CIRCOLARE 10 febbraio 2016, n. 5 - Circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali (Legge 28 dicembre 2015, n. 208). (16A02338)

Alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano - loro sedi Alle province Alle citta' metropolitane Ai comuni Agli Organi di revisione economico-finanziaria e, p.c. Alla Corte dei conti Segretariato generale Sezione delle Autonomie Roma Alla Presidenza del Consiglio dei ministri Segretariato generale Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport Dipartimento della protezione civile Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche Roma Al Ministero della giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi Roma Al Ministero dell'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali Roma Al Gabinetto del Ministro - sede All'Ufficio legislativo-economia - sede All'Ufficio legislativo-finanze - sede All'ISTAT - Via Cesare Balbo, n. 16 - Roma All'A.N.C.I. - Via dei Prefetti, n. 46 - Roma All' U.P.I. - Piazza Cardelli, n. 4 - Roma Al Cinsedo - Via Parigi, n. 11 - Roma Alle Ragionerie territoriali dello Stato - loro sedi Premessa La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), all'art. 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione» in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilita' interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario. Il documento conclusivo della «Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio», approvato dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati in data 10 novembre 2015, ha sottolineato che, al pari dell'art. 15 della citata legge n. 243 del 2012 relativo al bilancio dello Stato, anche il capo IV (in materia di «Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilita' del debito pubblico») «dovrebbe applicarsi al bilancio approvato nel 2016 per l'anno successivo» e, quindi, a decorrere dall'anno 2017. Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all'attuazione della citata legge n. 243 del 2012, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (art. 1, comma 710). La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilita' di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell'equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacita' di spesa degli enti. Con riguardo al patto di stabilita' interno degli enti locali relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti, si segnala che il comma 707 del richiamato art. 1, oltre a confermare gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno 2015 di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, conferma altresi' l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del medesimo art. 31. Inoltre, il citato comma 707, ultimo periodo, specifica che sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione, negli anni 2014 e 2015, dei patti orizzontali recati al comma 141 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al comma 7 dell'art. 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. Analogamente, per le regioni a statuto ordinario e per la Regione Sardegna restano fermi gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015 di cui ai commi da 470 a 473 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, nonche' l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio relativo all'anno 2015. La legge di stabilita' 2016 conferma anche i cosidetti patti di solidarieta', ossia i patti regionali verticali e orizzontali, grazie ai quali le citta' metropolitane, le province e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. Al riguardo, il comma 729 introduce una priorita' nell'assegnazione degli spazi ceduti dalle regioni a favore delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011. E' confermato, altresi', il patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale. Inoltre, limitatamente all'anno 2016, i commi 20 e 683 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016, prevedono l'esclusione, rispettivamente, del contributo di 390 milioni di euro complessivi attribuito ai comuni nonche' del contributo di 1.900 milioni di euro complessivi attribuito alle regioni, dalle entrate finali valide per la verifica del saldo di finanza pubblica. La legge di stabilita' 2016 prevede, altresi', l'esclusione dal computo del saldo individuato ai sensi dell'art. 1, comma 710, nel limite massimo di 480 milioni di euro, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica (comma 713), nonche' degli interventi di bonifica ambientale nel limite massimo di 20 milioni di euro (comma 716). Ulteriori esclusioni di spesa per l'anno 2016 sono previste a favore degli enti locali delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 441) e per le spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah (comma 750). Da ultimo, si evidenzia che l'art. 1, comma 762, della legge di stabilita' 2016, tenuto conto dell'introduzione delle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, interviene a precisare che le norme relative al contenimento della spesa di personale che presuppongono il rispetto del patto di stabilita' interno si intendono ora riferite al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Inoltre, per i comuni non sottoposti fino al 2015 alle regole del patto di stabilita' interno (comuni fino a 1.000 abitanti), si precisa che, in materia di spesa di personale, continuano ad applicarsi le disposizioni specifiche ad essi riferite. A. Enti assoggettati alle nuove regole di finanza pubblica A.1 Regioni e province autonome, citta' metropolitane, province e comuni L'art. 1, comma 709, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Sono assoggettati, pertanto, alle nuove regole di finanza pubblica le regioni e le province autonome, le citta' metropolitane, le province e i comuni. Al riguardo, si segnala che, qualora sia approvato in via definitiva l'emendamento 4.64 al disegno di legge A.C. 3513-A di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (enti derivanti da fusione per unione o gli enti incorporanti a seguito di fusione per incorporazione) previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro la data del 1° gennaio 2016, l'obbligo del rispetto delle nuove regole decorre dal 1° gennaio 2017. Gli enti locali che sono soggetti per la prima volta al concorso degli obiettivi di finanza pubblica e che, quindi, sono tenuti alla comunicazione del monitoraggio e alla certificazione, devono accreditarsi al sistema web appositamente previsto all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, richiedendo una utenza caratterizzata da un codice identificativo (User ID ovvero il nome utente) e da una password. Qualora il nuovo ente disponga gia' di credenziali d'accesso ad altri applicativi del Ministero dell'economia e delle finanze, dovra' utilizzare le stesse credenziali per accedere all'applicativo «pareggiobilancio». Gli enti gia' accreditati al sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it, possono utilizzare il codice identificativo e la password gia' in uso per accedere al nuovo sistema web del «pareggiobilancio». Per gli utenti gia' accreditati viene richiesto esclusivamente l'aggiornamento, ovvero l'integrazione dei dati gia' presenti, al fine di favorire un canale sempre piu' efficace di comunicazione. Si segnala che la password scade dopo 180 giorni dall'ultimo accesso nel sito del patto di stabilita' interno. Pertanto, se entro 180 giorni...

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