Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine197-199

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@I. Circolare 10 dicembre 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. Segreteria tecnica, prot. n. 1396/4360/CG(C1): Normativa sull'obbligo di pneumatici invernali in Finlandia in vigore dall'1 dicembre 1999

L'Ambasciata di Finlandia ha reso noto alla scrivente che sussiste l'obbligo, come negli anni passati, dei conducenti dei veicoli di massa totale a pieno carico sino a 3,5 t che varchino i confini della Repubblica di Finlandia, di equipaggiare i medesimi con pneumatici aventi battistrada invernale.

Tale disposizione, in vigore nel periodo dal 1° dicembre al 20 febbraio, vale anche per le caravan.

Si invitano codesti Uffici a conferire pubblicità alla presente.

@II. Circolare 14 dicembre 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. Segreteria tecnica, prot. n. 1927/FP3 - MOT B086: Destinazione, ai sensi dell'art. 82 del codice della strada, dei veicoli M1. Trasporto di cose

Pervengono numerosi quesiti al fine di conoscere quali effetti abbia prodotto il recepimento della Direttiva 98/14/CE, operato con D.M. 4 agosto 1998, recante procedure per l'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, in relazione ai contenuti dell'art. 54, comma 1, lett. c), del c.s. che classifica gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose.

In sostanza si chiede di conoscere se, in considerazione del fatto che la citata direttiva, in armonia ai principi comunitari nella materia, classifica due sole categorie di autoveicoli e segnatamente quella M (trasporto persone) e quella N (trasporto cose) e dovendosi ritenere tacitamente abrogato il comma 1, lett. c) dell'art. 54 del c.s., per effetto del combinato disposto degli artt. 1, comma 1 e 229 del c.s., sia oggi non più effettuabile il trasporto promiscuo di persone e cose.

Al fine di chiarire i dubbi di cui in premessa si precisa che:

a) la categoria di veicoli per uso promiscuo, estranea alla cultura comunitaria in materia, non ha mai avuto proprie peculiari connotazioni, dovendosi considerare una specie del genere «categoria M1» (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), da cui non differiva se non per una semplice classificazione amministrativa che, per altro, avveniva a semplice richiesta degli interessati, per i veicoli di categoria M1, nuovi di fabbrica o già immatricolati;

b) il Ministero dei trasporti e della navigazione, cui compete stabilire le caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alle destinazioni o agli usi cui gli stessi possono essere adibiti (combinato disposto dell'art. 82, comma 7, del c.s. e dell'art. 243 del regolamento di esecuzione ed attuazione del c.s.), a suo tempo ha ritenuto idonei, dal punto di vista tecnico, i veicoli di categoria M1 anche al trasporto di cose. Ed è infatti in funzione di ciò che i veicoli per trasporto promiscuo venivano classificati tali senza necessità di alcun adattamento o allestimento e di conseguenza, come detto, con semplice operazione amministrativa e senza visita e prova (vedi circolare 122/86 del 1° luglio 1986);

c) al fine di utilizzare veicoli di categoria M1 anche per trasporto di merci, non ostano norme relative al trasporto cose in conto proprio (art. 83, comma 2, c.s.) o in conto terzi, fatto salvo in quest'ultima ipotesi l'obbligo di iscrizione all'albo.

Tutto ciò premesso si chiarisce che, a seguito del recepimento della Direttiva citata in premessa, gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. c), del c.s., vengono assorbiti nelle «autovetture» di cui alla lett. a) del medesimo articolo 54, comma 1, e pertanto i trasporti sin'ora effettuati con gli «autoveicoli per...

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