Circolari

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301
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2012
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 21 dicembre 2011, Prot. n. 35709. Procedura
preferenziale di attuazione della direttiva 2011/87/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011,
che modif‌ica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda
l’applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui
f‌issare i limiti di emissioni.
La direttiva 2011/87/UE è stata pubblicata nella Gazzetta
uff‌iciale dell’Unione europea n. L 301 del 18 novembre 2011 e
l’articolo 3 della medesima prevede che gli Stati membri debbono
adottare le disposizioni legislative, per conformarsi ai contenuti
della norma europea, entro il 9 dicembre 2011.
La direttiva suddetta modif‌ica la direttiva 2000/25/CE,
recepita con il decreto del Ministro dei trasporti e della navi-
gazione 2 maggio 2001, relativa a misure contro l’emissione di
inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori
destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali, e suc-
cessive modif‌icazioni.
In particolare la direttiva in oggetto dispone deroghe tempo-
rali per l’omologazione e la immissione sul mercato dei trattori
agricoli appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2, relativamente
ai limiti delle emissioni inquinanti prodotte da motori che alle-
stiscono tali veicoli.
L’Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole, UNACO-
MA, ha manifestato, a questa Sede, la necessità che la direttiva
in oggetto possa essere applicata in tempi stretti, tenuto conto
del limite temporale della deroga prevista nella norma medesi-
ma nonché del particolare momento economico che sta attraver-
sando l’industria nazionale ed europea.
Questo Dipartimento ha avviato la procedura di recepimento
della predetta direttiva ma i tempi tecnici necessari per il com-
pletamento dell’iter f‌inalizzato all’emanazione del relativo de-
creto interministeriale non sono compatibili con l’urgenza di cui
sopra.
Quanto sopra premesso, in attesa dell’emanazione del relativo
decreto ministeriale, qualora gli interessati ne facciano richie-
sta, i Centri Prova in indirizzo potranno applicare le disposizioni
contenute nella direttiva di cui trattasi.
La presente circolare consentirà alla Amministrazione di
garantire il diritto dei richiedenti ad ottenere la certif‌icazione
della quale hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare in
Italia i certif‌icati di omologazione CE rilasciati dalle Ammini-
strazioni di altri Stati membri delle Comunità europee.
II
Circ. (Min. trasp.) 21 dicembre 2011, Prot. n. 35710. Procedura
preferenziale di attuazione della direttiva 2011/87/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011,
che modif‌ica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda
l’applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui
f‌issare i limiti di emissioni .
La direttiva 2011/87/UE è stata pubblicata nella Gazzetta
uff‌iciale dell’Unione europea n. L 301 del 18 novembre 2011 e
l’articolo 3 della medesima prevede che gli Stati membri debbono
adottare le disposizioni legislative, per conformarsi ai contenuti
della norma europea, entro il 9 dicembre 2011.
La direttiva suddetta modif‌ica la direttiva 2000/25/CE,
recepita con il decreto del Ministro dei trasporti e della navi-
gazione 2 maggio 2001, relativa a misure contro l’emissione di
inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori
destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali, e suc-
cessive modif‌icazioni.
In particolare la direttiva in oggetto dispone deroghe tempo-
rali per l’omologazione e la immissione sul mercato dei trattori
agricoli appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2, relativamente
ai limiti delle emissioni inquinanti prodotte da motori che alle-
stiscono tali veicoli.
L’Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole, UNACO-
MA, ha manifestato, a questa Sede, la necessità che la direttiva
in oggetto possa essere applicata in tempi stretti, tenuto conto
del limite temporale della deroga prevista nella norma medesi-
ma nonché del particolare momento economico che sta attraver-
sando l’industria nazionale ed europea.
Questo Dipartimento ha avviato la procedura di recepimento
della predetta direttiva ma i tempi tecnici necessari per il com-
pletamento dell’iter f‌inalizzato all’emanazione del relativo de-
creto interministeriale non sono compatibili con l’urgenza di cui
sopra.
Quanto sopra premesso, in attesa dell’emanazione del relativo
decreto ministeriale, qualora gli interessati ne facciano richie-
sta, i Centri Prova in indirizzo potranno applicare le disposizioni
contenute nella direttiva di cui trattasi.
La presente circolare consentirà alla Amministrazione di
garantire il diritto dei richiedenti ad ottenere la certif‌icazione
della quale hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare in
Italia i certif‌icati di omologazione CE rilasciati dalle Ammini-
strazioni di altri Stati membri delle Comunità europee.
III
Circ. (Min. trasp.) 28 dicembre 2011, Prot. n. 35979DIV2-C.
Immatricolazione di veicoli di f‌ine serie a norma del comma
1, dell’art. 27, della direttiva 2007/46/CE e successive inte-
grazioni; prima immatricolazione, a far data dal 1 gennaio
2012, dei veicoli non conformi al regolamento CE 715/2007 e
692/2008, emissioni .
Dal 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore dei regolamenti
citati in oggetto, decorre l’obbligo di rispondenza al regolamento
medesimo per la prima immatricolazione dei veicoli delle classi
II e III della categoria N1 e della categoria N2 e per i veicoli
concepiti per rispondere a esigenze sociali specif‌iche.
Ciò premesso e sulla base di quanto di seguito riportato, si
consente l’immatricolazione in deroga dei veicoli omologati non
conformi al regolamento sopra indicato secondo la procedura
di “f‌ine serie” adottando i criteri previsti nell’allegato XII alla

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