CIRCOLARE 16 novembre 2016, n. 0361078 - Disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 relative agli alimenti ai quali non si applica l'obbligo della dichiarazione nutrizionale. Allegato V, punto 19. (16A08463)

Alle Organizzazioni imprenditoriali Agli Organismi di controllo Agli Assessorati alla sanita' regioni e province autonome A decorrere dal 13 dicembre 2016 si applichera' l'obbligo di indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera 1) del regolamento (UE) n. 1169/2011. Come e' noto, i prodotti che non rispondono alla definizione di preimballato di cui all'art. 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) n. 1169/2011, non sono soggetti agli obblighi previsti dall'art. 9 e 10 del medesimo regolamento, fatte salve le indicazioni di cui all'art. 44, paragrafo 1, lettera a) relative alle indicazioni sulle sostanze che provochino allergie o intolleranze di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera c), nonche' alle altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 adottate nelle disposizioni nazionali. L'indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale non e' inoltre obbligatoria, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 1169/2011, per gli alimenti elencati all'allegato V del predetto regolamento. In particolare, il punto 19 dell'allegato V estende la deroga all'obbligo di indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera l) del regolamento (UE) n. 1169/2011, agli «alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantita' di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.». Al riguardo va rilevato che, prima del regolamento (UE) n. 1169/2011, i regolamenti 852/2004/CE, sull'igiene dei prodotti alimentari, ed il regolamento 853/2004/CE, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, hanno introdotto una deroga all'applicazione dei rispettivi regolamenti che risulta analoga a quella riportata al punto 19 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 1169/2011. Pur nella non coincidente formulazione dei due testi, l'art. 1, paragrafo 2, lettera c) del reg. 852/2004/CE e l'art. 1, paragrafo 3, lettera c) del reg. 853/2004/CE, dispongono che i due regolamenti non si applicano «alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali [o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale] che forniscono direttamente il consumatore finale.». Le linee guida...

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