Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine281-287

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@I. Circolare 15 marzo 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. MOT 3, prot. n. 2239-2403/4240/A - MOT B027: Veicoli aventi carrozzeria pianale, attrezzati anche con blocchi d'angolo per il trasporto di contenitori o di casse mobili: chiarimenti

Con la lettera circolare prot. n. 2464/4240/A del 30 dicembre 1999, sono state dettate, tra l'altro, le norme di calcolo per le strutture attraverso le quali vengono trasmesse al telaio le sollecitazioni orizzontali e verticali, derivanti dalla marcia su strada del veicolo durante il trasporto di contenitori o di casse mobili.

Con le circolari prot. n. 726/4240/0 dell'8 aprile 1998 e prot. n. 1557/4240/0 - D.C. IV n. B077 del 31 luglio 1998, queta Sede ha disposto, per i veicoli indicati in oggetto, le modalità concernenti l'annotazione sulle carte di circolazione della presenza dei blocchi d'angolo per ufficializzare la possibilità di trasporto di contenitori o di casse mobili.

Nelle norme sopracitate, l'ipotesi di calcolo considera collaborante, ai fini dei calcoli di verifica delle mensole, la struttura continua del piano di carico del veicolo.

È stato richiesto, per un'uniforme interpretazione delle norme su tutto il territorio nazionale, di stabilire in modo univoco il coefficiente di riduzione del carico sulle mensole per il contributo portato dal pianale, nonché i coefficienti di sicurezza da adottare per i calcoli.

Al riguardo si chiarisce quanto segue.

  1. I coefficienti di sicurezza da rispettare sono quelli stabiliti nella lettera circolare prot. n. 2464/4240/A del 30 dicembre 1999 sopracitata;

  2. Il carico sulle mensole, stabilito con la lettera circolare prot. n. 2464/4240/A del 30 dicembre 1999, è ridotto di 1/3, sia per le sollecitazioni orizzontali che per quelle verticali.

    Si fa presente che l'adeguamento dei veicoli circolanti non è obbligatorio, ma viene effettuato dietro richiesta dell'utenza, in conformità con le disposizioni contenute nelle circolari sopracitate e che, nel caso in cui tale adeguamento non venga richiesto, la presenza dei blocchi d'angolo deve essere considerata alla stregua di comuni dispositivi per l'ancoraggio del carico, come previsto dalla precedente normativa in materia.

    @II. Circolare 1 dicembre 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. MOT 4, prot. n. 2688/4956/2 - B084: Impiego della lega di alluminio 5186 prodotto dalla ditta PECHINEY per la costruzione di cisterne di tipo conforme al marginale 211 133 dell'ADR

    L'ANFIA, con motivata istanza, ha richiesto l'impiego della lega di alluminio denominta 5186, prodotta in base alla norma AFNOR NFA 50-425 per la costruzione di cisterne per il trasporto di merci pericolose.

    L'allegato 1 al decreto ministeriale 27 dicembre 1982 prevede che, nel caso di utilizzo di alluminio, la costruzione di cisterne di tipo 4.3.[1] del D.M. 8 agosto 1980 - ovvero conformi al marginale 211 133 dell'ADR - deve essere effettuato con leghe appartenenti ai gruppi indicati nella raccolta S dell'ANCC, ovvero leghe equivalenti riportate dall'Alluminium Associatin purché prodotte secondo le prescrizioni riportate in norme.

    In alternativa tale allegato prevede, inoltre, la possibilità di impiegare anche «leghe di marca» prodotte secondo le specifiche del produttore.

    A tal fine, con lettera n. 2012/4956/2 è stato richiesto il parere dell'Istituto italiano della saldatura che con atto n. CRL 15360 del 22 ottobre 1999 ha fornito le sue valutazioni sulla lega in oggetto che vengono di seguito riportate.

    La lega in esame risulta attualmente prevista dalla norma francese AFNOR NFA 50-425 del 1998 (Produits soudables pour la construction de reservoirs pour le transport de materiès dangereuses). Allo stato attuale pertanto essa può essere considerata, ai fini della rispondenza alle prescrizioni di cui al punto 2.3 dell'allegato I del D.M. 27 dicembre 1983, solo come una lega di marca prodotta dalla soc. Pechiney secondo la propria specifica n. IS 5015 rev. 6.2.1997 riguardante le lamiere.

    Per quanto riguarda la rispondenza ai gruppi di cui al fascicolo S12 della raccolta S, il materiale è riconducibile al gruppo 3 (serie 5000), sottogruppo 3b anche se è da segnalare che la nuova raccolta S revisione 1995 contiene prescrizioni completamente innovative relativamente alla classificazione dei materiali ed alle norme che regolano la qualifica dei procedimenti e degli operatori di saldatura.

