CIRCOLARE 24 giugno 2005 - Circolare in materia di distacco e cassa integrazione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 24 giugno 2005 Circolare in materia di distacco e cassa integrazione.

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Alle direzioni regionali del lavoro Alle direzioni provinciali del lavoro Alla Regione siciliana - assessorato lavoro - ufficio regionale del lavoro - ispettorato del lavoro Alla provincia autonoma di Bolzano - assessorato lavoro Alla provincia autonoma di Trento - assessorato lavoro All'INPS - direzione generale All'INAIL - direzione generale Alla direzione generale per l'attivita' ispettiva Al SECIN

  1. I presupposti di legittimita' del distacco.

    Il distacco si verifica allorquando un datore di lavoro per soddisfare un interesse proprio invia uno o piu' lavoratori alle dipendenze di un soggetto terzo per l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa. Requisiti di legittimita' del distacco sono la temporaneita' e la sussistenza

    di un interesse al distacco in capo al datore di lavoro distaccante.

    Con riferimento al requisito dell'interesse, l'art. 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 si limita a precisare che il datore di lavoro distaccante deve soddisfare un proprio interesse.

    Particolare attenzione va dunque riservata alla elaborazione giurisprudenziale che, pur formatasi antecedentemente alla nuova disciplina legislativa, ne ha ispirato i contenuti, chiarendo che l'interesse deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente per tutto il periodo in cui il distacco e' disposto.A tale proposito, con la Circolare n. 3/2004, questo Ministero ha altresi' osservato come l'interesse che legittima il distacco non puo' mai concretizzarsi in un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui, che caratterizza, invece, la diversa fattispecie della somministrazione di lavoro.

    Occorre, inoltre, chiarire che non si puo' ritenere autonomaticamente sussistente l'interesse del datore di lavoro al distacco per il solo fatto che esso viene disposto tra imprese appartenenti al medesimo gruppo.

    La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che il rapporto di gruppo che lega distaccante e distaccatario non legittima per se' solo il distacco ma costituisce un presupposto di fatto da considerare ai fini della valutazione circa la sussistenza, nel caso concreto, dell'interesse del datore di lavoro distaccante (Cass. 18 agosto 2004, n. 16165 e Cass. 16 febbraio 2000, n. 1733).

    In questo senso anche la gia' richiamata circolare n. 3/2004 ha precisato, da un lato, che la formulazione della novella...

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