Circolari

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I

Circ. (Min. trasp.) 19 maggio 2011, n. 300/A/ 4686/11/101/3/3/14. Decr. 30 marzo 2011 concernente “rilevazioni degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’articolo 195, comma 2-bis, c.d.s., destinati ad alimentare il fondo contro incidentalità notturna”.

Come noto, l’art. 6 bis del D.L. n. 117/2007, convertito nella L. n. 160/2007, ha previsto che le violazioni degli articoli 141 - 142 (velocità), 145 (precedenza), 146 (violazione della segnaletica stradale), 149 (distanza di sicurezza), 154 (cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre), 174 (tempi di guida e di riposo), 176, commi 19 e 20 (comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali) e 178 (documenti di viaggio per i trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo), nonché degli articoli 186 e 187 C.d.S., commesse tra le ore 22 e le ore 7, sono oggetto di incremento di 1/3 della sanzione edittale.

Quando la violazione è accertata da uno degli organi di polizia stradale di cui all’art. 208, comma 1, primo periodo, il maggior get- tito derivante dall’incremento per la violazione commessa nelle ore notturne, è destinata ad alimentare il fondo di incidentalità notturna istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per dare concreta attuazione alle disposizioni sopraindicate, il Decr. 30 marzo 2011, che si allega, ha previsto le modalità di versamento delle somme destinate ad alimentare il predetto fondo per l’incidentalità notturna.

Gli incrementi delle sanzioni commesse nelle ore notturne devono essere corrisposte dagli utenti che ne sono responsabili insieme alla somma da pagare a titolo di sanzione amministrativa prevista dalle norme sopraindicate.

Quando viene effettuato il pagamento in misura ridotta, la somma è corrisposta direttamente all’organo accertatore, con le modalità da questi indicate. Se, invece, è corrisposta a seguito di ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 204 bis, la somma è corrisposta mediante un modulo F23, direttamente sull’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

La norma attuativa ha, inoltre, previsto che, al fine di rilevare statisticamente l’entità delle somme versate a titolo di incremento delle citate sanzioni amministrative pecuniarie, il Mini- stero dell’Interno - Servizio Polizia Stradale - riceva dagli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12, comma 1, lett. a), b), c), d), f), f bis), e comma 3, lettere a), d), e) ed f) C.d.S., utilizzando gli allegati 1 e 2 al Decr., la comunicazione delle somme effettivamente riscosse per le richiamate violazioni, e il loro relativo incremento, e postagirate sul capitolo di bilancio 2454/15.

Il Servizio Polizia Stradale, con cadenza trimestrale, comunicherà al Ministero dell’Economia e delle Finanze (utilizzando l’allegato 1) l’ammontare complessivo dell’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie destinato ad alimentare il fondo incidentalità.

Sulla base delle disposizioni sopraindicate, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, quando il verbale di contestazione non sia stato definito con il pagamento in misura ridotta o sia stato proposto ricorso avverso, provvederanno ad indicare, nei provvedimenti prefettizi, la modalità di pagamento dell’incremento della sanzione attraverso l’utilizzo del modello F23, indicando il capitolo di bilancio 2454/15.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è pregato di voler estendere il contenuto della presente agli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12, comma 3, lettere a), d), e) ed f) C.d.S..

(Si omettono gli allegati)

II

Circ. (Min. trasp.) 19 maggio 2011, n. 300/A/ 4691/11/101/21/2. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. scorte tecniche ed interventi di regolazione del traffico. D.m. 4 febbraio 2011 recante modifiche al D.m. 18 luglio 1997 “Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità” .

Come noto, con le disposizioni dell’articolo 4 della L. n. 120/2010 sono state apportate modifiche all’articolo 10 C.d.S. in materia di veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità, prevedendo che dal 13 agosto 2010 il servizio di scorta ai predetti veicoli sia svolto esclusivamente da imprese private autorizzate e con soggetti abilitati ai sensi del D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

La norma completa il processo di trasferimento delle funzioni di scorta di sicurezza in determinati ambiti a soggetti privati, iniziato con l’approvazione del nuovo Codice della Strada e che ha consentito a tali soggetti di avere gli stessi poteri di regolazione del traffico che competono al personale della Polizia Stradale ai sensi dell’art. 12, comma 3 bis, C.d.S.

Con la Circ. 12 agosto 2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 sono state impartite le prime disposizioni operative conseguenti alla riforma predetta, precisando, tra le altre cose, che l’autorizzazione alla circolazione dei veicoli o dei trasporti eccezionali, rilasciata dagli enti proprietari o concessionari delle strade, rechi la previsione della scorta tecnica anche in tutti i casi in cui, secondo le norme regolamentari, peraltro non ancora adeguate alla nuova normativa, sia prevista la scorta della polizia stradale.

