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@I. Circolare (Min. trasp.) 16 marzo 2004, Prot. n. 1059/M362. Immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica ovvero già immatricolati, provenienti da uno Stato estero.

Taluni quesiti proposti dagli Uffici periferici D.T.T. e dall'Utenza in ordine alla materia di specie hanno evidenziato l'opportunità di esporre le considerazioni ed impartire le disposizioni che seguono, al fine di conseguire uniformità di comportamenti e di procedure.

Documentazione a corredo delle domande di immatricolazione dei veicoli non precedentemente immatricolati.

  1. Veicoli muniti di C.O.C. Per tali veicoli il C.O.C. vale quale certificazione delle caratteristiche tecniche (paragrafo 3 della circolare D.G. n. 133/85 del 28 agosto 1985) oltre a costituire documento necessario per l'immatricolazione.

    Il C.O.C. deve essere sottoscritto (ovvero accompagnato dalla scheda o dal certificato di omologazione sottoscritti); la sottoscrizione deve essere quella depositata presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    A conferma di quanto disposto al secondo paragrafo della circolare D.G. n. 57/98 del 24 giugno 1998 si chiarisce che, ove non espressamente rilevabile nel documento di specie ovvero non desumibile in relazione alla data del rilascio dell'omologazione, deve essere anche dichiarata la conformità alle Direttive comunitarie obbligatorie per l'immatricolazione al momento della richiesta. Tale ulteriore attestato, come noto, deve essere rilasciato dal costruttore (o dal suo legale rappresentante in Italia ovvero nello Stato nel quale il veicolo proviene). Si fa infatti rilevare che la data di rilascio del C.O.C. non sempre coincide con quella di costruzione del veicolo.

    Ove peraltro venisse prodotta la certificazione attestante il «codice di immatricolazione» (OE/OA) rilasciata dal legale rappresentante in Italia del costruttore, tale certificazione ulteriore rispetto al C.O.C. sarebbe superflua.

  2. Veicoli non muniti di C.O.C. Per tali veicoli l'immatricolazione è subordinata all'esito favorevole della visita e prova (articolo 75 c.d.s.). Essi debbono essere dotati di certificazione d'origine (può valere come tale la dichiarazione di conformità all'omologazione del tipo conseguita in uno Stato comunitario: punto 2.2 della Circolare D.G. n. 133/85) e della documentazione attestante la conformità a tutte le Direttive comunitarie vigenti al momento della richiesta di immatricolazione. Per la sottoscrizione di tali atti:

    - se formati in uno Stato della Comunità vale quanto precedentemente esposto a proposito della sottoscrizione del C.O.C.;

    - se formati in uno Stato non appartenente alla Comunità vale quanto esposto al successivo paragrafo in ordine ai documenti di immatricolazione.

    Per quanto infine concerne la immatricolazione dei veicoli «fine serie» si richiama l'ottemperanza al disposto della circolare n. 587/C3 del 6 marzo 2001.

    Documentazione a corredo delle domande di immatricolazione dei veicoli con targa già rilasciata da uno Stato estero.

    Come noto, fatte salve le procedure vigenti in ciascuno Stato, in linea di principio debbono essere prodotti:

    a) la carta di circolazione in corso di validità (originale o duplicato) ovvero una attestazione da parte della stessa Autorità, dell'avvenuta acquisizione ai propri atti del documento originale.

    A tale proposito, vedasi peraltro la circolare n. 3012/4319B105 datata 2 dicembre 1997 riferita ai veicoli provenienti dalla R.F.G., e si richiamano tutti i casi particolari portati a conoscenza nel tempo successivamente alla emanazione della circolare D.G. n. 133/85. Si evidenzia che, a far data dal 1º giugno 2004, gli Stati membri sono tenuti tra l'altro a mettere «... in vigore le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative...» per la emissione delle carte di circolazione di modello comunitario (Direttiva 1999/ 37/CE del 29 aprile 1999 «Documenti di immatricolazione dei veicoli») identiche cioè a quelle già in uso nel nostro Paese a far data dal D.D. 2 novembre 1999. La Scrivente si riserva di emanare a tempo debito eventuali ulteriori disposizioni in proposito.

    Si evidenzia che i documenti rilasciati dalle Autorità...

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