Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine279-287

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@I. Circolare (Min. trasp.) 5 dicembre 2007, Prot. n. 111047/RU - File avviso n. 60/2007: «STA cooperante». Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario. Circolare prot. n. 108243 del 27 novembre 2007

Facendo seguito alle numerose richieste di ulteriori indicazioni sull'applicazione di quanto indicato nella circolare prot. n. 108243 del 27 novembre 2007, si precisa quanto segue:

1) Nazionalizzazione veicoli usati

Dal 3 dicembre per immatricolare tutti i veicoli usati, anche quelli acquistati prima di tale data, devono essere prima comunicati i dati relativi ai telai, tramite la mappa AIMV, che gestisce anche l'acquisizione del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione, poi gli UMC devono abilitare all'immatricolazione tali veicoli.

Inoltre al momento dell'immatricolazione solo per i veicoli usati, il cui acquisto intracomunitario è avvenuto a partire dal 3 dicembre (data fattura), dovrà risultare acquisita al S.I. di questo Dipartimento anche la conferma dell'assolvimento degli obblighi IVA.

2) Nazionalizzazione veicoli nuovi

I veicoli nuovi, la cui ultima comunicazione tramite la mappa AIMV è stata fatta prima del 3 dicembre 2007 senza il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione, possono essere immatricolati senza abilitazione. Però se per uno di questi veicoli si inserisce una nuova comunicazione dopo il 3 dicembre (per es. una nuova cessione), allora sarà necessario comunicare anche il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione e quindi richiedere l'abilitazione per l'immatricolazione.

I veicoli nuovi, le cui comunicazioni sui telai, tramite la mappa AIMV, sono fatte a partire dal 3 dicembre 2007, devono essere abilitati all'immatricolazione.

Inoltre al momento dell'immatricolazione solo per i veicoli nuovi, il cui acquisto intracomunitario è avvenuto a partire dal 3 dicembre (data fattura), dovrà risultare acquisita al S.I. di questo Dipartimento anche la conferma dell'assolvimento degli obblighi IVA.

@II. Circolare (Min. trasp.) 28 novembre 2007, Prot. n. 108501/23/40/01. Circolare prot. n. 92666/23.40.01 del 9 ottobre 2007. Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dell'art. 8, D.M. 8 maggio 1995 e successive integrazioni; prima immatricolazione, a far data dal 1º ottobre 2007, dei veicoli non conformi ai punti 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5 dell'allegato 1 della direttiva 2005/55/CE come modificata dalla direttiva 2006/51/CE. Aggiornamento del prospetto relativo alle case costruttrici che hanno richiesto deroga

Successivamente alla emanazione della circolare prot. 92666/23.40.01 del 9 ottobre 2007 sono pervenute a questa Sede ulteriori domande di deroga. Nell'accogliere le relative istanze si è provveduto ad aggiornare il prospetto «allegato 1» indicato in oggetto riguardante la direttiva 2005/55/CE allegato 1 punti 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5 modificata dalla direttiva 2006/51/CE, che si trasmette in sostituzione di quello già inviato in allegato alla circolare citata.

Si omette l'allegato

@III. Circolare (Min. trasp.) 27 novembre 2007, Prot. n. 107947/08/03. Immatricolazione di veicoli già circolanti nella U.E., o nello Spazio economico europeo, con controllo tecnico periodico scaduto di validità

Con circolare n. 45/98 (prot. n. 01313/4319 - D.C. IV n. A023 del 28 maggio 1998) e successive modifiche, è stato disposto, con esplicito riferimento ai veicoli appartenenti alla categoria M1 già circolanti in un paese della Comunità, che la reimmatricolazione in Italia può essere effettuata anche se la revisione risulta scaduta, previo, in tal caso, il necessario controllo tecnico.

Tale disposizione, estesa con apposite circolari anche ai veicoli delle categorie L, ha determinato l'adeguamento del punto 2.3 della circolare 133/85 (prot. n. 2560/4310 - D.C. IV n. A098 del 28 agosto 1985) che non consentiva in nessun caso l'immatricolazione di veicoli provenienti dall'estero privi di revisione in corso di validità.

Alcuni UMC hanno ora chiesto se tale modifica alla circolare n. 133/85 possa essere estesa anche a veicoli di provenienza comunitaria di categorie diverse dalla M1 ed L.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Le motivazioni che hanno portato alla modifica del punto 2.3 della circolare 133/85 hanno avuto origine dai principi comunitari richiamati, per quanto riguarda i veicoli, nella comunicazione interpretativa della Commissione n. 98/C143/04. Questa comunicazione è ora stata sostituita dalla n. 2007/C68/04 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 68 del 24 marzo 2007), che ha aggiornato i contenuti della precedente in base alla intervenuta evoluzione della normativa comunitaria, che ora consente l'estensione ad altre categorie di veicoli di talune considerazioni relative al trasferimento intracomunitario dei veicoli.

