Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine803-809

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@I. Circolare (Min. Trasp.) 10 settembre 2002, Prot. n. 3521/MOT2/B. Decreto 24 luglio 2002 - Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 18 aprile 1977 recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», per quanto riguarda alcune definizioni e procedure di calcolo relative alle masse e dimensioni dei veicoli delle categorie M2 ed M3, in armonia con le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997 di attuazione della direttiva 97/27/CE. Chiarimenti in relazione ai veicoli progettati come scuolabus e miniscuolabus

Il decreto 24 luglio 2002, concernente modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 18 aprile 1977 recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», ha introdotto, ai fini del calcolo della superficie disponibile per i passeggeri, del numero dei posti e della distribuzione delle masse, le disposizioni previste per gli autobus di linea e granturismo dalla direttiva comunitaria 97/27/CE in materia di masse e dimensioni.

La direttiva 2001/85/CE, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE ha, tra l'altro, precisato il campo di applicazione dei veicoli definiti autobus di linea e granturismo, escludendo dal suddetto campo i veicoli specificatamente progettati quali scuolabus.

Si informa, pertanto, che ai veicoli progettati come scuolabus e miniscuolabus si applicano le seguenti prescrizioni:

- per lo spazio disponibile per i passeggeri seduti: le disposizioni previste dalla tabella CUNA NC 581-20;

- per il calcolo del numero dei posti: si attribuiscono quale massa di un passeggero di scuola elementare e di scuola media, i valori rispettivamente pari a 35 Kg. e 50 Kg.;

- per la distribuzione delle masse: la massa corrispondente al carico sull'asse anteriore non deve essere inferiore al 25% della massa del veicolo, sia con il veicolo in ordine di marcia che con il veicolo a pieno carico.

@II. Circolare (Min. Trasp.) 5 settembre 2002, n. 10./2002/APC, prot. n. 3094 RI/ORD/02 RI/G/02: Riunione istruttoria autolinee ordinarie e Gran Turismo di competenza statale

Ad integrazione delle precedenti circolari n. 6 e n. 7, rispettivamente del 12 e 25 luglio 2002, si trasmettono in allegato alla presente le schede tecniche relative alle autolinee Agrigento-Urbino e Chiasso-Montecatini, non inviate in precedenza per mero errore materiale, nonché le schede tecniche relative ad alcune autolinee corrette degli errori materiali riscontrati a seguito di ulteriore verifica.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(Si omettono gli allegati alla circolare n. 10/2002/APC del 5 settembre 2002)

@III. Circolare (Min. Trasp.) 4 settembre 2002. MOT6/P3841/60C4: Migrazione della infrastruttura di rete del CED della Motorizzazione

Sono pervenute a questo CED delle comunicazioni da parte di utenti del sistema informatico che richiedono erroneamente al gestore telefonico l'attivazione del canale D della linea ISDN, non necessario per connettersi al CED secondo le nuove modalità di collegamento. Tali richieste derivano probabilmente da una errata interpretazione della circolare MOT6/P3292/60C4 dell'11 luglio 2002.

Si ribadisce pertanto che, per la suddetta connessione, è sufficiente che gli utenti richiedano al gestore telefonico l'attivazione di una linea ISDN base mononumero.

Per eventuali chiarimenti sarà possibile contattare la sala controllo rete ai numeri 0641585110 - 0641585827 - 0641585107 dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì.

@IV. Circolare (Min. Trasp.) 3 settembre 2002, Prot. n. 3405/MOT2/C2002. Documentazione tecnico-amministrativa relativa ai costruttori di veicoli e dispositivi. Modifiche alla circ. prot. n. 2407/MOT2/A del 4 luglio 2001

Tenuto conto della disciplina contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e della conseguente abrogazione delle leggi nn. 15/68, 127/97 e 191/98 nonché del D.P.R. n. 403/98, si ritiene necessario apportare talune modifiche alla circolare in oggetto indicata.

Allegato n. 1 alla circolare n. 3405/MOT2/C2002 del 3 settembre 2002

Documentazione amministrativa da richiedere alle Case Costruttrici

  1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla iscrizione nel registro delle imprese (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, detta dichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A.), dalla quale risultino anche le generalità del legale rappresentante della casa costruttrice.

