Circolari

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@I. Circolare 7 settembre 2001, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. MOT 3, prot. n. 2427/M361: Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dell'art. 8, della Direttiva n. 98/14/CE; prima immatricolazione, a far data dall'1 ottobre 2001, dei veicoli non conformi alle Direttive n. 99/96/A/CE (emissioni inquinanti), 96/36/CE (cinture di sicurezza), 96/37/CE (ancoraggi sedili), 96/38/CE (ancoraggi per cinture di sicurezza).

Dal 1° ottobre 2001, stante l'entrata in vigore delle Direttive citate in oggetto, decorre l'obbligo di immatricolare per la prima volta talune categorie di veicoli rispondenti alle Direttive medesime sulla base del prospetto che segue:

Direttiva, Argomento, Categorie veicoli

99/96/A/CE, emissioni motore diesel e a gas, M2, M3, N1, N2, N3

(esclusi i veicoli di categoria N1, N2, M2 omologati secondo la direttiva 70/220/CE, come modificata da ultimo dalla direttiva 98/77/CE)

96/36/CE, cinture di sicurezza, M2 = 3,5 t

96/37/CE, ancoraggio dei sedili, M2 = 3,5 t

96/37/CE punto 3.4, altezza poggiatesta, M1, N1 allegato II,

96/38/CE, ancoraggi cinture sicurezza, M2 = 3,5 t

Ciò premesso, si consente la immatricolazione oltre la data del 30 settembre c.a. di veicoli omologati non conformi alle precitate Direttive (c.d. di «fine serie»), entro i limiti del 10% e del 30%, rispettivamente per quelli della categoria M1 e delle altre categorie, immessi in circolazione nel corso dell'anno 2000, ovvero nel limite di n. 100 veicoli nel caso in cui il numero corrispondente a dette percentuali risultasse inferiore a 100.

La deroga è operante per un periodo massimo, a decorrere dal 1° ottobre 2001, rispettivamente di dodici mesi per i veicoli completi e di diciotto mesi per i veicoli da allestire.

Si richiama altresì il disposto della circolare n. 587/C3 del 6 marzo 2001 (concernente i veicoli di «commercializzazione parallela»), evidenziando che può applicarsi esclusivamente ai veicoli che fossero muniti di omologazione comunitaria.

Si evidenzia che le Case costruttrici, di cui all'allegato prospetto, che hanno richiesto ed ottenuto la deroga, sono tenute a compilare gli elenchi contenenti i numeri di telaio dei veicoli oggetto della medesima ed a conservarli nella propria sede a disposizione di ogni eventuale richiesta della Scrivente.

Per quanto infine concerne l'immatricolazione di veicoli «fine serie» a far data dal 1° gennaio 2002, si conferma che le modalità recate dalla circolare n. 1101/C4 del 13 aprile 2001 si applicheranno alle domande di deroga rispetto a Direttive in scadenza dalla suddetta data.

Allegato alla circolare n. 2427/M361 del 7 settembre 2001

(Omissis).

@II. Circolare 3 settembre 2001, n. 26, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione autotrasporto di persone e cose. APC 2, prot. n. 3507: Riunione istruttoria autolinee ordinarie e gran turismo di competenza statale.

Si comunica che in data 15, 16 e 17 ottobre 2001 a Frascati presso il Grand Hotel Villa Tuscolana si terrà una pubblica riunione istruttoria per l'esame degli argomenti di seguito elencati:

(Omissis).

Gli Uffici in indirizzo vorranno invitare, almeno 10 giorni prima della data della riunione stessa - ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 369/94 - tutte le imprese interessate e controinteressate nonché i rappresentanti degli Enti locali e la Trenitalia, inviando la presente circolare con le relative schede tecniche, queste ultime disponibili, dal 5 c.m., agli indirizzi di posta elettronica degli Uffici e delle Associazioni interessate.

Si precisa che, ai fini della decorrenza dei termini, vale la comunicazione della presente circolare e che l'elenco che precede ha carattere tassativo e non è suscettibile di integrazioni a seguito di presentazione di ulteriori istanze.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito Internet del Ministero dei trasporti e della navigazione: www.trasportinavigazione.it.

@III. Circolare 8 agosto 2001, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. MOT 2, prot. n. 3184-MOT 2/C: Circolare n. 87/80 del 12 agosto 1980 «Cisterne e veicoli cisterna adibiti al trasporto su strada di merci pericolose. Applicazione dei decreti ministeriali 8 agosto 1980; 9 agosto 1980; 11 agosto 1980; e dei relativi allegati tecnici». Circolare n. 127/92 del 30 luglio 1992 «Disposizioni particolari per la costruzione e l'utilizzo di cisterne adibite al trasporto su strada di taluni rifiuti pericolosi appartenenti alle classi 3 - 6.1 - 6.2 - 8 della classifica A.D.R.».

Con circolare prot. 3171-MOT2/C del 6 agosto 2001 sono state indicate le modalità esecutive nonché i criteri per la verifica preliminare delle approvazioni del tipo di cisterna ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del D.M. 8 agosto 1980.

