Circolari

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2015
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 14 gennaio 2015, n. 164. Nuovo codice della
strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circo-
lare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso
dell’anno 2015 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 42 del 20 feb-
braio 2015).
1. PREMESSE
e successive modif‌icazioni, di seguito denominato nuovo codice
della strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o
animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su
strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.
Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali
le gare sono subordinate.
Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata,
sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone
tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza, nel
rispetto di quanto disposto dagli artt. 162 e 163 del decreto legi-
slativo 31 marzo 1998, n. 112:
- dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolza-
no per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
- dalle Regioni per le strade regionali;
- dalle Province per le strade provinciali;
- dai Comuni per le strade comunali.
Pertanto, la presente circolare è principalmente rivolta agli
Enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioè le Regioni,
le Province e i Comuni, ferma restando, ai sensi dell’art. 7 del
D.P.C.M. 12 settembre 2000, l’attività di supporto svolta dalle
Prefetture.
Nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade
appartenenti ad enti diversi, la procedura per il rilascio delle
autorizzazioni rimane quella delineata dai richiamati artt. 162 e
mente le autorizzazioni sono di competenza:
- delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ci-
clomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di
interesse nazionale;
- delle Regioni per le competizioni motoristiche su strade
regionali e per competizioni che interessano più Province e
Comuni;
- delle Province per le competizioni motoristiche su strade
provinciali e per competizioni che interessano più Comuni;
- dei Comuni per le competizioni motoristiche su strade
esclusivamente comunali.
Per competizioni che interessano più Regioni o più Province
e Comuni di Regioni diverse, l’autorizzazione può essere rila-
sciata dalla Regione in cui ha inizio la competizione.
In coerenza con quanto espresso dall’art. 9, comma 2, del
nuovo codice della strada, l’Ente che autorizza acquisisce il nulla
osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la
gara.
La disciplina in parola si applica esclusivamente a manife-
stazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come
competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a
superarsi vicendevolmente e in cui è prevista la determinazione
di una classif‌ica.
Non rientrano, quindi, in tale disciplina le manifestazioni
che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore
le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante: “Approvazione
del regolamento per l’esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773
delle leggi di pubblica sicurezza”.
Nell’intento di operare uno snellimento di procedure è prevista
la predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un pro-
gramma delle competizioni da svolgere nel corso dell’anno succes-
sivo sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite
le competenti Federazioni sportive nazionali (Commissione Sporti-
va Automobilistica Italiana e Federazione Motociclistica Italiana).
Per l’effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che
si svolgono su strade ed aree pubbliche, come def‌inite dall’art.
1, comma 2, del nuovo codice della strada, di competenza delle
Regioni o Enti locali, di seguito denominati Enti competenti, i
promotori, come previsto dall’art. 9, comma 3, del citato nuovo
codice della strada, devono preliminarmente richiedere il nul-
la-osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipar-
timento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale - Direzione Generale per la sicurezza stradale.
Non rientrano nel campo di applicazione della presente di-
sciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i tra-
sferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle
norme di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che
si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare
su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le
gare di minimoto, supermotard e similari purchè con velocità di
percorrenza ridotta.
Nell’ambito di tutte le competizioni sopra richiamate, per
velocità di percorrenza ridotta si intende una velocità, per tutto
il percorso, inferiore a 80 Km/h, poichè il superamento di tale
soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie
competizioni di velocità.
Il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
può non essere richiesto per i raduni e per le manifestazioni di
regolarità amatoriali con velocità per tutto il percorso inferiore a
80 Km/h, e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte
su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 Km), appo-
sitamente attrezzati per evidenziare l’abilità dei concorrenti (suc-
cessione di tratti che obbligano a ridurre la velocità imponendo
deviazioni di traiettoria e tratti di raccordo a velocità libera di lun-
ghezza non superiore a 200 metri), con velocità media sull’intero
percorso non superiore a 80 Km/h, purchè non si creino limitazioni
al servizio di trasporto pubblico e al traff‌ico ordinario.
Anche in questo caso il superamento delle rispettive soglie
di velocità farebbe ricadere le manifestazioni tra le ordinarie
competizioni motoristiche.

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