La nuova formulazione dell’art. 10, comma 9, C.d.S., prevede la possibilità di una scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal Regolamento di Esecuzione che, all’art. 16, comma 6 rinvia al “Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità” (di seguito denominato, Disciplinare tecnico) di cui al D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni, lasciando chiaramente intendere che il provvedimento autorizzativo non possa contenere prescrizioni diverse. Nello stesso provvedimento, perciò, quando è imposta la scorta, dovrà essere sempre indicata la scorta tecnica facendo rinvio, per le relative modalità di effettuazione, per il numero dei veicoli di scorta e per le persone abilitate, alle disposizioni del Disciplinare tecnico.

La novella ha reso, perciò, necessario apportare alcune modifiche al Disciplinare tecnico di cui al D.M. 18 luglio 1997 e succes-

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sive modificazioni, che sono state introdotte con il D.M. 4 febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2011 che, per ogni utilità, si allega nel testo già coordinato (All. 1).

  1. MODALITà DI SVOLGIMENTO DELLA SCORTA TECNICA In linea con le necessità sopraindicate, le modifiche introdotte dal citato D.M. 4 febbraio 2011 riguardano essenzialmente le modalità di svolgimento e il numero dei veicoli e persone da utilizzare nei servizi di scorta. Particolare risalto è stato dato, inoltre, alle esigenze di costante tracciabilità della circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali, stabilendo nuove procedure e specifici oneri di comunicazione a carico del personale di scorta tecnica.

    1.1. Numero dei veicoli e delle persone in servizio di scorta tecnica

    Il D.M. 4 febbraio 2011 ha rimodulato il numero dei veicoli e delle persone da impiegare nelle scorte tecniche, in funzione delle dimensioni dei veicoli o dei trasporti eccezionali scortati, nonché delle caratteristiche delle strade percorse.

    Secondo le disposizioni del nuovo art. 10, comma 1, del Disciplinare tecnico, le imprese private autorizzate devono avvalersi del numero di veicoli attrezzati e di persone abilitate ivi indicati. Nei casi previsti dall’art. 11 del Disciplinare tecnico, l’impresa autorizzata potrà sostituire gli autoveicoli con i motocicli con le modalità indicate dal comma 2 bis del medesimo articolo.

    Per immediata evidenza, le disposizioni richiamate sono state sintetizzate nell’allegata tabella (All. 2) che, per ciascun tipo di strada, indica i valori dimensionali dei veicoli eccezionali o dei trasporti in condizione di eccezionalità, con il correlato numero di veicoli e persone di scorta.

    La citata previsione normativa fornisce un valore numerico minimo affinché siano garantiti livelli di sicurezza adeguati, lasciando però alla responsabilità del capo-scorta la valutazione sulla necessità di integrazione della scorta tecnica stessa con ulteriori veicoli e persone, qualora sia prevedibile che, anche per tratti di strada di limitata estensione, si renda necessaria l’adozione di provvedimenti di regolazione del traffico a notevole distanza ovvero di particolare complessità.

    Tale previsione, il cui esatto adempimento è rimesso alla prudente valutazione del capo-scorta, afferisce esclusivamente alla sfera di responsabilità che la nuova normativa attribuisce alla scorta tecnica e non può essere, perciò, oggetto di prescrizioni ulteriori nel titolo autorizzativo da parte dell’ente proprietario o concessionario della strada.

    1.2. Disciplina delle comunicazioni del capo-scorta L’attività di scorta tecnica continua ad essere soggetta all’azione di controllo della Polizia Stradale. Per consentirne la pianificazione sono stati imposti nuovi obblighi al capo-scorta in relazione all’avvio e alla sosta del trasporto eccezionale.

    Il Disciplinare tecnico, infatti, impone al capo-scorta di effettuare le seguenti comunicazioni:

    1. comunicazione al Compartimento Polizia Stradale competente per territorio rispetto all’inizio del viaggio, che precisi la data del viaggio stesso, l’ora di inizio del servizio di scorta, nonché le generalità del capo-scorta designato dall’impresa autorizzata all’effettuazione del trasporto (art. 14, comma 2 bis, del Disciplinare tecnico);

    2. comunicazione al Compartimento Polizia Stradale competente per territorio, quando il trasporto eccezionale sia lasciato in sosta per un periodo temporale superiore a 9 ore. In quest’ultimo caso devono essere indicati la località di sosta, l’orario di inizio e di fine della sosta, nonché il nominativo ed il recapito telefonico del capo-scorta. La...

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