CIRCOLARE 19 marzo 1998, n. 37 Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, commi 3 e 3-bis, della legge n. 236/1993 per interventi di formazione continua

  1. Finalita' generali.

    Nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, commi 3 e 3-bis, della

    legge n. 236 del 19 luglio 1993, considerata la circolare applicativa

    del MLPS n. 174 del 23 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta

    Ufficiale della Repubblica italiana del 9 gennaio 1997 e tenuto conto

    delle disposizioni contenute nella legge n. 196 del24 giugno 1997,

    art. 17, in materia di promozione della formazione continua, il

    Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in accordo con le

    regioni e le province autonome e sentite le parti sociali, intende

    sviluppare il programma di azioni gia' avviato nel 1997 valorizzando

    la collaborazione funzionale con gli enti locali e il partenariato

    sociale.

    Per attivita' di formazione professionale continua, nella presente

    circolare, si intendono quelle attivita' rivolte ai soggetti adulti,

    occupati o disoccupati, generalmente predisposte dalle aziende, a cui

    il lavoratore puo' partecipare anche per autonoma scelta, al fine di

    adeguare o di elevare le proprie competenze in stretta connessione

    con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo

    produttivo.

    I progetti da realizzare, con priorita' per quelli concordati tra

    le parti sociali, dovranno appartenere alle tre linee d'azione di

    seguito indicate.

  2. a - Azioni di sistema.

    Per azioni di sistema si intendono quegli interventi esemplari di

    interesse nazionale in grado di contribuire alla individuazione e

    alla diffusione di metodologie, strumenti e servizi idonei a

    facilitare l'accesso alla formazione continua dei lavoratori e delle

    imprese.

    Gli interventi dovranno avere per oggetto i seguenti temiobiettivo:

    1) elaborazione e sperimentazione di metodologie e modelli per la

    formazione di soggetti adulti, nell'ambito di percorsi professionali

    individuali, anche attraverso la valorizzazione dell'esperienza dei

    bilanci di competenze;

    2) promozione e sperimentazione di "piani formativi annuali, sia a

    livello aziendale che territoriale" anche attraverso iniziative

    rivolte ai soggetti che partecipano alla definizione concertata dei

    piani (rappresentanti aziendali, dirigenti d'impresa, responsabili

    delle associazioni datoriali e sindacali), in particolare nell'ambito

    dei contratti d'area o dei patti territoriali e tenuto conto delle

    peculiari necessita' espresse dalle aziende del terzo settore;

    3) progettazione e sperimentazione di modelli di formazione

    manageriale per quadri medioalti nelle piccole e medie imprese,

    collegati ad interventi di formazione per lavoratori dipendenti;

    4) progettazione e sperimentazione di modelli di formazione per

    lavoratori gia' impegnati in lavori di utilita' sociale;

    5) progettazione e sperimentazione di percorsi formativi per

    occupati, connessi a processi di riorganizzazione e

    flessibilizzazione dei regimi di orario.

    Le procedure di presentazione e valutazione delle proposte saranno

    indicate in apposito avviso che verra' predisposto dal Ministero del

    lavoro e della previdenza sociale - Ufficio centrale per

    l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori.

  3. b - Azioni di riqualificazione e riconversione degli operatori

    degli enti ex lege n. 40/1987, art. 1.

    Per azioni di riqualificazione e riconversione per gli operatori

    degli enti di formazione, di cui alla legge n. 40/1987, si intendono

    gli interventi finalizzati al sostegno dei percorsi di mobilita'

    professionale all'esterno o all'interno dell'ente; in quest'ultimo

    caso per l'acquisizione di competenze idonee allo sviluppo del

    sistema della formazione continua, dell'orientamento e della

    promozione dell'alternanza.

    Tali tipologie di azioni, su proposta del coordinamento delle

    regioni, saranno programmate ed attuate dalle regioni Friuli-Venezia

    Giulia, Lombardia, Lazio, Sardegna, Basilicata e Calabria sulla base

    di accordi con le parti sociali e secondo orientamenti definiti a

    livello nazionale.

  4. c - Azioni di formazione aziendale e di formazione individuale di

    lavoratori occupati.

    Per azioni formative aziendali si intendono gli interventi promossi

    dalle imprese per accompagnare i processi di trasformazione e di

    ristrutturazione delle stesse. Tali interventi dovranno essere

    realizzati attraverso piani aziendali o pluriaziendali.

    Per azioni di formazione individuale si intendono gli interventi

    finalizzati al bilancio e allo sviluppo delle competenze possedute da

    lavoratori dipendenti, sulla base di progetti elaborati da singoli

    lavoratori che possono utilizzare l'assistenza tecnica di...

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