Circolari

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@I. Circolare (Min. trasp.) 1 luglio 2004, Prot. n. 2852/M334. Direttiva per la guida dei motocicli nel caso di minorazioni invalidanti agli arti.

A) Premesse.

L'abrogazione, da parte dell'art. 7 della legge 1º agosto 2003 n. 214, del quinto comma dell'art. 327 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada che impediva il rilascio o la conferma di validità della patente per la guida dei motocicli ai conducenti con minorazioni agli arti, ha ricondotto l'esame dei casi in specie nell'ambito di quelli, più in generale, regolamentati ex secondo comma del medesimo articolo 327, là dove questo dispone che «sulla base delle direttive impartite dal Comitato tecnico di cui all'art. 119, comma 10, del Codice, la funzionalità delle protesi e delle ortesi o l'individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla Commissione medica locale».

Le Commissioni mediche locali, quindi, finora impossibilitate a rilasciare certificazioni di idoneità, stante la mancanza di specifiche direttive del Comitato tecnico, potranno ora operare in forza delle indicazioni contenute nella presente direttiva e per i casi ivi definiti.

A tale proposito si fa osservare che detta direttiva è stata elaborata anche sulla base delle concomitanti esperienze di esperti del settore quali ortopedici, costruttori di protesi, costruttori di motocicli e associazioni motociclistiche.

Al momento sono stati regolamentati i casi riguardanti i più frequenti tipi di minorazioni, senza tuttavia escludere, in linea di principio, di poter prendere in esame in futuro, là dove possibile, casi riguardanti tipi di minorazioni più complesse.

B) Minorazioni invalidanti.

Ai sensi del primo comma dell'art. 321 del citato Regolamento, «sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita».

Nella fattispecie della guida dei motocicli, la valutazione circa l'efficienza degli arti, superiori ed inferiori, acquista ovviamente un particolare rilievo in considerazione delle fondamentali funzioni di stabilità e di manovrabilità del veicolo che gli arti stessi sono chiamati a svolgere.

Qualora quindi tutte le verifiche di funzionalità non siano favorevoli, si procederà secondo le indicazioni seguenti.

C) Stabilità del motociclo. È di immediata evidenza che a differenza dei veicoli a 3-4 ruote - dove la stabilità è assicurata dalla loro stessa conformazione - nel caso dei motocicli la stabilità deve essere necessariamente assicurata dal conducente, il quale deve essere in grado di mantenere la posizione eretta del veicolo in qualunque circostanza, avvalendosi di ambedue gli arti inferiori.

Ne discende quindi che - a prescindere dall'azionamento o meno dei comandi - ambedue gli arti inferiori, ancorché protesizzati, ortesizzati o parzialmente limitati funzionalmente, debbono essere affidabili ai fini della stabilità del motociclo.

Nel corso degli accertamenti propedeutici alla presente direttiva, si è constatato che nel caso di amputazione o agenesia parziale mono/bilaterale di gamba o parziale o totale di piede, con integrità funzionale sia del ginocchio che dell'anca, le protesi sono assolutamente affidabili, là dove concepite e realizzate, per l'appunto, per la guida dei motocicli; nel caso di limitazione funzionale di uno o di ambedue gli arti inferiori compensata con ortesi di piede o di gamba-piede, parimenti affidabili, alle medesime condizioni, possono ritenersi le ortesi, siano esse calzature ortopediche, molle di Codivilla o simili.

Per verificare le necessarie condizioni di funzionalità del ginocchio e dell'anca, bisognerà accertare, riguardo al ginocchio, che questo abbia una capacità di flesso-estensione attiva da 90º a 180º; per l'anca soccorrerà invece il test funzionale detto «posizione di TRENDELENBURG» consistente, come è noto, nel mantenimento dell'atteggiamento ortomorfico del bacino in posizione eretta monopodalica sull'arto (o sugli arti) interessato/i.

Analogo accertamento riguardante il ginocchio e l'anca dovrà essere effettuato per verificare - ai fini della stabilità del motociclo - l'efficienza dell'(o degli) arto/i inferiore/i nel caso di limitazione/ i funzionale/i non compensabile con ortesi.

