Circolare Confedilizia 9 novembre 2013, Prot. n. 17198.13/GST/sm

Pagine118-118
118
PRATICA
pra
1/2014 Arch. loc. e cond.
Circolare Confedilizia 9 novembre 2013,
Prot. n. 17198.13/GST/sm
Pervengono a questa segreteria ripetuti quesiti in ordine alla casistica di allegazione dell’attestato di prestazione
energetica ai contratti, in particolare, di locazione. Al proposito dobbiamo anzitutto precisare che nella circolare 7
agosto 2013, n. 17198.13/GST/ae, la norma relativa alla nullità veniva letteralmente riportata, compresa quindi la pre-
cisazione che la norma stessa si applica solo “ai nuovi contratti di locazione”. La precisazione in parola è stata sempre
riportata in tutte le comunicazioni inerenti il tema (Circolare dell’1 agosto 2013, comunicati stampa del 7 agosto 2013 e
dell’8 agosto 2013, Confedilizia notizie di settembre).
Si pone comunque il problema di cosa debba intendersi per “nuovi contratti di locazione”.
L’interpretazione dell’Uff‌icio legale confederale è che per nuovi contratti debbano intendersi quelli stipulati con
un “nuovo locatario”, così non ricomprendendosi negli stessi quelli che prorogano o, in particolare, rinnovano un con-
tratto con il precedente inquilino, indipendentemente dalla forma adottata e quindi anche ove si stipuli un contratto
formalmente nuovo sempre con lo stesso precedente inquilino.
L’interpretazione poggia, in modo particolare, sul riferimento “ad un nuovo locatario” di cui all’art. 6, comma 1, D.L.vo
n. 192/05 come modif‌icato dal D.L. n. 63/13, come convertito.
In conclusione, i contratti di locazione stipulati – a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione – con lo stesso, precedente
inquilino possono essere liberamente conclusi e formalizzati, senza necessità di allegazione di alcun attestato energeti-
co e senza alcun pericolo che gli stessi incorrano nella nullità di cui anzidetto.
Ribadiamo invece che i contratti stipulati con nuovi locatari incorrono nella previsione di nullità senza l’allegazione
dell’attestato (Ape), che non può peraltro essere ancora rilasciato mancando i decreti attuativi previsti dalla normativa.
Al proposito costante è (ed è stato) l’impegno della Confedilizia per ottenere la (formalmente espressa, avanti il
Parlamento, dal Sottosegretario Baretta già ai primi di agosto) “immediata” (!) cancellazione della norma.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT