Circolari

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@I. Circolare (Min. trasp.) 3 maggio 2005, Prot. n. 400/MOT1. Accordo ADR «Trasporto di merci pericolose». Adozione degli Accordi Multilaterali M163 ed M165.

Si informano codesti Uffici che l'Italia ha sottoscritto gli Accordi Multilaterale M163 ed M165.

Gli accordi suddetti, di cui si allega copia, prevedono alcune deroghe per il trasporto su strada di merci pericolose. Le deroghe a cui ci si riferisce vengono in appresso esaminate in dettaglio.

La deroga introdotta dall'M163 riguarda l'indicazione sul documento di trasporto nel caso di contenitori vuoti non puliti utilizzati per il trasporto di gas della Classe 2. Infatti, mentre le disposizioni dell'attuale edizione dell'ADR prevedono l'indicazione di una delle etichette di pericolo (la Classe 2 ne prevede ben 9 combinazioni di etichette possibili), l'accordo M163 semplifica tale indicazione con la sola classe cioè con la dicitura «Classe 2».

In relazione all'elevatissimo numero di bombole in circolazione (circa 40 milioni in Europa) utilizzate per tale tipologia di trasporto, tale semplificazione documentale riduce considerevolmente il carico amministrativo senza nulla togliere dal punto di vista della sicurezza in quanto è garantita comunque per il contenitore vuoto non pulito, l'indicazione della classe della merce trasportata quando era riempito.

L'accordo M165 è finalizzato ad innalzare il limite, di cui al Codice LQ 19, da 3 litri a 5 litri, quella soglia applicabile al recipiente interno di imballaggi combinati utlizzati per il trasporto in quantità limitate per unità di collo della soluzione di ipoclorito del Gruppo di imballaggio III.

Stante una situazione in cui per tale tipologia di trasporto i Codici internazionali validi per le diverse modalità di trasporto, (RID/ADR per ferrovia e strada e IMDG Code per mare), non risultano allineate, la finalità di questo accordo M165 è quella di uniformare i due diversi riferimenti normativi e facilitare di conseguenza i trasporti intermodali.

È opportuno segnalare a codesti Uffici che i trasporti che verranno effettuati in applicazione degli Accordi Multilaterali M163 ed M165, dovranno essere corredati del documento di trasporto contenente, come specificato al punto 2 dell'Accordo, la specifica dizione, rispettivamente:

Carriage agreed under terms of the ADR paragraph 1.5.1 -M 163

o

Carriage agreed under terms of the ADR paragraph 1.5.1 - M 165

ed inoltre una copia del corrispondente Accordo dovrà essere disponibile a bordo del veicolo.

La scadenza dell'Accordo Multilaterale M163 è prevista per il 1 luglio 2007 mentre per l'M 165 è prevista la scadenza per il 12 novembre 2009; ovviamente la validità è limitata ai Paesi che hanno sottoscritto gli Accordi stessi.

Allegato 1 alla circolare 3 maggio 2005, prot. n. 400/MOT1

ACCORDO MULTILATERALE M 163 Sotto sezione 1.5.1 del ADR concernente il trasporto di contenitori vuoti, non ripuliti, della classe 2

1.1. In deroga alle disposizioni della 5.4.1.1.6.1 per il trasporto di contenitori vuoti non ripuliti, che contengono residui di classe 2, l'informazione descritta in 5.4.1.1.1 (c), può essere sostituita con la classe «2».

Vedi esempio seguente: «CONTENITORE VUOTO, 2».

2.2. Lo speditore annoterà nel documento di trasporto: «Trasporto autorizzato sotto le condizioni della sezione 1.5.1 del ADR (M 163)». Una copia di questo Accordo sarà tenuta a bordo dell'unità di trasporto.

3.3. Questo accordo sarà applicato al trasporto fra le Parti contraenti l'ADR che hanno sottoscritto lo stesso fino al 1 luglio 2007, a meno che esso sia revocato prima di tale data da almeno uno dei firmatari, nel qual caso resterà applicabile al trasporto solo fra le Parti Contraenti lo ADR che hanno firmato ma non revocato questo accordo, nel loro territorio, fino a tale data.