Si è constatato altresì che la stabilità del veicolo, in qualunque condizione di guida, può essere assicurata anche qualora il conducente sia portatore, soltanto monolateralmente, di protesi di coscia, sempre che sia conservato almeno il 3º superiore di coscia ed, anche in questo caso, la protesi sia concepita e realizzata per la guida dei motocicli. Sarà indispensabile, anche nel caso di specie, verificare la funzionalità del ginocchio artificiale (flesso-estensione assistita da 90º a 180º) e dell'anca (posizione di TRENDELENBURG).

In tutti i casi e per i motivi sopra citati, la certificazione di idoneità ai sensi del terzo comma dell'art. 327 del Regolamento c.d.s., dovrà precisare trattarsi di protesi o di ortesi «per guida motocicli».

D) Sterzabilità del motociclo.

A prescindere dall'azionamento o meno dei comandi posti sul manubrio, la sterzatura del motociclo deve essere assicurata mediante il movimento del manubrio stesso con ambedue gli arti superiori, anche se uno di essi è protesizzato, ortesizzato o parzialmente limitato funzionalmente.

In ogni caso di minorazione all'arto superiore (per amputazione, agenesia o limitazione funzionale), condizione assolutamente ineludibile è che sia conservata la perfetta naturale articolarità scapolo-omerale.

Nel caso di parziale perdita anatomica del braccio, è necessario che lo stesso sia conservato almeno per metà. Il gomito (artificiale) dovrà avere una capacità di flesso-estensione assistita almeno da 90º a 180º. La mano (artificiale) dovrà essere in grado di manovrare autonomamente il manubrio.

Nel caso di perdita anatomica dell'avambraccio o della mano (con integrità funzionale del gomito), la protesi - sia essa di tipo funzionale che di tipo estetico - come nel caso precedente dovrà consentire l'autonoma manovrabilità del manubrio.

Nel caso di limitazione funzionale dell'arto superiore tale da essere considerata invalidante ai fini della guida, è necessario che sia comunque conservata una capacità di flesso-estensione attiva del gomito sufficiente per la manovrabilità del manubrio anche con l'arto minorato.

Riguardo al complesso polso-mano, questo - ancorché non idoneo per l'azionamento dei corrispondenti comandi al manubrio - dovrà conservare la capacità di presa del manubrio, eventualmente con il supporto di una specifica ortesi.

In tutti i casi in specie, la certificazione di idoneità ex terzo comma dell'art. 327 del Regolamento c.d.s. dovrà precisare trattarsi di protesi od ortesi «per guida motocicli».

E) Azionamento dei comandi.

Arti inferiori

Nel caso di protesi o di ortesi o di limitazione funzionale dell'articolazione tibio-tarsica, non è possibile affidare all'arto oPage 1148 agli arti interessati l'azionamento di alcun comando; le relative leve di azionamento a pedale del cambio di velocità e del freno posteriore dovranno essere quindi sostituite da comandi manuali od anche - nel caso del cambio di velocità - da un cambio automatico, secondo le prescrizioni del prontuario allegato.

Arto superiore

I comandi di serie posti in corrispondenza dell'arto invalido dovranno essere spostati, ove possibile, dalla parte del braccio valido o sostituiti con dispositivi automatici o comunque idonei, secondo le prescrizioni del prontuario allegato.

F) Adattamenti dei comandi

Ai sensi del quarto comma del già citato art. 327, le modifiche apportate ai comandi dovranno essere di tipo approvato e collaudate secondo le medesime procedure già attuate per gli autoveicoli.

I comandi preesistenti, per motivi di sicurezza, dovranno essere eliminati o neutralizzati.

Il prontuario allegato compendia le situazioni sopra illustrate, specificando, nel dettaglio, per i vari casi, la categoria di minorazione e le relative prescrizioni.

@II. Circolare (Min. trasp.) 9 luglio 2004, Prot. n. 2510-2511/MOT2/B. Omologazione di rimorchi agricoli con carrozzerie ribaltabili e/o scarrabili.

È stato richiesto a questa Sede se è ammissibile procedere all'omologazione di un rimorchio agricolo allestito con dispositivo di ribaltamento posteriore e di scarramento.

Con lettera prot. n. 2940/MOT2/B del 29 luglio 2003 è stata già riconosciuta l'ammissibilità di allestire le macchine agricole trainate, destinate al trasporto del liquame, con cisterne di tipo scarrabile.

Allo scopo di incrementare la potenzialità dei veicoli di cui trattasi, si autorizza l'allestimento dei rimorchi agricoli con dispositivi di ribaltamento e/o di scarramento.

Per quanto attiene alle prescrizioni alle quali devono rispondere i...

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