Conseguentemente deve ritenersi modificato il già citato punto 2.3 della circolare 133/85 anche per i veicoli di categoria diversa da M1 ed L, nel senso che è consentita la loro reimmatricolazione, se già circolanti nella Comunità, anche se la revisione risulta scaduta.

Si ritiene opportuno evidenziare, inoltre, che l'esenzione dall'accertamento tecnico preventivo all'immatricolazione dei veicoli già circolanti in area comunitaria, continua ad essere applicabile ai soli veicoli per cui è già a regime l'omologazione globale europea (categorie M1 ed L).

Le disposizioni della presente hanno piena efficacia anche per i veicoli già circolanti nello Spazio economico europeo.

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@IV. Circolare (Min. trasp.) 27 novembre 2007, Prot. n. 107954/23/22. Targhe per l'esportazione rilasciate dalla Repubblica di Croazia

Il Ministero degli Affari Esteri e dell'Integrazione Europea della Repubblica di Croazia ha comunicato, tramite la nostra rappresentanza diplomatica, che, a partire dal 19 marzo 2007, le Direzioni di Polizia del Ministero degli Affari Interni di quel Paese rilasciano per l'esportazione dei veicoli una targa provvisoria con associato libretto di circolazione. Nell'intestazione del libretto compare il termine «IZVOZNA» (valido per l'esportazione). La validità massima prevista è di 45 giorni.

L'autorità croata ha specificato che le targhe in questione, in metallo trattato con uno strato di vernice con effetti riflesso, sono a fondo verde con caratteri in giallo. La composizione dei caratteri che compaiono sulla targa prevede, da sinistra a destra, la sigla RH, lo stemma della Repubblica di Croazia, tre oppure quattro caratteri numerici, un tratto, uno oppure due caratteri alfabetici.

Al riguardo, nel rammentare che la Repubblica di Croazia non è, almeno al momento, tra i paesi appartenenti alla UE ovvero aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, si conferma che le richieste di nazionalizzazione di veicoli circolanti provenienti da tale Paese devono essere trattate con modalità riferite alla provenienza esterna alla Comunità europea.

Fermo restando quanto sopra, si comunica che il libretto di circolazione associato alla targa in argomento, anche dopo la scadenza del periodo di validità per il trasferimento, può essere assunto quale documento di base ai fini della nazionalizzazione, purché accompagnato da copia, autenticata nei modi previsti, del precedente documento di circolazione definitivo.

Restano salve le agevolazioni previste a favore dei connazionali rimpatriati o di pubblici dipendenti che rientrano da missioni all'estero.

(Si omette l'allegato)

@V. Circolare (Min. trasp.) 27 novembre 2007, Prot. n. 108243. «STA cooperante». Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario

AVVERTENZA

Con circolare prot. n. 5981/M352 del 2 dicembre 2005 erano state impartite le prime istruzioni operative necessarie per la gestione delle procedure telematiche di immatricolazione dei veicoli provenienti dall'ambito comunitario mediante procedura «STA cooperante».

Con la medesima circolare, erano stati evidenziati altresì, per ragioni di chiarezza e coerenza espositiva, taluni aspetti procedurali che trovano applicazione anche nell'ambito delle operazioni di immatricolazione dei veicoli provenienti dagli Stati membri della UE che, per espressa previsione normativa o per ragioni tecniche, sono escluse dallo «STA cooperante».

In particolare, era stato posto l'accento sulla opportunità, in quella prima fase di avvio delle nuove procedure, che la verifica della regolarità della documentazione a corredo dell'istanza di nazionalizzazione venisse effettuata preliminarmente alla presentazione dell'istanza stessa; ciò nell'intento, peraltro condiviso anche dalle stesse Associazioni rappresentative del settore della consulenza automobilistica, di evitare che in sede di controllo successivo gli utenti potessero essere penalizzati, attraverso l'annullamento della immatricolazione, a causa di irregolarità spesso non facilmente rilevabili dagli Studi di consulenza i quali, per la prima volta, si sono trovati a svolgere direttamente operazioni di particolare complessità tecnico-amministrativa quali le nazionalizzazioni.

Al contempo, si era anche ritenuto opportuno di dover ribadire le direttive di cui al punto A) del paragrafo «Procedure di immatricolazione» della circolare prot. n. 1059/M362 del 16 mazo 2004, come successivamente integrato con circolare prot. n. 122/D.T.T. del 28 maggio 2004 in tema di competenza territoriale degli Uffici della Motorizzazione.

Ciò posto, l'esito sostanzialmente positivo del monitoraggio condotto lo scorso anno sul regolare svolgimento delle operazioni di nazionalizzazione con procedura «STA cooperante», ha indotto a ritenere superate le ragioni di particolare cautela che hanno motivato l'adozione delle richiamate disposizioni particolari e, conseguentemente, con circolare prot. n. 39561 del 5 ottobre 2006 si è provveduto alla modifica della circolare prot. n. 5981/M352 del 2 dicembre 2005, abolendo i previgenti criteri di individuazione della competenza territoriale degli UMC, a far data dal 5 ottobre...

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