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@I. Circolare (Min. int.) 4 febbraio 2005, n. 300/A/1/41236/ 109/16/1. Sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005. Illegittimità costituzionale parziale del comma 2, dell'articolo 126 bis c.d.s. Disposizioni correttive per l'applicazione della disciplina della patente a punti.

  1. Premessa

    La sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 12-24 gennaio 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Iª Serie Speciale - Corte cost., n. 4 del 26 gennaio 2005, ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 126 bis, comma 2, del codice della strada.

    Nello specifico la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2, dell'art. 126-bis del codice della strada, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi (ndr cioè del conducente), la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione».

    La sentenza, che spiega i suoi effetti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta, come si è detto, il 26 gennaio 2005, elimina, in altri termini, la possibilità di decurtazione dei punti nei confronti dell'obbligato in solido a cui il verbale sia stato notificato quando non è identificato il conducente.

    A corollario della decisione, la Corte ha peraltro affermato, al punto 10 delle motivazioni alla citata sentenza, che «l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180, comma 8, c.d.s.».

    L'obbligato in solido, perciò, è sempre tenuto a fornire le generalità del conducente al momento della commessa violazione, incorrendo nelle sanzioni previste dall'art. 180, comma 8 c.d.s. se non vi provvede nei termini stabiliti.

    In altri termini, la Corte, nel definire l'ambito di applicazione del citato comma 2 dell'articolo 126 bis, ha, in definitiva, considerato la persona fisica, intestataria di un veicolo con cui è stata commessa una violazione, soggetta al medesimo obbligo del legale rappresentante della persona giuridica proprietaria di un veicolo.

  2. Effetti della sentenza sulla procedura di applicazione della patente a punti

    Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della norma e della predetta interpretazione fornita dalla Corte costituzionale ed al fine di garantire il corretto funzionamento del meccanismo della patente a punti, si rende necessario apportare i seguenti correttivi alla procedura già in essere:

    a) in tutti i verbali notificati a partire dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, se il conducente non è stato identificato, al proprietario del veicolo ovvero al locatario, all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio, deve essere richiesto di fornire, all'organo di polizia che procede, entro 30 giorni, le generalità della persona che era alla guida al momento del fatto; b) a partire dalla stessa data, in tutti i verbali notificati all'obbligato in solido, deve essere precisato che, se i dati non vengono forniti entro 30 giorni, verrà notificato un altro verbale, con cui si applicherà a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8, c.d.s. (pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433);

    c) come già previsto per il legale rappresentante della persona giuridica, la sanzione di cui al comma 8, dell'art. 180 c.d.s. si applica a carico della persona fisica responsabile in solido anche nel caso in cui fornisca all'organo di polizia indicazioni che, comunque, non consentano di risalire all'identità della persona che si trovava alla guida al momento della commessa violazione.

  3. Effetti della sentenza sulle procedure pendenti relative ad illeciti già accertati

    Dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, gli effetti della citata sentenza si estendono a tutti i verbali di contestazione di illeciti amministrativi per i quali non è ancora stata effettuata la comunicazione all'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    Per tutti questi procedimenti, perciò, dalla data di pubblicazione della citata sentenza, non dovranno più essere effettuate le comunicazioni relative alle violazioni per le quali il conducente non sia stato compiutamente identificato.

    Per quanto riguarda, invece, gli effetti della sentenza sui provvedimenti di decurtazione già registrati all'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida di cui all'art. 226, comma 10, c.d.s. ovvero già comunicati agli interessati, sono in corso valutazioni congiunte con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per definire le procedure operative necessarie a dare attuazione alla sentenza, sulla base dei cui esiti si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni, appena possibile.

  4. Modifiche alle direttive già impartite Alla luce delle considerazioni sopraesposte, devono essere apportate le seguenti modifiche alle direttive già impartite da questo Dipartimento con le note n. 300/A/1/44248/ 109/16/1 del 12 agosto 2003 e n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14 settembre 2004.

    4.1. Modifiche alla circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003

    Nella nota n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il punto 3 è sostituito dal seguente:

    3. Soggetti a cui si applica la decurtazione. La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al...

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