COMUNICATO - Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 Disposizioni di vigilanza per le banche - 4° aggiornamento del 17 giugno 2014 (14A05453)

Nuove disposizioni L'aggiornamento introduce nella Circolare due nuovi capitoli. Nella Parte Prima, Titolo III, con il Capitolo 2 si recepisce nell'ordinamento italiano la disciplina dell'informativa al pubblico Stato per Stato introdotta con l'art. 89 della direttiva 2013/36/UE ("CRD IV"). Nella Parte Terza, il Capitolo 2 specifica gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia dell'organo con funzione di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle banche, in stretta aderenza agli art. 51 e 52 TUB, riproducendo, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni di cui al Titolo IV, Capitolo 11, Sezione IV della Circolare n. 229, che resteranno in vigore fino al 30 giugno 2014 per effetto del 15° aggiornamento (2/7/2013) della Circolare n. 263. Le due nuove discipline sono state sottoposte nelle scorse settimane a consultazione pubblica. Le osservazioni ricevute, che hanno riguardato soltanto la disciplina dell'informativa al pubblico Stato per Stato, sono pubblicate nel sito informatico della Banca d'Italia, anche riepilogate in un'apposita tavola sinottica. Entrata in vigore Il Capitolo 2 della Parte Prima, Titolo III prende effetto nel giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito informatico della Banca d'Italia. Il Capitolo 2 della Parte Terza entra il vigore il 1° luglio 2014. Obblighi una tantum Il 1° luglio 2014 le banche pubblicano le informazioni contraddistinte dalle lettere a), b) e c) nell'Allegato A della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2, con riferimento alla...

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