione dello status in “attiva”.
Gli Uff‌ici destinatari degli elenchi dovevano verif‌icare le va-
rie posizioni, attivando le procedure necessarie a determinare il
corretto status delle imprese. Tale operazione ha prodotto risul-
tati apprezzabili, contribuendo quindi alla sistemazione di molte
posizioni presenti nel REN, ma permangono ancora situazioni da
verif‌icare che richiedono nuovamente la collaborazione di code-
sti Uff‌ici per gli opportuni interventi.
A tale riguardo, per consentire un più agevole svolgimento
di tale attività di verif‌ica, si trasmettono, in allegato, per via
elettronica, gli elenchi, aggiornati al 5 novembre 2015, sempre
articolati per ciascun Uff‌icio sulla base delle proprie competenze
territoriali, riguardanti:
- le imprese cancellate dall’Albo Nazionale degli Autotraspor-
tatori di cose per conto di terzi ancora iscritte al REN con lo
status di “attiva”, “provvisoria” o da autorizzare”;
- le imprese iscritte al REN con lo status di “provvisoria”, “da
autorizzare” o “preliminare”.
II
Circ. (Min. int.) 10 dicembre 2015, Prot. n. 300/A/
8593/15/101/20/21/7. Accertamenti su copertura assicurati-
va. Termini di validità e applicazione artt. 180-193 del Codice
1. Accertamenti su copertura assicurativa
Con la circolare n. 300/A/7094/l5/124/9 del 15 ottobre 2015,
questa Direzione, in attuazione dell’art. 31 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito con modif‌icazioni dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, ha reso noto che a decorrere dal 19 ottobre
2015, cessava l’obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno
di assicurazione, recante il numero della targa e l’indicazione
dell’anno, mese e giorno di scadenza.
Da tale data, pertanto, la copertura assicurativa di un veico-
lo a motore è comprovata dal certif‌icato di assicurazione, che il
conducente dovrà continuare ad avere con sé, per essere esibito
in sede di controllo.
Per i controlli da remoto, e ogni qualvolta si reputa necessa-
rio, la copertura assicurativa potrà essere verif‌icata presso l’Ar-
chivio nazionale dei veicoli, di cui all’art. 226 del C.d.S., gestito
dal Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti.
Per agevolare gli operatori delle Forze di Polizia sul territori~
nell’effettuazione di tale accertamento, il Servizio per il Sistema
Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Cri-
minale ha reso possibile la consultazione del predetto Archivio in
modalità web, tramite il portale dello SDI, come comunicato con
la circolare MI-123-U-E-1-1-20 15-136 del 29 ottobre 2015 (All.
1), con la quale si rende noto, peraltro, di aver implementato
nuove funzionalità che consentiranno agli operatori di visualiz-
zare l’immagine dell’intestatario delle patenti di guida emesse
o rinnovate dopo il 9 gennaio 2014 e di verif‌icare il numero del
supporto plastico delle medesime patenti.
2. Termini di validità e applicazione artt. 180-193 del Codice
Relativamente al periodo di validità della copertura assicu-
rativa, sono stati segnalati casi di estensione della copertura as-
sicurativa da parte delle Compagnie di 30, 60, talvolta 90 giorni,
oltre la data di scadenza indicata nel certif‌icato e i 15 giorni sta-
biliti per legge, con ciò generando dubbi agli operatori in ordine
alle norme da contestare per la discordanza tra la data indicata
nel certif‌icato è quella risultante dalle banche dati.
A tal riguardo è il caso di ricordare che:
-i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore hanno du-
rata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione;
- l’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a
motore è comprovato dal certif‌icato rilasciato dall’impresa di as-
sicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale
sono stati pagati il premio o la rata di premio;
- il certif‌icato di assicurazione è oggi il solo documento che
il codice della strada prevede che il conducente di un veicolo a
motore deve avere con sé, durante la circolazione, ai f‌ini dell’as-
sicurazione obbligatoria.
Pertanto, qualora la data di validità indicata nel certif‌icato
di assicurazione fosse diversa da quella risultante dalle banche
dati, con la prima (certif‌icato) scaduta e la seconda non ancora,
si provvederà a contestare la violazione dell’art. 180, commi 1 e
7, del C.d.S., con l’intimazione ad esibire il certif‌icato in corso di
validità e data coincidente con quella delle banche dati. Qualora
invece fosse quest’ultima (banche dati) ad essere non più in cor-
so di validità, farà fede il certif‌icato valido.
Negli accertamenti da remoto si farà riferimento alla validità
che risulta presso l’Archivio nazionale dei veicoli, di cui all’art.
226 del C.d.S., gestito dal Ministero dell’Infrastrutture e dei
Trasporti. Se scaduta, su questa prevale il certif‌icato valido o,
eventualmente, l’attestazione dell’avvenuta stipula del contratto
e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, rila-
sciati dalla compagnia di assicurazione.
Le Prefetture-Uff‌ici Territoriali del Governo, che leggono per
conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della
presente ai Corpi e i Servizi di Polizia Provinciale e Locale.

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