In relazione ai contenuti della su indicata circolare si rende necessario, al fine di evitare qualsiasi dubbio procedurale in merito:

- riformulare, come di seguito indicato, i punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 della circolare n. 87/80 del 12 agosto 1980; - fornire chiarimenti in merito alla circolare n. 127/92 del 30 luglio 1992.

  1. Circolare n. 87/80 del 12 agosto 1980.

    2.3.1. Domanda e documentazione.

    La Ditta costruttrice che intende chiedere l'approvazione singola o del tipo, deve presentare apposita domanda in bollo, con copia in carta semplice, al C.P.A. allegando:

    a) La relazione tecnica contenente i calcoli e le indicazioni di cui all'allegato 1°, in tre copie di cue due in bollo;

    b) I disegni di cui all'allegato 2°, in tre copie di cui due in bollo;

    c) L'attestazione del versamento di cui all'allegato 5° n. 1; d) Per le sole approvazioni del tipo: bozza in sette copie del modello D.G.M. 336, contenente le indicazioni di cui all'allegato 6°.

    2.3.2. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla costruzione.

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    Il C.P.A. verifica l'accreditamento della ditta costruttrice ai sensi della circolare prot. 3171/MOT2/C, esamina la documentazione, approva il progetto apponendo il visto di approvazione, con data e firma, su tutte le copie della relazione tecnica e dei disegni, e rilascia alla ditta l'autorizzazione alla costruzione della cisterna, allegando ad essa una copia dei disegni approvati e della relazione.

    Detta autorizzazione non può essere subordinata a presentazione o a completamento di elaborati o di documentazione.

    A giudizio del C.P.A., detta autorizzazione alla costruzione può contenere prescrizioni relative alle informazioni che la ditta dovrà fornire sull'andamento dei lavori ai fini di predisporre in tempo utile le verifiche e le prove da effettuare.

    2.3.3. Approvazione singola e del tipo della cisterna. Il C.P.A. attua le incombenze di cui al marginale 16.1.1 dell'allegato tecnico, verbalizzando l'esito delle operazioni svolte.

    Completate le prove e le verifiche di approvazione di cui al marginale 16.1.1 dell'allegato tecnico, il C.P.A. compila il verbale di approvazione in tre copie, in conformità al modello di cui all'allegato 8. Tale verbale deve essere numerato secondo la progressione risultante da apposito registro. In detto registro devono risultare annotati, con numerazione progressiva, tutti e soltanto i verbali di approvazione singola o del tipo della cisterna, mediante l'annotazione necessaria ad individuare la domanda e la cisterna alle quali il verbale si riferisce (numero e data di protocollo della domanda, denominazione della ditta, numero di fabbrica della cisterna e capacità totale della cisterna).

    In caso di approvazione del tipo, una copia del verbale di approvazione deve essere trasmessa all'Ufficio MOT 2 allegando quattro copie del mod. D.G.M. 336 di cui una copia munita della dichiarazione del C.P.A. che attesti la rispondenza dei dati contenuti nel modello a quelli contenuti nel progetto approvato. L'Ufficio MOT 2 esaminata la documentazione, emette il certificato di approvazione del tipo dandone comunicazione al C.P.A. ed alla ditta costruttrice.

    A detta comunicazione viene allegata copia del mod. D.G.M. 336 munita del visto di approvazione.

    Se trattasi di approvazione singola il C.P.A. trasmette copia del verbale di approvazione della cisterna all'Ufficio Provinciale competente per il rilascio del libretto.

    Detto Ufficio Provinciale provvede, con operazione di cui all'allegato 5° n. 2, al rilascio del libretto della cisterna compilata nelle parti I e II.

    A richiesta della ditta costruttrice, la procedura ora indicata può essere seguita anche per il prototipo sottoposto alle prove, prima che venga espletata da questo Ministero la procedura necessaria per emettere il certificato di approvazione del tipo.

    In tal caso il libretto della cisterna dovrà essere rilasciato per approvazione singola.

    I precedenti punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 riportati nella presente circolare sostituiscono i corrispondenti punti della circolare n. 87/80 del 12 agosto 1980.

  2. Circolare n. 127/92 del 30 luglio 1992.

    Con riferimento al comma 2 della circolare in argomento si ritiene conclusa la fase iniziale della procedura prevista per l'approvazione del progetto nonché per la costruzione e l'utilizzo di cisterne adibite al trasporto su strada di taluni rifiuti pericolosi appartenenti alle classi 3 - 6.1 - 6.2 - 8 della classifica A.D.R. Pertanto, si ritiene che i progetti delle cisterne di cui trattasi non siano più sottoposti all'approvazione preventiva dell'Ufficio MOT 2, ma seguano il normale iter procedurale delle approvazioni come unici esemplari.

    @IV. Circolare 6 agosto 2001, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. MOT 2, prot. n. 3171 -...

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