Circolari

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@I. Circolare (Min. trasp.) 13 aprile 2004. MOT6/T2621/60C4 - File avviso n. 31/2004: Procedura prenotamotorizzazione per veicoli importati dall'estero (nazionalizzazioni).

Si comunica che a far data dal 14 aprile 2004 sarà disponibile l'implementazione della procedura prenotamotorizzazione che consentirà agli Studi di consulenza di prendere le pratiche relative alle immatricolazioni di veicoli importati dall'estero.

Si fa presente che per questo tipo di pratiche non è prevista la stampa on-line presso gli studi di consulenza.

Il rilascio della targa e della relativa carta di circolazione avverrà in differita, il giorno successivo alla prenotazione, presso gli sportelli degli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri. Si ritiene opportuno che in una prima fase la documentazione debba essere verificata dagli uffici, prima che lo studio possa procedere alla prenotazione. Si precisa inoltre che, pur non essendo previsti controlli automatici, restano confermati i vincoli imposti dalla circolazione 1059/M362 del 16 marzo 2004.

Gli studi di consulenza già abilitati alla procedura prenotamotorizzazione, possono utilizzare gli identificativi e le password già in uso.

Di seguito vengono descritte le modalità operative da seguire per prenotare le pratiche di nazionalizzazione:

Maschera PER67 - funzioni implementate «II» e «VR»

a) Inserimento o variazione dei dati relativi ad una richiesta di immatricolazione per un veicolo proveniente dall'estero non ancora targato (veicolo nuovo) differenze nella digitazione dei campi della maschera rispetto ad una normale immatricolazione:

  1. COD VEICOLO: il codice antifalsificazione non deve essere digitato;

  2. STATO TARGA PREC: è obbligatorio digitare la sigla dello Stato da cui proviene il veicolo;

  3. ULTIMO CAMPO NUMERO BOLLA: è obbligatorio digitare il carattere «»;

  4. ANNO PRIMA IMMATRICOLAZIONE: non è obbligatorio; se non è digitato viene calcolato automaticamente;

  5. TARGA PREC: non utilizzare;

    DATI SDOGANAMENTO: vanno digitati solo se lo Stato estero di provenienza del veicolo non fa parte della CE; da lasciare vuoti se lo Stato estero di provenienza del veicolo appartiene alla CE;

  6. NUMERO BOLLA: da inserire solo se la provenienza è EXTRA CE;

  7. DATA BOLLA: da inserire solo se la provenienza è EXTRA CE; non può essere maggiore della data di prenotazione;

  8. LUOGO SDOGANAMENTO: da inserire solo se la provenienza è EXTRA CE.

    b) Inserimento o variazione dei dati relativi ad una richiesta di immatricolazione per un veicolo proveniente dall'estero già targato (veicolo usato) differenze nella digitazione dei campi della maschera rispetto ad una normale immatricolazione:

  9. COD VEICOLO: il codice antifalsificazione non deve essere digitato;

  10. STATO TARGA PREC: è obbligatorio digitare la sigla dello Stato da cui proviene il veicolo;

  11. ULTIMO CAMPO NUMERO BOLLA: è obbligatorio digitare il carattere «»;

  12. ANNO PRIMA IMMATRICOLAZIONE: è obbligatorio non può essere maggiore dell'anno corrente;

  13. TARGA PREC: è obbligatorio digitare la targa estera del veicolo;

    DATI SDOGANAMENTO: vanno digitati solo se lo Stato estero di provenienza del veicolo non fa parte della CE; da lasciare vuoti se lo Stato estero di provenienza del veicolo appartiene alla CE;

  14. NUMERO BOLLA: da inserire solo se la provenienza è EXTRA CE;

  15. DATA BOLLA: da inserire solo se la provenienza è EXTRA CE; non può essere maggiore della data di prenotazione;

  16. LUOGO SDOGANAMENTO: da inserire solo se la provenienza è EXTRA CE.

    Si comunica inoltre che, sempre nell'ambito delle nazionalizzazioni, è stata sviluppata la nuova maschera «OMNZ», da utilizzare per la ricerca di omologazione con le stesse caratteristiche tecniche del veicolo importato dall'estero.

    La maschera «OMNZ», a differenza della «OMFT», accede sull'archivio nazionale dei veicoli e non su quello delle omologazioni, utilizzando dei parametri di ricerca rilevabili dalla documentazione allegata alla domanda.

    La transazione «OMNZ», utilizzabile in una prima fase soltanto dagli uffici provinciali, nel caso di assenza dall'archivio di veicoli con caratteristiche tecniche analoghe a quelle di ricerca, potrebbe avere dei tempi di risposta elevati. In tali casi si consiglia di chiudere la sessione.

    Maschera «OMNZ»

    Ricerca di omologazioni con determinate caratteristiche tecniche Campi obbligatori:

  17. CODICE TELAIO: digitare i primi nove caratteri del telaio;

  18. COMBUSTIBILE: digitare uno dei codici combustibile previsti;

  19. LUNGHEZZA DEL VEICOLO: digitare la lunghezza;

  20. LARGHEZZA DEL VEICOLO: digitare la larghezza;

  21. POSTI TOTALI: digitare i posti totali;

  22. MASSA TOTALE COMPLESSIVA: digitare la massa totale;

  23. TARA: digitare la tara;

  24. TIPO MOTORE: digitare il tipo del motore; campi facoltativi:

  25. SBALZO POSTERIORE: digitare lo sbalzo;

  26. MASSA RIMORCHIABILE: digitare la massa rimorchiabile.

    La suestesa comunicazione viene diramata solo via terminale. I direttori degli uffici provinciali sedi di coordinamento sono pregati di inoltrare la presente ai medesimi.

