Circolari

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I

Circ. (Min. trasp.) 12 aprile 2011, Prot. n. 2057. Segnaletica di accesso alle zone a traffico Limitato nella città di Verona.

Con riferimento a quanto esposto da codesto Ufficio nella nota in riscontro, si premette quanto segue.

L’autorizzazione all’esercizio degli impianti, prot. n. 1227 del 28 aprile 2005, ad ogni buon fine allegata in copia, è stata rilasciata con le precise prescrizioni di utilizzare la segnaletica prevista dall’art. 135 comma 14, Fig. II.322, del Regolamento, e di apporre un’adeguata segnaletica di indicazione in grado di fornire ai conducenti una tempestiva informazione in merito ai percorsi soggetti a limitazione e agli itinerari alternativi possibili.

Tale segnaletica è quella trattata dall’art. 127, comma 2, del Regolamento, da installare a congrua distanza dall’inizio della zona ove vige la limitazione, e da integrare con l’indicazione delle strade percorribili.

Per quanto concerne i dispositivi luminosi posti in corrispondenza dei varchi, occorre distinguere quelli che si limitano a fornire la semplice comunicazione all’utenza circa l’apertura/chiusura dei medesimi (e che dunque non svolgono funzioni di segnaletica stradale) da quelli che invece esplicitano una prescrizione (e che invece sono ascrivibili alla segnaletica luminosa di cui all’art. 41 del Codice).

In tale ultimo caso i dispositivi sono soggetti ad omologazione ai sensi dell’art. 45 comma 6 del Codice e dell’art. 192 del Regolamento.

Ciò premesso, il sopralluogo disposto da questa Direzione Generale, ed effettuato dai funzionari del Provveditorato che legge per conoscenza, ha rilevato l’inadeguatezza della segnaletica di indicazione installata, e la presenza di dispositivi luminosi in forma di lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili ex art. 41 comma 1 lett. h) del Codice e art. 164 del Regolamento (Fig. II.458), non regolamentari in quanto non rispondenti alle forme e misure esplicitate dalla Fig. II.459, ecd installati impropriamente in quanto non specificamente previsti per il particolare tipo di impiego.

Inoltre il messaggio alfanumerico contenuto nel pannello a questi abbinato può far ricomprendere quest’ultimo tra i segnali luminosi particolari di cui all’art. 41 comma 1 lett. m) del Codice, e precisamente tra i segnali a messaggio variabile di cui all’art. 170 comma 1 lett. a) del Regolamento, contemplati dalla norma armonizzata EN 12966 e pertanto soggetti a marcatura CE.

Qualora non si sia già provveduto ad implementare la segnaletica di indicazione, codesto Comune e codesto Provveditorato vorranno concordare, in un’ottica di fattiva collaborazione, le più idonee azioni correttive.

Per quanto concerne i dispositivi luminosi installati in corrispondenza dei varchi, ancorché debitamente omologati, in aggiunta alla impropria utilizzazione si segnala l’incongruità dell’impiego come segnali semaforici, in quanto, per la prevalenza di questi sugli altri tipi di segnalazione, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del Codice, negli orari di chiusura potrebbero essere interpretati come accesso interdetto anche agli utenti autorizzati.

Si suggerisce pertanto una soluzione che non sia luogo ad incertezza, del tipo di quella solo informativa circa l’attivazione o meno del varco.

II

Circ. (Min. trasp.) 21 aprile 2011, Prot. n. 12828. targatura ciclomotori circolanti con contrassegno di identificazione.

Com’è noto, con il decreto in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, è stato stabilito il calendario per le operazioni di targatura dei ciclomotori ancora muniti di certificato di idoneità tecnica e circolanti con il contrassegno di circolazione (cd. “targhino”); ciò in attuazione dell’art. 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale ha prescritto che, entro il 13 febbraio 2012, i predetti ciclomotori debbano essere muniti, per poter circolare su strada, delle targhe e del certificato di circolazione previsti dall’art. 97 del codice della strada.

Ciò posto, avendo verificato al riguardo la sussistenza di talune incertezze interpretative, si forniscono gli opportuni chiarimenti.

Le scadenze per le operazioni di “ritargatura” sono le seguenti:

1) entro il 1° giugno 2011, per i ciclomotori circolanti con contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “0”, “1”, e “2”;

2) entro il 31 luglio 2011, per i ciclomotori circolanti con contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “3”, “4”, e “5”;

3) entro il 29 settembre 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “6”, “7”, e “8”;

4) entro il 28 novembre 2011, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori circolanti con contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “9” e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera “A”.

Gli indicati termini hanno tuttavia carattere ordinatorio; infatti la...

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