    Nel nuovo contesto, la lega 5186 rientra nel gruppo 22.2 (leghe non trattabili termicamente con tenore di Mg compreso tra 3 e 5,6) di cui alla tabella S1.2 del fascicolo S1.A corrispondente al gruppo previsto dalla norma UNI EN 288-4 richiamata (dal fascicolo S5) per le prove di qualifica delle procedure di saldatura.

    Condividendo il parere espresso dal predetto Istituto, si autorizza pertanto l'impiego della lega di alluminio 5186 prodotta dalla ditta PECHINEY secondo le proprie specifiche n. IS 5015 rev. 6.2.1997.

    La effettiva rispondenza del materiale alle prescrizioni riportate nella sopra citata specifica devono risultare da un certificato di tipo 3.1.B secondo EN 10204 (o equivalente) rilasciato dal fabbricante stesso.

    Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche della lega 5186 in argomento.

    Composizione:

    Si
    (%)
    Fe
    (%)
    Cu
    (%)
    Mn
    (%)
    Mg
    (%)
    Cr
    (%)
    Zn
    (%)
    Zr
    (%)
    Altri %
    Ciascuno Totale
    5186 Min
    Max
    0,40 0,45 0,25 0,20
    0,50
    3,80
    4,80
    0,15 0,40 0.05 0,05 0,15

    Caratteristiche meccaniche minime

    Stato Spessore
    (mm)
    Rm
    (Mpa)
    RP (0,2)
    (Mpa)
    A
    %
    5186 O (H111) 3,2 (menor e igual) a e < 8 275 125 24

    Si richiama infine l'attenzione sul fatto che l'impiego di tale lega è subordinato all'acquisizione da parte del costruttore della qualifica dei procedimenti di saldatura utilizzati in produzione, secondo quanto indicato al punto 6 dell'allegato 1 al D.M. 27 dicembre 1983.

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    @III. Circolare 2 dicembre 1999, n. 31, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. Segreteria Tecnica, prot. n. 1334/4383/CG(C1): Revisione generale dei veicoli a motore e dei loro rimorchi per il 2000

  3. Premessa.

    Il 1° gennaio 2000, come del resto noto, la periodicità dell'effettuazione delle revisioni dei veicoli a motore e loro rimorchi si allineerà alla cadenza comunitaria già recepita in seno all'articolo 80, commi 3 e 4, del c.s.

    Per tale circostanza, a far data dall'anno 2000, non necessita più l'emanazione del decreto annuale relativo ai criteri tempi e modalità per l'effettuazione della revisione annuale o periodica delle categorie dei veicoli e rimorchi, essendo, si ribadisce, ormai pienamente vigente il disposto di cui all'art. 80 c.s.

    Ferma dunque la consueta periodicità annuale delle revisioni per i veicoli ed i rimorchi di cui al comma 4 del citato articolo 80, la novità è riferita ai veicoli di cui al comma 3 per i quali la norma stabilisce l'obbligo di revisioni entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.

    Premesso che le scadenze entro cui sottoporre a revisioni i veicoli sono quelle contenute nel D.M. 6 agosto 1998, n. 408 «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi», ne risulta che in funzione del disposto dell'articolo 80, comma 3, c.s. e, si ribadisce, nei termini e con le modalità del citato D.M., le revisioni per l'anno 2000 saranno effettuate come di seguito specificato.

  4. Revisioni annuali.

    Per il 2000 è disposta la revisione annuale delle seguenti categorie di veicoli:

    a) autobus;

    b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t; (compreso l'eventuale carrello appendice);

    c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;

    d) autoveicoli e motoveicoli in servizio da piazza o di noleggio con conducente;

    e) autoambulanze.

    Sono esclusi dalla revisione annuale i veicoli che siano immatricolati per la prima volta nell'anno 2000, ed anche i veicoli che, nell'anno 2000, siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75, del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 c.s.

  5. Revisioni periodiche.

    Per il 2000 è stata altresì disposta la revisione:

    f) degli autocarri e degli autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e quadricicli a motore immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1996, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285) nel corso del 1999 o lo saranno nel 2000, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 1999;

    g) autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo non compresi nel punto d), autocaravan, immatricolati per la prima volta in un Paese della Comunità entro 31 dicembre 1996, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285) nel corso del 1999 o lo saranno nel 2000, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 1999;

    h) rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1996, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285) nel corso del 1999 o lo saranno nel 2000, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 1999.

    Per quanto concerne in particolare la regolarizzazione delle carte di circolazione delle autocaravan, si richiama il disposto della circolare prot. n. 1817/4383 del 23 giugno 1994.

  6. ...

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