Circolari

Pagine447-451

Page 447

I

Circ. (Min. trasp.) 28 marzo 2011, Prot. n. 10099. modifiche alla normativa concernente il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore - Istruzioni operative.

Premessa

La disciplina relativa alle modalità di conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (di seguito definito CIGC) è stata sostanzialmente innovata da recenti interventi normativi (cfr. art. 17, L. n. 120/2010 e art. 2, comma 1 quater, L. n. 10/2011).

Di seguito si riportano gli elementi di novità intervenuti:

1) previsione, nell’ambito dei corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni (di seguito prova teorica) di un’ora di lezione su “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza”;

2) rilascio di un’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore;

3) previsione, a seguito del superamento della prova teorica, di una prova pratica di guida ai fini del conseguimento del CIGC.

Al fine di predisporre la disciplina applicativa nelle materie su indicate, sono stati predisposti due decreti, in fase di pubblicazione:

  1. D.M. 1 marzo 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante “Disciplina del rilascio dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle modalità dell’esercitazione”;

  2. D.M. 23 marzo 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante “Riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova teorica e le modalità di espletamento della prova teorica e pratica utili al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore”.

    Tali decreti entrano in vigore il 1° aprile 2011 e le relative disposizioni sono applicabili alle istanze di conseguimento del CIGC presentate a decorrere dalla medesima data.

    Si rende pertanto opportuno individuare una casistica di differenti situazioni, con riferimento alla predetta data del 1° aprile p.v..

    1. Casistica della disciplina da applicarsi con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di conseguimento del CIGC

    1.1 Soggetti che hanno compiuto la maggiore età entro la data del 30 settembre 2005

    Con riferimento a tali soggetti nulla è innovato rispetto alla precedente previsione di conseguimento del CIGC a seguito di mera esibizione di un attestato di frequenza di un corso di formazione presso un’autoscuola: poiché tali soggetti non sono tenuti al superamento della prova teorica, non sono conseguentemente tenuti a sostenere la prova pratica di guida. Per tali soggetti, dunque, non rileva in nessun caso la data di presentazione dell’istanza.

    1.2 Soggetti che hanno frequentato un corso entro la data del 31 marzo 2011 ed hanno presentato l’istanza di conseguimento del CIGC entro la medesima data

    Con riferimento a tali soggetti nulla è innovato rispetto alla disciplina previgente: pertanto gli stessi conseguiranno il CIGC esclusivamente a seguito di esame teorico da sostenersi entro un anno dalla fine del corso di formazione. Gli stessi non sono tenuti né a conseguire l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore né a sostenere la prova pratica di guida.

    Tuttavia, nel caso di non superamento della prova teorica, la istanza di conseguimento del CIGC reiterata - dopo la data del 1° aprile 2011 - rientra nella disciplina delle nuove disposizioni di cui ai citati D.M. del 2011 (cfr. punto 2.4).

    1.3 Soggetti che hanno frequentato un corso entro il 31 marzo 2011 e presentano l’istanza di conseguimento del CIGC dal 1° aprile 2011 (cfr. art. 6, D.M. 23 marzo 2011)

    Con riferimento a tali soggetti sono da applicarsi le disposizioni di cui ai citati decreti ministeriali del 2011. Tuttavia al fine di non vanificare la formazione già conseguita, gli stessi sono tenuti - al fine della presentazione dell’istanza di conseguimento del CIGC - a frequentare presso una scuola ovvero un’autoscuola, l’ora di cui al punto 1) in premessa. La certificazione dell’avvenuta frequenza di tale ora integrativa, rilasciata dal soggetto erogatore del corso, è acquisita da codesti UMC all’atto di presentazione dell’istanza di conseguimento del CIGC. Si sottolinea che il termine di un anno dalla fine del corso, utile per il superamento della prova teorica del CIGC, non si riapre con riferimento alla data di frequenza dell’ora di lezione integrativa della formazione, ma resta confermato con riferimento alla data di termine del corso a suo tempo frequentato.

    1.4 Soggetti che frequentano un corso e presentano l’istanza di conseguimento del CIGC dal 1° aprile 2011

    Con riferimento a tali soggetti sono integralmente applicabili le disposizioni di cui ai citati D.M. del 2011.

    2. Presentazione dell’istanza di conseguimento del CIGC

    Con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di conseguimento del CIGC, in relazione alla quale sono da individuarsi le casistiche di cui al paragrafo 1, la stessa è da riferirsi al giorno in cui il modello TT2112 è acquisito dagli sportelli di codesti UMC (cfr. art. 7, D.M. 23 marzo 2011).

    Nel caso particolare di utilizzo della cd. procedura di prenota CIGC - con le quali i dati anagrafici dei soggetti che hanno frequentato un corso di preparazione alla prova teorica sono acquisiti al CED nel giorno successivo a quello della loro trasmissione - ai fini della determinazione della data di presentazione dell’istanza farà fede la predetta data di acquisizione.

    Pertanto, con riferimento ai dati trasmessi con tale procedura in data 31 marzo 2011, le relative domande di conseguimento del CIGC saranno acquisite in data 1° aprile 2011 e, pertanto, assoggettate alla procedura sub paragrafo 1, punto 1.3.

    2.1 Formalità di presentazione dell’istanza di conseguimento del CIGC

    Page 448

    A far data dal 1° aprile 2011 l’istanza di conseguimento del CIGC è redatta sul modello TT2112, opportunamente modificato come segue:

    - dopo la parola “chiede”, al primo riquadro le parole “della patente di guida di categoria” sono barrate e sostituite dalle seguenti: “del CIGC”;

    - la ricevuta della domanda (foglio n. 3) che riporta parzialmente il testo dell’articolo 122 CDS è barrata;

    - per i soli candidati di cui al paragrafo 1, punti 1.3 e 1.4: nello spazio riservato alle note il candidato indica e sottoscrive, unitamente al tutore se il candidato è minorenne, il tipo di veicolo con il quale intende sostenere la prova pratica di guida (ciclomotore a due ruote ovvero ciclomotore a tre ruote o quadriciclo leggero) (cfr. art. 4, comma 1, D.M. 23 marzo 2011). Tale dato sarà acquisito nella procedura informatizzata, all’atto di prenotazione della prova pratica di guida, secondo le indicazioni fornite dal manuale operativo che il CED provvederà a predisporre, e di cui sarà data tempestiva informazione a codesti UMC con apposito file avvisi. L’istanza di conseguimento del CIGC, è firmata dal candidato nonché, nel caso in cui questi sia minorenne, anche dal tutore dello stesso (cfr. art. 1, comma 2, D.M. 1 marzo 2011).

    2.2 Documentazione da allegare all’istanza in tutte le ipotesi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT