CIRCOLARE 19 marzo 1998, n. 37 Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, commi 3 e 3-bis, della legge n. 236/1993 per interventi di formazione continua
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Finalita' generali.
Nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, commi 3 e 3-bis, della
legge n. 236 del 19 luglio 1993, considerata la circolare applicativa
del MLPS n. 174 del 23 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 9 gennaio 1997 e tenuto conto
delle disposizioni contenute nella legge n. 196 del24 giugno 1997,
art. 17, in materia di promozione della formazione continua, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in accordo con le
regioni e le province autonome e sentite le parti sociali, intende
sviluppare il programma di azioni gia' avviato nel 1997 valorizzando
la collaborazione funzionale con gli enti locali e il partenariato
sociale.
Per attivita' di formazione professionale continua, nella presente
circolare, si intendono quelle attivita' rivolte ai soggetti adulti,
occupati o disoccupati, generalmente predisposte dalle aziende, a cui
il lavoratore puo' partecipare anche per autonoma scelta, al fine di
adeguare o di elevare le proprie competenze in stretta connessione
con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo
produttivo.
I progetti da realizzare, con priorita' per quelli concordati tra
le parti sociali, dovranno appartenere alle tre linee d'azione di
seguito indicate.
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a - Azioni di sistema.
Per azioni di sistema si intendono quegli interventi esemplari di
interesse nazionale in grado di contribuire alla individuazione e
alla diffusione di metodologie, strumenti e servizi idonei a
facilitare l'accesso alla formazione continua dei lavoratori e delle
imprese.
Gli interventi dovranno avere per oggetto i seguenti temiobiettivo:
1) elaborazione e sperimentazione di metodologie e modelli per la
formazione di soggetti adulti, nell'ambito di percorsi professionali
individuali, anche attraverso la valorizzazione dell'esperienza dei
bilanci di competenze;
2) promozione e sperimentazione di "piani formativi annuali, sia a
livello aziendale che territoriale" anche attraverso iniziative
rivolte ai soggetti che partecipano alla definizione concertata dei
piani (rappresentanti aziendali, dirigenti d'impresa, responsabili
delle associazioni datoriali e sindacali), in particolare nell'ambito
dei contratti d'area o dei patti territoriali e tenuto conto delle
peculiari necessita' espresse dalle aziende del terzo settore;
3) progettazione e sperimentazione di modelli di formazione
manageriale per quadri medioalti nelle piccole e medie imprese,
collegati ad interventi di formazione per lavoratori dipendenti;
4) progettazione e sperimentazione di modelli di formazione per
lavoratori gia' impegnati in lavori di utilita' sociale;
5) progettazione e sperimentazione di percorsi formativi per
occupati, connessi a processi di riorganizzazione e
flessibilizzazione dei regimi di orario.
Le procedure di presentazione e valutazione delle proposte saranno
indicate in apposito avviso che verra' predisposto dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale - Ufficio centrale per
l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori.
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b - Azioni di riqualificazione e riconversione degli operatori
degli enti ex lege n. 40/1987, art. 1.
Per azioni di riqualificazione e riconversione per gli operatori
degli enti di formazione, di cui alla legge n. 40/1987, si intendono
gli interventi finalizzati al sostegno dei percorsi di mobilita'
professionale all'esterno o all'interno dell'ente; in quest'ultimo
caso per l'acquisizione di competenze idonee allo sviluppo del
sistema della formazione continua, dell'orientamento e della
promozione dell'alternanza.
Tali tipologie di azioni, su proposta del coordinamento delle
regioni, saranno programmate ed attuate dalle regioni Friuli-Venezia
Giulia, Lombardia, Lazio, Sardegna, Basilicata e Calabria sulla base
di accordi con le parti sociali e secondo orientamenti definiti a
livello nazionale.
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c - Azioni di formazione aziendale e di formazione individuale di
lavoratori occupati.
Per azioni formative aziendali si intendono gli interventi promossi
dalle imprese per accompagnare i processi di trasformazione e di
ristrutturazione delle stesse. Tali interventi dovranno essere
realizzati attraverso piani aziendali o pluriaziendali.
Per azioni di formazione individuale si intendono gli interventi
finalizzati al bilancio e allo sviluppo delle competenze possedute da
lavoratori dipendenti, sulla base di progetti elaborati da singoli
lavoratori che possono utilizzare l'assistenza tecnica di...
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