Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine989-991

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@I. Circ. (Min. trasp.) 8 agosto 2008, n. 5. Prot. n. 65906./23.14.01. Art. 2, comma 227, legge 244/2007 (Finanziaria 2008), per l'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi - Ulteriori chiarimenti e integrazioni alla circolare 1/2008

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE

Direzione generale per il trasporto stradale

Divisione VI

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti relativamente all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

  1. Cessione parco Euro 3 e cessione d'azienda In entrambi i casi va documentato - unicamente attraverso un certificato del Registro Imprese di data posteriore alla cessione - che l'impresa cedente era - alla data della cessione - regolarmente iscritta al menzionato Registro, ferma restando l'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori; pertanto la cancellazione dall'Albo stesso deve di norma avvenire dopo la cessione.

    A.1) Cessione parco Euro 3

    L'impresa cedente, al momento della cessione, deve avere in disponibilità uno o più autoveicoli esclusivamente Euro 3, regolarmente «immessi in circolazione» a proprio nome. L'acquirente deve subentrare direttamente nel diritto di proprietà dell'autoveicolo o degli autoveicoli. Qualora gli autoveicoli del parco siano anche (o solamente) in leasing, in usufrutto o detenuti con patto di riservato dominio, il cessionario dovrà subentrare direttamente nei relativi contratti nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti. Dovrà essere sempre documentata la regolare trascrizione al PRA.

    A.2) Cessione azienda

    Nel caso di cessione d'azienda (o di cessione di ramo aziendale di autotrasporto di cose conto terzi), qualora vi siano veicoli, si applica quanto indicato negli ultimi tre periodi del precedente punto A1).

    L'atto di cessione redatto - ai sensi dell'articolo 2556 del

    Codice Civile - nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, deve altresì essere regolarmente registrato.

    Sono equiparati dall'1 gennaio 2008 alla cessione, ai soli fini dell'accesso al mercato (anche nel caso non diano diritto all'applicazione dell'art. 15 della legge 298 del 1974, i trasferimenti avvenuti con atto di donazione di azienda odi conferimento di azienda (oppure, in entrambi i casi, di ramo aziendale di autotrasporto di cose conto terzi, nonché di cessione totale di quote da parte dei soci di società di persone) effettuati ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice Civile.

    Resta inteso che la cessione di azienda nelle forme sopra indicate dà al cessionario gli stessi diritti e/o limitazioni e vincoli del cedente.

  2. Accesso con Euro 3 per una massa complessiva totale minima di 80 ton.

    1. Tale forma di accesso avviene con la prova della disponibilità, al momento della richiesta di cui all'Allegato 2 della precedente circolare 1/2008, di una massa totale minima di 80 tonnellate realizzata con l'acquisizione dall'1 gennaio 2008 di qualunque tipologia di veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton. e di categoria almeno Euro 3 e purché mai in precedenza in disponibilità - a qualunque titolo, compreso il conto proprio - dell'istante (per cui, in caso di veicoli già targati, andrà fornito un estratto cronologico generale del PRA, e nel solo caso di veicoli importati dall'estero non nuovi di fabbrica, una dichiarazione sostitutiva di notorietà che i veicoli non gli sono appartenuti in precedenza). Detti veicoli non devono nemmeno essere stati immessi in circolazione dall'istante precedentemente alla richiesta di accesso, salvo quanto disposto alla lettera D) della presente circolare.

    2. Anche un'impresa iscritta all'Albo ed operante alla data del 31 dicembre 2007 con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 tonnellate e di massa complessiva non superiore a 11,5 tonnellate e/o con autoveicoli per trasporto specifico calcestruzzo, rifiuti con compattatore o liquami può accedere al mercato, e con qualunque tipologia di veicoli, come indicato al punto 1, e nel rispetto delle medesime condizioni. La stessa impresa potrà...

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