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@I. Circolare (Min. int.) 3 marzo 2006, n. 300/A/1/45466/101/21/2. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Scorte della Polizia Stradale e scorte tecniche autorizzate dalla Polizia Stradale

Con la pubblicazione del decreto interministeriale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero interno) del 18 marzo 2005 (G.U. n. 118 del 23 maggio 2005), sono state approvate le modifiche al decreto 18 luglio 1997 e successive modificazioni, recante disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità (di seguito definiti come T.E.).

La norma, che disciplina in modo dettagliato le modalità di svolgimento delle scorte per la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali, comporta il processo di riforma del settore, la cui radicale trasformazione era stata avviata per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 12 c.d.s., dalla legge 1 agosto 2003, n. 214 di conversione del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e della conseguente modifica dell'articolo 16 del Reg. Esec. c.d.s., avvenuta ad opera del D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235, (G.U. n. 211 dell'8 settembre 2004).

In questo contesto la presente circolare, alla luce della nuova disciplina delle scorte tecniche e sostituendo integralmente la circolare n. 300/A/23649/101/21/2 del 19 giugno 1997, intende fornire un quadro unitario di tutta la materia.

Pertanto, fermo restando da parte dei Dirigenti dei Compartimenti la necessaria opera di coordinamento e di indirizzo del delicato settore, dal 15 marzo 2006 la scorta disposta dalla Polizia Stradale sarà disciplinata dalle disposizioni di seguito riportate.

  1. L'obbligo della scorta.

    Fermo restando l'art. 10, comma 9 c.d.s., il D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235, ha profondamente modificato l'articolo 16 del Regolamento.

    La nuova disciplina indica i parametri che devono orientare l'ente concedente nella scelta del tipo di scorta, delineando, di fatto, tre fasce:

    a) la prima fascia riguarda le caratteristiche stradali e le dimensioni dei veicoli, comprese entro i valori indicati dal comma 3 dell'articolo 16 del Regolamento, in presenza delle quali i T.E. sono autorizzati a circolare senza scorta;

    b) la seconda fascia riguarda le caratteristiche stradali e le dimensioni dei veicoli, comprese tra i valori minimi di cui al citato comma 3 e i valori massimi indicati dal comma 4 dello stesso articolo 16, in base ai quali l'ente che rilascia l'autorizzazione dovrà disporre il servizio di scorta esclusivamente a mezzo di personale abilitato a svolgere scorte tecniche;

    c) la terza fascia riguarda, infine, le caratteristiche stradali e le dimensioni dei veicoli che vanno oltre i valori indicati dal citato comma 4, in presenza delle quali l'ente predetto dispone la scorta a cura degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 c.d.s.

    Gli organi di polizia stradale, ai sensi degli artt. 10, comma 9 c.d.s. e 16, comma 5 Reg. Esec. c.d.s., possono autorizzare l'impresa che effettua il trasporto ad avvalersi, per tutto o parte del percorso, di una scorta effettuata da uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3 bis c.d.s., ovvero disporre che la scorta di polizia sia integrata da uno dei soggetti predetti, fissandone le modalità.

  2. Regime della scorta tecnica autorizzata dalla polizia stradale.

    Sulla base delle già richiamate disposizioni dell'articolo 12 c.d.s., i poteri di disciplina del traffico attribuiti al personale abilitato prescindono dalle caratteristiche dimensionali dei T.E. da scortare e possono essere esercitati, per tutelare la sicurezza della circolazione stradale, in tutti i casi in cui non sia imprescindibilmente necessario un intervento più ampio di ordine e sicurezza pubblica. Quest'ultimo, infatti, si può espletare soltanto con poteri autoritativi più ampi di cui il personale di scorta non è dotato.

    Perciò, alla luce della citata modifica normativa dell'art. 12 c.d.s., la facoltà di delega della Polizia Stradale ad un'impresa autorizzata di cui all'articolo 10, comma 9 c.d.s. dovrà essere esercitata con sistematicità qualunque sia il tipo o le dimensioni dei T.E. da scortare nonché le caratteristiche della strada sulla quale la circolazione di questi debba svolgersi.

    Tuttavia, dovrà essere disposta la presenza di personale di polizia che si affianchi ovvero, eccezionalmente nei casi di cui al paragrafo 3.6, si sostituisca alla scorta tecnica dell'impresa privata autorizzata, quando ricorrono le seguenti condizioni particolari:

    a) il T.E. da scortare, per le sue caratteristiche dimensionali e/o per quelle della strada che deve percorrere impone la chiusura temporanea dell'intera strada con la deviazione del traffico veicolare su altre strade;

    b) vi sono, in concomitanza con il trasporto, anche in parte del tragitto da percorrere e a prescindere dalle dimensioni del trasporto eccezionale, particolari esigenze di ordine pubblico, quali ad esempio in occasioni di manifestazioni pubbliche o di calamità naturali che, d'intesa con le Autorità Provinciali di P.S., rendono consigliabile la presenza del personale della Polizia di Stato.

    2.1. Domanda di scorta.

    La domanda di scorta, redatta in carta resa legale e sottoscritta dal titolare dell'impresa che...

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