Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine759-767

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@I. Circolare 19 febbraio 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre MOT 4. (Prot. n. 452/4915/9): D.M. 16 ottobre 1998. Nuove denominazioni dei gas da iscrivere sui recipienti di cui all'art. 1. Precisazioni

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto, ed in considerazione della prossima entrata in vigore delle prescrizioni previste dall'art. 2 di detto decreto per i recipienti verificati in data successiva ai tre mesi rispetto alla data di entrata in vigore dello stesso, si precisa quanto segue.

Sono state fatte presenti da parte delle associazioni di categoria e ditte costruttrici, oggettive difficoltà di iscrivere sull'ogiva del recipiente mediante punzonatura oltre il numero ONU e la denominazione del gas (talvolta notevolmente lungo) anche la dicitura «COMPRESSO/A» così come riportato nella tabella allegata al D.M. 16 ottobre 1998 relativa ai gas appartenenti alla classe 2 peraltro conformi alle denominazioni ADR.

Considerato peraltro che le motivazioni suddette risultano condivisibili, si consente che la dicitura «COMPRESSO/A» possa essere omessa, qualora non espressamente richiesta.

@II. Circolare 22 aprile 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre MOT 3 (Prot. n. 626/4208/F - MOT B037): Veicoli diversi da quelli provvisti di omologazione comunitaria. Dati da riportare sulle carte di circolazione e sui prospetti informativi mod. DGM 405

Preso atto delle istanze avanzate dai costruttori per lo snellimento della documentazione riguardante l'omologazione dei veicoli ed in relazione alle informazioni richieste «obbligatoriamente» dal sistema informatico di questa amministrazione per la stampa delle carte di circolazione, si stabiliscono le seguenti modalità di compilazione dei documenti indicati in oggetto:

- il fac-simile della dichiarazione di conformità può non essere più riprodotto all'interno del mod. DGM 405 in quanto questo è già depositato agli atti degli uffici periferici dell'amministrazione ed è reperibile presso questo dipartimento.

È fatto obbligo ai costruttori di comunicare con la massima tempestività, qualsiasi variazione del modello di dichiarazione di conformità;

- fra le caratteristiche del veicolo riportate sul prospetto mod. DGM 405 non verrà più annotato il rapporto del dispositivo di sterzo;

- la presenza di un dispositivo rallentatore, obbligatoria ai sensi della normativa vigente (ad esempio: direttiva parziale CEE frenatura o ADR) potrà non essere più indicata sulla carta di circolazione dei veicoli di prossima immatricolazione;

- le carte di circolazione degli autoveicoli potranno riportare tutti i pneumatici ed i rapporti al ponte riconosciuti ammissibili in sede di omologazione.

I controlli su strada potranno essere condotti dagli agenti in servizio di polizia stradale sulla base dei dati riportati nelle targhette di montaggio apposte sui dispositivi cronotachigrafi, in conformità a quanto previsto dai regolamenti CEE n. 3820/85 e n. 3821/85 del Consiglio delle Comunità Europee (taratura del cronotachigrafo), in riferimento al tipo di pneumatico ed al rapporto al ponte effettivamente presenti sui veicoli.

Resta fermo che è nella responsabilità del proprietario del veicolo far ritarare, secondo le modalità previste dalle norme in vigore, il cronotachigrafo e l'eventuale limitatore di velocità ad ogni modifica, nel campo di quelle ammesse, relativa al tipo di pneumatico e/o al rapporto al ponte.

@III. Circolare 30 aprile 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre MOT 3 (Prot. n. 458-531/4214/G - MOT B039): Prove A.T.P. per gruppi frigoriferi

È stato qui richiesto se, per i gruppi frigoriferi dotati di diversi sistemi di alimentazione, è obbligatorio effettuare distinte prove per misurare la potenza frigorifera.

A tale riguardo il paragrafo 56 dell'allegato 1, appendice 2 dell'accordo A.T.P. prescrive che «se il gruppo frigorifero può essere alimentato con una differente fonte di energia, la prova dovrà essere ripetuta per ciascuna di esse».

Pertanto, in caso di presentazione per l'omologazione di gruppi frigoriferi siffatti, è necessario che i C.P.A. verifichino che i verbali rilasciati dalle stazioni di prova rispondano alla norma suddetta.

@IV. Circolare 24 maggio 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre MOT 3 (Prot. n. 951/4214/A - MOT B048): A.T.P. - Validità delle omologazioni dei mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata

Il punto 2 d) dell'appendice 1 all'allegato 1 dell'accordo A.T.P. demanda all'autorità competente la percentuale dei controlli da effettuare sui mezzi di trasporto A.T.P., qualora la produzione sia superiore ai 100 esemplari in sei anni.

