Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine701-704

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@I. Circolare (Min. int.) 26 maggio 2008, n. 300/A/1/35690/101/3/3/9. Modifiche al codice della strada. Decreto legge 23 maggio 2008 n. 92. Articoli 186, 187, 189 e 222. Prime disposizioni operative. Oed

Ad enti vari

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 122 del 26 maggio 2008 è stato pubblicato il decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008, recante «misure urgenti in materia di sicurezza».

Il provvedimento d'urgenza, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, oltre ad aver aumentato le pene per i reati di omicidio colposo e lesioni conseguenti ad illeciti stradali, ha introdotto significative modifiche agli articoli 186, 187, 189 e 222 del codice della strada.

  1. Modifiche in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica.

    L'articolo 4 del D.L. 92/2008 ha modificato l'art. 186 c.s. prevedendo un aumento delle pene per i casi più gravi di guida in stato di ebbrezza alcolica e la trasformazione in reato dell'illecito amministrativo di rifiuto di sottoporsi ai controlli alcolemici.

    1.1. Aumento delle pene per guida in stato di ebbrezza alcolica.

    È stato previsto il raddoppio del massimo edittale per i reati di cui all'articolo 186 comma 2, lettere b) e c). Infatti, secondo la nuova formulazione delle predette disposizioni chi guida in stato di ebbrezza con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) è punito con l'arresto fino a sei mesi, mentre chi guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

    1.2. Confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza.

    Quando il conducente è sorpreso a guidare un veicolo con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), oltre all'applicazione delle pene principali e delle sanzioni amministrative accessorie incidenti sulla patente di guida, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la misura di sicurezza della confisca del predetto veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.

    Si tratta di un caso di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p. La misura di sicurezza si applica anche nel caso in cui la pronuncia consegua a patteggiamento ovvero nel caso di sospensione condizionale della pena.

    La confisca del veicolo si applica anche quando il conducente in stato di ebbrezza con valore corrispondente ad un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) provochi un incidente stradale. In tale caso non trova, quindi, applicazione la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo prevista dal comma 2 bis dell'art. 186 c.s. ed il mezzo di proprietà del trasgressore deve essere sempre sottoposto a sequestro nel rispetto della procedura di cui al punto 1.2.1.

    Giova sottolineare che per la confisca di cui si parla non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 213 c.s. che disciplinano i casi in cui la confisca costituisca sanzione amministrativa accessoria. E ciò anche quando il veicolo con cui è commesso il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) è un motoveicolo o un ciclomotore. In tali casi, infatti, non trovano applicazione neanche le disposizioni dell'art. 213, comma 2 sexies, c.s. che impongono la confisca amministrativa dei motoveicoli o dei ciclomotori con cui sono stati commessi reati.

    Nei confronti dei conducenti dei predetti veicoli, perciò, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), si applica la misura di sicurezza della confisca ed il sequestro è operato secondo la procedura di cui al punto 1.2.1 della presente circolare.

    Resta, invece, vigente l'obbligo di sequestro e confisca amministrativa ai sensi del citato art. 213, comma 2 sexies, quando il reato di guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), sia commesso alla guida di ciclomotori o di motoveicoli come già precisato nell'ultimo periodo del punto 1, della circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 24 agosto 2007.

    1.2.1. Sequestro preventivo del veicolo.

    Al momento dell'accertamento della condotta criminosa, ai sensi dell'art. 321, comma 3 bis, c.p.p., la polizia giudiziaria che è intervenuta, in attesa che il pubblico ministero assuma la direzione delle indagini, procede al sequestro preventivo del veicolo appartenente alla persona che si è resa responsabile del reato. Il sequestro deve essere disposto da un ufficiale di polizia giudiziaria.

    Il veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza deve essere sequestrato solo se risulta a questi intestato sui documenti di circolazione, salvo successiva verifica dell'effettiva proprietà del veicolo stesso che può essere acquisita con ogni mezzo.

    1.2.2. Possibilità di affidamento in custodia al trasgressore.

    La nuova previsione normativa ha disposto che il veicolo che deve essere confiscato può essere affidato in custodia al trasgressore.

    Il veicolo può essere affidato al conducente solo quando questi possa legittimamente essere nominato custode, secondo le disposizioni generali degli artt. 259 e 120 c.p.p. Queste disposizioni, infatti, stabiliscono che non può assumere la custodia chi si trova in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesta palese infermità mentale ovvero chi risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

    Pertanto, in base alle citate norme del codice di procedura penale, nell'immediatezza dell'accertamento del reato, non è possibile consentire a chi si trovi in stato di ebbrezza di assumere la custodia del veicolo sequestrato.

    Si precisa che in tali casi non possono trovare applicazione le...

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