CIRCOLARE 30 aprile 2008, n. 6 - Legge finanziaria 2008 - articolo 3, commi da 43 a 53 - ulteriori indicazioni.

A tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma

2 del decreto legislativo n.

165/2001

Alle autorita' amministrative indipendenti

A seguito delle problematiche emerse in sede applicativa della normativa in materia di emolumenti a carico di pubbliche amministrazioni, societa' pubbliche partecipate e loro controllate e collegate contenuta nei commi 43 e seguenti dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), si ritiene utile fornire ulteriori indicazioni esplicative. Si rinvia, per quanto non esposto, alla circolare n. 1 del 24 gennaio 2008.

  1. L'aspettativa di diritto prevista dall'art. 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007 e principi in materia di incompatibilita'.

    Come noto, l'art. 3, commi 44 e seguenti, della legge n. 244 del 2007 ha dettato delle disposizioni finalizzate a contenere la spesa pubblica per retribuzioni e compensi a carico delle finanze pubbliche, ponendo tetti retributivi e prevedendo un particolare regime di pubblicita' e di comunicazione.

    Ai medesimi fini di contenimento, la stessa legge disciplina anche la posizione giuridica di coloro che rivestono l'incarico di componente di un organo di governo o di controllo in organismi pubblici anche economici e in societa' a partecipazione pubblica, loro partecipate, collegate e controllate.

    In particolare, l'art. 3, comma 44, ottavo periodo, della legge stabilisce: «Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con societa' a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o societa' con cui e' instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza».

    D'intesa con I.N.P.S. e INPDAP per gli aspetti di competenza si intende richiamare l'attenzione delle amministrazioni e degli organismi pubblici circa la portata e l'applicazione di questa norma.

    La disposizione prevede direttamente (senza cioe' lasciare margini di discrezionalita' all'organismo o alla societa' interessati) il collocamento in aspettativa senza assegni e la sospensione dell'iscrizione agli istituti di previdenza e di assistenza.

    La ratio della norma e' desumibile dal contesto in cui essa e' collocata, quello del tetto sulle retribuzioni dei manager pubblici, e dalle complessive intenzioni del governo di ridurre la spesa pubblica anche intervenendo sulle situazioni che possono portare a delle patologie di sistema. Essa vuole innanzi tutto impedire cumuli di posizioni retributive, nonche' ingiustificati aggravi per l'erario relativamente agli oneri connessi al trattamento previdenziale degli interessati. Inoltre, con la norma si vuole evitare che i soggetti che rivestono all'interno degli organismi pubblici una posizione di potere che consenta loro di assumere determinazioni influenti sulla gestione dell'organismo stesso possano trarre dall'esercizio della funzione dei vantaggi personali riguardanti il proprio rapporto in termini giuridici ed economici gravando sulle finanze pubbliche. In sostanza, attraverso la previsione di un'aspettativa ex lege, viene stabilita in via legislativa un'opzione per l'attivita' di espletamento del mandato; l'automatica sospensione del rapporto di lavoro per la durata del primo consente il mantenimento del rapporto.

    La norma si applica a coloro che hanno un rapporto di lavoro con «organismi pubblici anche economici ovvero con societa' a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate». Essa riguarda soggetti pubblici e privati, fra cui le societa' se partecipate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, prescindendo dalla tipologia di attivita' - economica o non economica svolta. In base all'ampia dizione utilizzata per individuare la categoria dei soggetti datori di lavoro, che e' quella degli «organismi pubblici», e alla ratio della normativa, debbono considerarsi inclusi nel campo di applicazione tutti quei soggetti diversi dalle persone fisiche al cui finanziamento concorrono pubbliche amministrazioni o altri organismi pubblici.

    Inoltre, stante il suo carattere generale e la sua ratio, la norma si applica a tutti gli organismi pubblici e societa' partecipate, a prescindere dal fatto che essi siano riconducibili all'apparato dello Stato, a quello delle regioni o degli enti locali o si tratti di autonomie funzionali. Il suo contenuto in questo caso riguarda direttamente la disciplina del rapporto di lavoro e si colloca nell'ambito dell'ordinamento civile (art. 117, comma 1, lettera 1, Cost.).

    Per l'ampia dizione utilizzata, sono comprese nel campo di applicazione della normativa anche le amministrazioni...

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