Poiché si sta diffondendo l'utilizzo di piccoli contenitori in regime A.T.P., contenitori che vengono prodotti in grandi serie, si rende necessario aggiornare quanto disposto con lettera ministeriale prot. n. 2273/4214 L - D.C. IV n. B053 del 17 novembre 1995 che stabilisce che le omologazioni per piccola serie dei mezzi di trasporto A.T.P. sono soggette al limite temporale di 6 anni o al limite numerico di 250 esemplari. Si rammenta che, superato uno dei due limiti, è necessario ripetere la prova d'isotermia, in stazione di prova, per poter prorogare la validità dell'omologazione per ulteriori 6 anni o 250 esemplari.

Le omologazioni limitate per piccole serie dei mezzi di trasporto A.T.P. e strutture coibentate, qualora il costruttore, in sede di verifica del sistema di controllo del processo produttivo, sia stato riconosciuto idoneo ai sensi della ministeriale prot. n. 1103/D.C. - D.C. IV n. B109 del 10 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, possono superare il limite numerico dei 250 esemplari purché non sia trascorso un anno dalla verifica d'isotermia effettuata sul prototipo di omologazione. In questo caso, il Centro Prove competente, su domanda della ditta, prorogherà la validità dell'omologazione fino allo scadere del suddetto anno. Al termine dell'anno, per ottenere l'ulteriore proroga di validità dell'omologazione, è necessario procedere alla prova d'isotermia presso una stazione di prova.

Resta inteso che per le altre omologazioni i limiti di scadenza rimangono invariati e, cioè, 250 esemplari prodotti o sei anni dalla data del verbale d'isotermia.

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@V. Circolare 28 maggio 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre MOT 5 (Prot. n. 3062/4630): Uso di lenti correttive durante l'esame di guida

In relazione alla nota suindicata si comunica che, in linea generale, per quel che concerne l'idoneità psico-fisica del candidato, l'esaminatore deve far riferimento alle prescrizioni indicate nel certificato medico prodotto dal candidato stesso.

Pertanto, anche il candidato che in base alla documentazione medica non ha l'obbligo dell'uso delle lenti durante la guida, nel corso della prova pratica di guida, può far uso di lenti correttive. Infatti, se il candidato è affetto da lieve difetto di visus, ma in ogni caso raggiunge, senza correzioni, i 10/10 complessivi, come indiato all'art. 319, comma 2, del codice della strada, il candidato medesimo, pur non avendo uno specifico «obbligo di lenti», può ugualmente fare uso degli occhiali durante la guida.

Solo laddove il candidato palesi manifesta deficienza di visus, con l'uso di occhiali con lenti visibilmente di forte gradazione, l'esaminatore può sospendere l'esame e chiedere al candidato di produrre un nuovo certificato medico che risolva i dubbi insorti.

@VI. Circolare 28 maggio 1999, n. 31, del Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre MOT 5 (Prot. n. 1021 - 1426/4630D - MOT A013): Circolazione in Italia con patenti di guida rilasciate da Stati membri dell'Unione Europea

È stato da più parti posto all'attenzione della scrivente amministrazione il problema dell'applicazione della sanzione prescritta all'art. 136, comma 7 del codice della strada ai cittadini comunitari che avendo stabilito la residenza in Italia da oltre un anno non abbiano provveduto a convertire né a far «riconoscere» la propria patente (con l'apposizione dello specifico tagliando sul documento di guida) rilasciata dallo Stato comunitario di provenienza.

È stata pertanto riesaminata la questione dell'effettiva possibilità di sanzionare i conducenti suddetti, posto che la direttiva n. 91/439/CEE non prevede l'obbligo di conversione delle patenti.

In proposito recentemente la Commissione dell'Unione Europea ha notificato alla Repubblica italiana un parere motivato, invitandola all'osservanza della direttiva n. 91/439/CEE.

In detto parere si legge che aver previsto in Italia l'obbligo per i cittadini comunitari di far comunque riconoscere, attraverso un procedimento amministrativo, la loro patente non risulta conforme alla normativa comunitaria.

In base a quanto esposto, pertanto, non risulta possibile applicare l'art. 136, comma 7, ai cittadini comunitari che, avendo acquisito la residenza in Italia da oltre un anno, non hanno fatto «riconoscere» né convertire la propria patente.

Tali conducenti hanno, difatti, il diritto di utilizzare il proprio documento di guida per la circolazione sul territorio italiano senza limiti temporali, purché sia ovviamente in corso di validità.

Si pregano gli organi centrali, a cui viene trasmessa la presente circolare, di voler dare massima diffusione alle disposizioni in essa contenute, al fine di ottenere una...

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