D.M. (Min. trasp.) 25 novembre 2011. Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2012
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
scopo, esso consulta le parti interessate del settore, in-
cluse le parti sociali, e tiene conto dei loro pareri ove
opportuno. Esso è consultato in merito alla preparazione
della revisione di cui all’articolo 26.
26. (Revisione). Entro il 1° dicembre 2016 e, successiva-
mente ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’applicazione del presen-
te regolamento. A tal f‌ine, essa consulta le parti interessate
del settore, incluse le parti sociali, e successivamente gli
Stati membri. In particolare, la relazione esamina la pos-
sibilità di def‌inire dei requisiti di formazione comuni per il
porto di armi da fuoco da parte del personale di sicurezza
CIT e di modif‌icare l’articolo 24 alla luce della direttiva
96/71/CE, tiene in debito conto il progresso tecnologico in
materia di IBNS, considera il valore aggiunto potenziale
del rilascio per gruppo di licenze CIT dell’Unione e valuta
l’eventuale conseguente necessità di revisione del presen-
te regolamento.
27. (Modif‌ica delle norme tecniche). Alla Commissione è
conferito il potere di adottare atti delegati conformemen-
te all’articolo 28 in ordine alle modif‌iche dell’allegato II
e delle norme tecniche sugli standard applicabili concer-
nenti la blindatura dei veicoli CIT e i giubbotti antiproiet-
tile di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, e le casseforti con-
tenenti le armi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, al f‌ine di
tener conto del progresso tecnologico e di eventuali nuove
norme europee.
28. (Esercizio della delega). 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni sta-
bilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo
27 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo
indeterminato a decorrere dal 30 novembre 2012.
3. La delega di potere di cui all’articolo 27 può essere
revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o
dal Consiglio. La decisione di revoca pone f‌ine alla delega
di potere ivi specif‌icato. Gli effetti della decisione decorro-
no dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
nella Gazzetta uff‌iciale dell’Unione europea o da una data
successiva ivi specif‌icata. Essa non pregiudica la validità
degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione
ne dà contestualmente notif‌ica al Parlamento europeo e
al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 27 entra
in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio
hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla
data in cui esso è stato loro notif‌icato o se, prima della
scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il
Consiglio hanno informato la Commissione che non inten-
dono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre
mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
29. (Entrata in vigore). Il presente regolamento entra in
vigore dodici mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta uff‌i-
ciale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile negli Stati membri
conformemente ai trattati.
(Si omettono gli allegati)
VI
D.M. (Min. trasp.) 25 novembre 2011. Disposizioni tec-
niche di prima applicazione del Regolamento (CE) n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni
da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su
strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (Gaz-
zetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 277 del 28 novembre 2011).
1. (Ambito di applicazione). 1. Fatto salvo l’ambito di ap-
plicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 come sta-
bilito dall’articolo 1 del Regolamento stesso, le imprese
che esercitano o che intendono esercitare l’attività di tra-
sporto di merci su strada, con veicoli di massa inferiore, o
con complessi formati da questi veicoli, hanno l’obbligo di
iscriversi all’Albo nazionale delle persone f‌isiche e giuri-
diche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di
terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, dimostrando il
solo requisito dell’onorabilità.
2. (Def‌inizioni). 1. Ai f‌ini del presente decreto sono ri-
chiamate le def‌inizioni di cui all’articolo 2 del regolamen-
to (CE) n. 1071/2009.
3. (Requisiti per l’esercizio della professione di trasporta-
tore su strada). 1. Per ottenere l’autorizzazione per l’eser-
cizio della professione, le imprese di trasporto di merci su
strada per conto di terzi devono:
a)dimostrare o aver dimostrato l’onorabilità, l’idoneità
professionale e quella f‌inanziaria, secondo quanto disci-
plinato dal presente decreto, con l’iscrizione all’Albo na-
zionale delle persone f‌isiche e giuridiche che esercitano
l’autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge
b)dimostrare o aver dimostrato una sede effettiva e
stabile, nonchè, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni,
ottemperare o aver ottemperato a quanto disposto dall’ar-
ticolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Le imprese di trasporto di persone su strada devono di-
mostrare o aver dimostrato i requisiti di onorabilità, idoneità
professionale e f‌inanziaria, nonchè il requisito di stabilimen-
to secondo quanto disciplinato dal presente decreto.
3. Le imprese di trasporto su strada devono comunica-
re, entro trenta giorni, alle autorità competenti la perdita
di uno o più dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
4. (Gestore dei trasporti). 1. I soggetti che svolgono le fun-
zioni di gestore dei trasporti, ai sensi dell’articolo 4, para-
grafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso

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