Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine479-487

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@I. Circolare (Min. trasp.) 18 febbraio 2008. Nuovo codice della strada - Articolo 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2008 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 68 del 20 marzo 2008)

  1. Premessa.

    1.1. L'art. 9 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), e successive modificazioni, al comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

    In particolare per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalle regioni per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

    A tale proposito, già con gli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, era stato disposto il trasferimento alle regioni, alle province ed ai comuni della competenza al rilascio della autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie rispettivamente di interesse di più province, di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, e di interesse esclusivamente comunale.

    Pertanto la presente circolare è essenzialmente indirizzata alle regioni, province e comuni in qualità di enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, l'attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita.

    Allo scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere dello scrivente, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e più precisamente le autorizzazioni sono di competenza:

    delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;

    delle regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano più province e comuni;

    delle province per le competizioni motoristiche su strade provinciali e per competizioni che interessano più comuni;

    dei comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.

    Per competizioni che interessano più regioni o più province e comuni di regioni diverse l'autorizzazione può essere rilasciata dalla regione da cui ha inizio la competizione.

    In coerenza con quanto espresso dal comma 2, dell'art. 9, del nuovo codice della strada, l'ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

    1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

    Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previsto dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

    Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo codice della strada prevede che per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche di competenza delle regioni o enti locali, di seguito denominati enti competenti, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione.

    Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

    Come detto, il nulla-osta del Ministero dei trasporti è richiesto quando le gare motoristiche si svolgono su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del nuovo codice della strada.

    Pertanto non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari.

    Sempre ai fini dello snellimento delle procedure il nullaosta del Ministero dei trasporti può non essere richiesto per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

    Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.

    Ovviamente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4 e 6.

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    Non sono invece consentite le gare di velocità da svolgeresi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

    È necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalle competenti Federazioni sportive nazionali e ciò, anche per verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del nuovo codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

  2. Programma - Procedure.

    2.1. Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2007 e degli anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza.

    2.2. Le proposte degli organizzatori, espresse attraverso le competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, sono pervenute alla Direzione generale per la motorizzazione, che ha formulato il programma allegato alla presente circolare dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada.

    2.3. Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per la motorizzazione almeno sessanta giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel programma.

    In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

    a) relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'ente o gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione;

    b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

    c) regolamento di gara;

    d) parere favorevole del C.O.N.I., espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1.2;

    e) ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004, intestato al Ministero dei trasporti, via Caraci, 36 - 00157 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero dei trasporti, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1, punti C e D) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro dei trasporti n. 3T in data 15 gennaio 2007;

    f) dichiarazione...

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