  2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante della casa costruttrice, da cui risultino gli elementi di seguito riportati dal punto 2.1 al punto 2.4 (alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento, in corso validità, del dichiarante):

    2.1. il nome del Responsabile Tecnico per le questioni relative all'omologazione del veicolo o dei dispositivi e in particolare della persona autorizzata a sottoscrivere la scheda informativa, la relazione tecnica e gli eventuali schemi e disegni da presentare a corredo della domanda di omologazione, nonché il deposito della relativa firma;

    2.2. il nome della/e persona/e accreditata/e presso il Centro Prove competente e/o presso il Ministero per la trattazione delle pratiche di omologazione, nonché il deposito della rleativa firma;

    2.3. il nome della/e persona/e autorizzata/e a firmare le dichiarazioni di conformità e i certificati di origine, nonché il deposito della relativa firma;

    2.4. l'impegno a comunicare qualsiasi variazione inerente la ditta e il mandato conferito alle persone di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3.

  3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante della casa costruttrice, ai sensi del citato art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sulla organizzazione produttiva e contenentePage 804 la descrizione degli impianti di produzione nonché l'organizzazione della verifica del sistema di controllo del processo produttivo ai fini della conformità del prodotto al tipo omologato (alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante).

  4. Fac-simile della dichiarazione di conformità e del certificato di origine.

  5. Gli estremi del verbale di avvenuto sopralluogo negli stabilimenti di produzione della casa costruttrice finalizzato alla verifica del sistema di controllo del processo produttivo ai fini della conformità del prodotto al tipo omologato.

    Per le case costruttrici estere e cioè non ubicate nello spazio della Unione europea, in aggiunta a quanto sopra specificato, il legale rappresentante deve produrre anche il mandato conferito dalla casa costruttrice a rappresentare la stessa in ogni fase della procedura di omologazione e quello conferito per la firma delle dichiarazioni di conformità e dei certificati di origine.

    A tale riguardo, si rammenta che le firme sugli atti e documenti formati all'estero debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero e, se redatte in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33, commi 2 e 3, D.P:R. n. 445/2000).

    Si fa presente, infine, che la procedura di asseveramento delle traduzioni, con giuramento prestato dal traduttore innanzi ad un notaio o ad un cancelliere, non può essere ovviata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal traduttore.

    (Si omettono gli altri allegati)

    @V. Circolare (Min. Trasp.) 3 settembre 2002, Prot. n. 2986/M361. Circolari prot. n. 956/M361 del 12 marzo 2002, n. 1576/M361 del 23 aprile 2002 e n. 2447 del 4 luglio 2002. Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dell'art. 8, della Direttiva n. 98/14/CE; prima immatricolazione, a far data dall'1 aprile 2002, dei veicoli non conformi alle Direttive n. 98/12/CE (frenatura). Ulteriore aggiornamento del prospetto relativo alle case costruttrici che hanno richiesto ed ottenuto la deroga

    Successivamente alla emanazione della circolare prot. 244/M361 del 4 luglio 2002 sono pervenute a questa Sede ulteriori domande di deroga. Nell'accogliere le relative istanze si è provveduto ad aggiornare il prospetto «allegato 1» indicato in oggetto riguardante la direttiva 98/12/CE, che si trasmette in sostituzione di quello già inviato in allegato alla circolare citata.

    (Allegato: omissis in quanto inserito nella circolare prot. n. 956/M361 del 12 marzo 2002)

    @VI. Circolare (Min. Trasp.) 7 agosto 2002, Prot. n. 2805/M360. Immatricolazione in Gran Bretagna di veicoli provenienti dall'Italia ed immatricolazione in Italia di veicoli provenienti dalla Gran Bretagna

    Avvertenza

    A seguito di approfondimenti intervenuti con i responsabili dell'Ente britannico competente in materia di veicoli (D.V.L.A.) nell'ambito di apposita riunione svoltasi presso la sede della scrivente Direzione Generale, si ripropone il testo della circolare prot. n. 2583/M306 del 24 settembre 2001, alla quale sono state apportate le modifiche evidenziate in corsivo.

    Premessa

    La Conferenza Europea dei Ministri dei trasporti (ECMT) ha adottato nel mese di marzo 1991 una raccomandazione che stabilisce le linee guida da adottare allorquando un veicolo circolante venga esportato e reimmatricolato in un altro Stato aderente all'ECMT.

    Tale raccomandazione stabilisce tra l'altro che qualora ricorra il caso sopra citato, lo Stato in cui il veicolo viene esportato provveda a restituire copia dei documenti originali di immatricolazione...

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