Circolari

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2015
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 13 maggio 2015, n. 2, Prot. n. 9987. Dispo-
sizioni operative relative al trasferimento di funzioni in ma-
teria di tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori
dalle Province agli Uff‌ici periferici del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti (Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 gennaio 2015). Disposizioni in materia di iscri-
zione di imprese che effettuano trasporto di merci al Registro
elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada
(REN) e di gestione dello stesso.
A. La base normativa del trasferimento delle competenze in
materia di tenuta degli Albi degli autotrasportatori.
L’articolo 1, comma 94 della Legge n. 147/2013 (Legge di sta-
bilità 2014) ha disposto che le funzioni relative alla tenuta ed
alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose
per conto di terzi siano svolte dagli Uff‌ici periferici del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti vale a dire gli Uff‌ici Motoriz-
zazione Civile (UMC), nonché le Sezioni a questi afferenti, nel
rispettivo ambito territoriale di competenza.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
(D.P.C.M.) datato 8 gennaio 2015 è stata data attuazione a tale
disposizione.
L’iter che ha portato all’emanazione del menzionato D.P.C.M.
ha richiesto tempi di perfezionamento più lunghi del previsto,
per cui, a prescindere dalla formulazione dell’art. 1 del D.P.C.M.,
il medesimo trova applicazione a decorrere dalla data di pub-
blicazione nella Gazzetta Uff‌iciale, intervenuta il 4 maggio 2015
(G.U. n. 101).
Il trasferimento di funzioni in questione, considerato che
la competenza, sulla scorta della previgente normativa, era in
capo a oltre cento Amministrazioni pubbliche differenti dotate
di autonomia, rende necessario, a f‌ini di uniformità dell’azione
amministrativa sul territorio nazionale, impartire prime istru-
zioni operative, utili per l’avvio della relativa attività degli Uff‌ici
periferici, cogliendo anche l’occasione per fornire ulteriori di-
sposizioni in merito all’iscrizione al REN, in quanto strettamente
connesse alla problematica generale qui trattata.
Giova ricordare che il D.P.C.M. menzionato, all’art. 1, comma
2, attribuisce alla Direzione generale per il TSI il compito di
dettare opportune disposizioni attuative. Quando necessario, le
stesse disposizioni o chiarimenti potranno, ovviamente, anche
essere emanati con f‌irma superiore.
B. Disciplina transitoria per il completamento dei procedi-
menti delle amministrazioni provinciali.
Per esigenze oggettive connesse alla necessità di completa-
mento delle istruttorie dei procedimenti avviati entro il giorno
anteriore alla pubblicazione del D.P.C.M. dalle predette Ammi-
nistrazioni provinciali è stato necessario concordare un ambito
temporale di “regime transitorio” strettamente necessario e con-
grue modalità di gestione delle pratiche pendenti.
A tal f‌ine, in data 23 aprile 2015, nell’ambito della Conferenza
Stato - città ed autonomie locali, è stato raggiunto un accordo,
concernente alcuni aspetti operativi legati al citato trasferimen-
to di funzioni. Il testo della citata intesa potrà essere, fra l’altro,
consultato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastruttu-
re e dei trasporti (www.mit.gov.it).
Gli Uff‌ici delle Province e delle Città metropolitane, territo-
rialmente competenti sulla scorta della precedente normativa,
per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di pub-
blicazione del citato D.P.C.M., provvedono, nel rispetto dei tempi
procedimentali stabiliti dall’Amministrazione di appartenenza, a
completare le istruttorie, relative ai procedimenti d’uff‌icio o su
istanza di parte avviati f‌ino al giorno precedente la pubblicazione.
Il completamento dell’istruttoria di cui al punto 2, lett. a)
dell’Accordo sancito nella Conferenza predetta comporta che le
Province ricevono anche gli atti integrativi dei procedimenti da
esse avviati, onde concludere adeguatamente le istruttorie in
ossequio ai principi, fra l’altro, di buona amministrazione e di
continuità dell’azione amministrativa a favore dell’utenza.
Ovviamente, a decorrere da tale data di pubblicazione gli
Uff‌ici delle Province non possono più iscrivere imprese all’Albo
degli autotrasportatori.
Saranno gli Uff‌ici Motorizzazione civile o le loro Sezioni, com-
petenti per territorio, a ricevere dagli Uff‌ici delle Province gli
atti istruttori, completi di tutti i dati e le informazioni.
L’organo preposto a ciascun UMC, procederà all’emanazione
del provvedimento in questione, sulla scorta dell’istruttoria cu-
rata dall’Uff‌icio dell’Amministrazione provinciale, previa sempli-
ce verif‌ica di correttezza formale dell’istruttoria stessa e logicità
giuridico - sostanziale degli argomenti esposti nella relazione e
nello schema di provvedimento proposto, il tutto in coerenza con
la documentazione connessa.
Trascorsi sei mesi dalla pubblicazione del D.P.C.M., le Pro-
vince e le Città metropolitane, ove non già fatto, procederanno
alla consegna dei fascicoli, relativi agli Albi provinciali degli au-
totrasportatori di cose per conto di terzi, ai corrispondenti UMC
o alle loro Sezioni, assicurando, comunque, nel frattempo, ogni
collaborazione reciproca che si dovesse rendere opportuna.
Inoltre, gli Uff‌ici periferici della Motorizzazione civile, siano
UMC o loro Sezioni, quando necessario, nell’ambito dei procedi-
menti relativi all’accesso alla professione, provvederanno in me-
rito all’inserimento dei dati riguardanti gli attestati di idoneità
professionale per la direzione, in qualità di gestore dei trasporti,
dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi che non
risultino registrati nella sezione “gestore dei trasporti” del REN,
rilasciati anteriormente alla data di operatività della procedura
informatica (27 luglio 2012) i cui estremi/documenti saranno
forniti dalla Provincia o dalla Città metropolitana che li detiene,
ove non già contenuti nei fascicoli trasmessi, o dall’interessato,
anche mediante autocertif‌icazione.
C. Disposizioni operative relative al trasferimento di fun-
zioni in materia di tenuta degli Albi provinciali degli autotra-
sportatori dalle Province agli Uff‌ici periferici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Le imprese che intendono esercitare trasporto di merci su
strada devono, in primo luogo, iscriversi all’Albo provinciale

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