Circolari

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@I. Circolare (Min. trasp.) 19 febbraio 2004. Prot. n. T1273/60C4: Procedura «prenota macchine agricole».

Si comunica che dal giorno 24 febbraio 2004 sarà resa disponibile, per gli Studi di consulenza automobilistica già abilitati al «prenota motorizzazione», la procedura «prenota macchine agricole».

Gli operatori potranno connettersi con il sistema informatico di questo Dipartimento con le stesse modalità, matricole e password attualmente utilizzate.

Attraverso la transazione PER89 sarà possibile inserire tutti i dati richiesti ed ottenere il giorno successivo presso gli Uffici Provinciali di questo Dipartimento la targa e la carta di circolazione.

Si fa presente inoltre che sono state adeguate alla gestione delle macchine agricole le procedure già in uso (maschere PRSU, PER16 e ALNZ).

Sul sito www.infrastrutturetrasporti.it alla voce normativasettore trasporti, allegato alla presente circolare, è disponibile il manuale operativo.

@II. Circolare (Min. trasp.) 16 febbraio 2004, Prot. n. 543/M340. Prot. n. 543/M340: Conversione di patenti di guida. Argentina.

Il 17 febbraio 2004 entra in vigore il nuovo accordo (All. 1 - trasmesso in copia, per opportuna conoscenza, completo di tre allegati), sul riconoscimento reciproco per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia e Argentina.

Agli Uffici Provinciali in indirizzo si fa pertanto presente che, a decorrere dalla medesima data, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate in Argentina. Tuttavia la procedura per il rilascio della patente italiana verrà avviata solo quando questo Dipartimento riceverà la comunicazione ufficiale del Ministero degli affari esteri, che verrà diramata a codesti uffici con successivo file-avvisi.

Tale conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla Tabella di equipollenza Argentina-Italia, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti argentine alle categorie di patenti italiane.

In applicazione dell'art. 6 dell'accordo, codesti Uffici dovranno acquisire sempre la documentazione che riporti la traduzione, l'attestazione di autenticità e la certificazione che la patente argentina è in corso di validità. Detti documenti, che dovranno essere rilasciati dalle Rappresentanze diplomatico-consolari argentine presenti in Italia, potranno anche essere contenuti in un unico atto.

Tale procedura è necessaria perché le competenti Autorità estere hanno comunicato che in Argentina sono in circolazione numerosi modelli di patente e no è stato pertanto possibile fornire tutti i fac-simile in vigore.

Per l'applicazione del file-avvisi n. 34 dell'8 ottobre 2003 si ritiene inoltre opportuno che sulla certificazione suddetta, concernente la scadenza della patente argentina, sia indicata anche la data di primo rilascio della stessa.

Le patenti convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, agli indirizzi di seguito indicati:

Sezione Consolare della Repubblica Argentina in Roma - Via Veneto n. 7 - 00187 Roma tel. 06 42870023 - 06 42016021 - fax 06 483586 per le regioni Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Consolato Generale della Repubblica Argentina in Milano - Corso Venezia n. 9 - 20121 Milano tel. 02 77729420/29/30 - fax 02 77729444 per le regioni Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Sardegna.

Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell'accordo).

Inoltre la categoria argentina B2 è convertita in categoria B italiana solo se il conducente ha compiuto il diciottesimo anno di età.

Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l'acquisizione della residenza sul territorio italiano. Inoltre non possono essere convertite patenti argentine ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia (art. 5 dell'accordo).

Si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia.

Allegato alla circolare 16 febbraio 2004, prot. n. 543/M340

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE, AGGIORNATO AL 17 FEBBRAIO 2004 (circolare prot. n. 543/M340 del 16 febbraio 2004)

Algeria

Argentina

Austria

Belgio

Croazia

Danimarca

Filippine

Finlandia

Francia

Germania

Giappone

Gran Bretagna

Grecia

Irlanda

Islanda

Libano

Liechtenstein

Lussemburgo

Macedonia

Malta

Marocco

Norvegia

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Principato di Monaco

Repubblica di Corea

Romania

San Marino

Slovenia

Spagna

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Sri Lanka

Svezia

Svizzera

Taiwan

Turchia

Ungheria

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

Canada: personale diplomatico e consolare

Cile: diplomatici e loro familiari

Stati Uniti: personale diplomatico e consolare e loro familiari

Zambia: cittadini in missione governativa e loro familiari

Allegato alla circolare 16 febbraio 2004, prot. n. 543/M340

ACCORDO INTERNAZIONALE BILATERALE

17 luglio 2003 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina sul riconoscimento reciproco in materia di conversione delle patenti di guida.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, di seguito denominate «Parti Contraenti», al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti di passeggeri, nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Art. 2. La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Art. 3. Nell'interpretazione degli articoli del presente Accordo si intende per «residenza» quanto stabilito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Art. 4. Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari riguardanti i conducenti disabili.

Il presente articolo non esclude l'obbligo di presentare, su richiesta dell'Amministrazione interessata, un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.

Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme interne delle Parti Contraenti, con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Art. 5. La disposizione di cui all'art. 4, primo cpv., si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte Contraente e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.

Inoltre il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.

Art. 6. Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante. Le predette tabelle, unitamente all'elenco di modelli di patenti di guida della Repubblica Italiana, costituiscono gli allegati tecnici che possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno scambio di note.

Il titolare di patente di guida emessa dalle autorità della Repubblica Italiana ha il diritto di convertire la medesima in conformità con la lista di modelli menzionata nel primo cpv. del presente articolo. A tali effetti, dovrà presentare allegato alla patente di guida una traduzione ufficiale della medesima.

Il titolare di patente di guida emessa dalle autorità della Repubblica Argentina ha il diritto di convertire la medesima. Oltre all'originale della patente di guida dovrà presentare un certificato di validità e di autenticità della medesima rilasciata dalle Rappresentanze Consolari della Repubblica Argentina presso la Repubblica Italiana e una traduzione ufficiale.

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica italiana: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri;

b) nella Repubblica Argentina: l'Autorità per la circolazione stradale del luogo di residenza del richiedente.

Art. 7. Nel corso delle procedure di conversione delle patenti di guida, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.

Art. 8. Le competenti Autorità argentine possono chiedere, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, informazioni alle competenti Autorità del'altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi...

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