    @II. Circolare (Min. trasp.) 7 aprile 2004, Prot. n. 1403/M368. Immatricolazione dei veicoli a motore a due e tre ruote di «fine serie» a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/24/CE.

    Com'è noto, l'articolo 16 della direttiva 2002/24/CE prevede la facoltà degli Stati membri di immatricolare o immettere in circo-Page 700lazione veicoli conformi ad un tipo la cui omologazione non sia più valida, oltre la data di scadenza di quest'ultima e per un periodo massimo di dodici mesi.

    Detta deroga, (allegato VIII paragrafi a e b della citata direttiva 2002/24/CE) può essere concessa, a scelta dello Stato membro, secondo uno dei seguenti criteri:

    a) il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non deve superare il 10% dell'insieme dei tipi di veicoli interessati dalla deroga immessi in circolazione, nello Stato membro, nel corso dell'anno precedente. Se il 10% corrisponde a meno di 100 veicoli, lo Stato membro può autorizzare la messa in circolazione di un massimo di 100 veicoli;

    b) l'immatricolazione o l'immissione in circolazione è limitata ai veicoli per i quali sia stato rilasciato, il giorno della fabbricazione o successivamente a tale data, un valido certificato di conformità che sia rimasto valido per almeno tre mesi dopo la data di rilascio e che successivamente ha perso la sua validità per l'entrata in vigore di una nuova direttiva.

    In ogni caso, i veicoli interessati dalla deroga debbono essere identificati con una voce speciale del certificato di conformità.

    Ciò premesso, questo Dipartimento, in analogia a quanto già stabilito per gli autoveicoli, dispone che l'immatricolazione o l'immissione in circolazione dei veicoli a due e tre ruote di «fine serie» avvenga secondo il criterio di cui alla precedente lettera b), secondo le seguenti modalità operative.

    I costruttori o i loro rappresentanti ufficiali, ove interessati a conseguire la deroga, invieranno a questa Direzione, almeno un mese prima della scadenza di una direttiva comunitaria comportante la decadenza dei C.O.C. in base ad essa rilasciato, una domanda in bollo compilta come da fac-simile (allegato n. 1).

    L'elenco delle Ditte che avranno richiesto ed ottenuto la derogasarà comunicato agli Uffici Provinciali del D.T.T.

    All'atto della immatricolazione, in alternativa alla suddetta voce speciale del certificato di conformità, potrà essere presentata, contestualmente al C.O.C., una dichiarazione integrativa rilasciata dal Costruttore sulla base del fac-simile allegato alla presente circolare (allegato n. 2).

    (Si omettono gli allegati).

    @III. Circolare (Min. trasp.) 5 aprile 2004, Prot. n. 1377/M360. Nazionalizzazione di autobus a uno o più piani privi di tetto. Direttiva 2001/85/CE.

    Come già reso noto con Circolare n. 3868/MOT2/C del 15 ottobre 2003, la Direttiva 2001/85/CE «Disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente», recepita con D.M. 20 giugno 2003, ha regolamentato l'aspetto costruttivo relativo alla «carrozzeria» dei veicoli delle categorie M2 ed M3.

    Le prescrizioni recate dalla citata Direttiva costituiscono una alternativa a quelle di cui al D.M. 18 aprile 1977 «Caratteristiche costruttive degli autobus»; è perciò possibile procedere alla nazionalizzazione di autobus a uno o due piani privi di tetto.

    A tale riguardo la Commissione europea, in risposta a specifiche osservazioni formulate da taluni Stati membri, ha chiarito che gli autobus di cui si tratta nella presente Circolare non sono esclusi dal campo di applicazione della Direttiva e che è facoltà degli Stati membri imporre eventuali prescrizioni d'uso.

    Conseguentemente, lo scrivente Dipartimento, considerate le peculiari caratteristiche tecnico-costruttive di tali autobus, ha ritenuto di limitarne l'impiego ai servizi di linea (cioè con percorso prestabilito), previa autorizzazione dell'Ente competente.

    Ciò premesso, lo scrivente Dipartimento, considerate le peculiari caratteristiche tecnico-costruttive di tali autobus, ha ritenuto di limitarne l'impiego ai servizi di linea (cioè con percorso prestabilito), previa autorizzazione dell'Ente competente.

    Ciò premesso, per le procedure di immatricolazione con targa nazionale di autobus a uno o più piani privi di tetto già immatricolati all'estero,si dispone quanto segue.

    L'immatricolazione è subordinata all'esito positivo della visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione da espletare, ai sensi dell'articolo 75 c.s., presso i Centri prova autoveicoli (Circolare n. 41/4331 DC IV A09 del 15 gennaio1983, e seguenti). Requisito primario ed essenziale è l'integrale rispondenza della carrozzeria alle prescrizioni di cui alla Direttiva in oggetto, attestata tramite certificato di conformità ovvero da apposita certificazione di rispondenza.

    Inoltre, pur se pleonastico, stante il pregiudiziale requisito di conformità alla Direttiva 2001/85/CE, detti veicoli per quanto...

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