Roma, 15 aprile 2005

La competente Autorità per l'ADR nella Repubblica italiana

Dr. Antonio Fumero

Capo del Dipartimento per il Trasporto Terrestre

Allegato 2 alla circolare 3 maggio 2005, prot. n. 400/MOT1

ACCORDO MULTILATERALE M 165 Sotto sezione 1.5.1 del ADR concernente la quantità limitata per imballaggio applicabile per il UN 1791, Gruppo d'imballaggio III

1.1. In deroga alle disposizioni della 3.4.6 del ADR, il contenuto massimo dell'imballaggio interno di un imballaggio combinato per il UN 1791, ipoclorito in soluzione, gruppo d'imballaggio III, può essere di 5 litri, in aumento rispetto ai 3 litri imposti dalla LQ 19.

2.2. Tutte le altre disposizioni attinenti il Capitolo 3.4 del ADR saranno applicabili.

  1. Questa deroga non sarà applicabile al trasporto attraverso Gallerie.

    3.3. Questo accordo sarà applicato al trasporto fra le Parti contraenti l'ADR che hanno di tale data da almeno uno dei firmatari, nel qual caso resterà applicabile al trasporto solo fra le Parti Contraenti lo ADR che hanno firmato ma non revocato questo accordo, nel loro territorio, fino a tale data.

    @II. Circolare (Min. lav.) 16 marzo 2005, n. 11. Requisiti di sicurezza dei trattori agricoli rispetto al rischio di ribaltamento (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 102 del 4 maggio 2005). Page 906

    Il verificarsi con frequenza preoccupante di incidenti che coinvolgono con conseguenze mortali o gravissime gli operatori addetti alla conduzione dei trattori agricoli, ripropone la necessità di riconsiderare il livello di protezione offerto da dette attrezzature rispetto al rischio di ribaltamento, principio causa di infortuni dovuti all'uso di tale mezzo, per valutare se esso sia confrontabile con quello che l'applicazione delle più recenti acquisizioni dello stato dell'arte può consentire di conseguire.

    In effetti, detto rischio, seppure ineliminabile, trattandosi di macchine semoventi, può significativamente essere ridotto quanto ad entità delle conseguenze del suo verificarsi.

    Il sistema attualmente più efficace per ridurre le conseguenze del ribaltamento di queste macchine è costituito dall'abbinamento di una struttura a telaio (ROPS) - per garantire attorno all'operatore un adatto volume di sicurezza con un sistema di ritenzione (cintura di sicurezza) - per trattenerlo all'interno di tale volume ed evitare che rimanga schiacciato tra parti della macchina e il suolo.

    A fronte di quanto appena rilevato si deve constatare che non sempre i trattori vengono posti sul mercato dotati di entrambi i dispositivi descritti: in generale risultano dotati del telaio di protezione ma non altrettanto di cintura di sicurezza la cui assenza vanifica in pratica la funzione di protezione svolta dal telaio.

    Come indicato in premessa, i dati a disposizione sugli infortuni gravi e mortali, accaduti nel comparto agricoltura, indicano chiaramente che la causa più frequente di danno è connessa con lo schiacciamento del lavoratore a seguito del ribaltamento del trattore; per questi casi tale causa poteva e può essere limitata, se non eliminata, con l'adozione delle cinture di sicurezza.

    Riguardo a questa problematica, le principali obiezioni poste dai fabbricanti di trattori all'applicazione della cintura sono che: non esiste una specifica disposizione che la preveda; a queste macchine non risulterebbero applicabili prescrizioni costruttive di sicurezza diverse da quelle espressamente stabilite nelle disposizioni di recepimento del complesso costituito dalla direttiva 74/150/CEE, e sue successive modifiche ed integrazioni.

    Orbene, il carattere strettamente normativo e non tecnicoapplicativo di dette obiezioni a parere di questa Amministrazione non può farle considerare rilevanti né condivisibili per le motivazioni che di seguito si illustrano:

    a) le citate disposizioni di recepimento (che peraltro trovano applicazione solo alle trattrici a ruote, escludendo i trattori a cingoli); stabiliscono l'entità ed il tipo dei requisiti costruttivi (taluni dei quali intesi alla sicurezza degli operatori) che obbligatoriamente debbono essere garantiti dai fabbricanti ai fini dell'ottenimento dell'omologazione; tuttavia, lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere ogni altra disposizione relativamente alle materie ivi non espressamente regolate, tra le quali rientra certamente l'applicazione delle cinture di sicurezza. Esse, infatti, mentre richiedono ai fabbricanti -...

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