Circ. (Ag. terr.) 9 ottobre 2012, n. 5, Prot. n. 48402

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1/2013 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
sostitutiva di certif‌icazione che comprovi tale qualità. In tale
ipotesi, ferma restando l’esibizione del documento del rappre-
sentante, occorrerà acquisire anche la fotocopia del documento
del rappresentato.
Le persone non f‌isiche - società, associazioni, enti - possono
effettuare ispezioni e visure “personali”, ai sensi della norma
in commento, tramite il proprio legale rappresentante o altro
rappresentante organicamente riferibile all’ente. A tal f‌ine,
il richiedente la visura o l’ispezione, oltre ad esibire il proprio
documento di identità o di riconoscimento, dovrà comprovare la
propria qualità di rappresentante - legale od organico - del sog-
getto cui l’ispezione stessa si riferisce, anche mediante apposita
dichiarazione sostitutiva.
A tale proposito, si ritiene inoltre opportuno rammentare
che la norma, introducendo un regime di esenzione, è da qua-
lif‌icare, alla luce dei principi affermati in proposito dalla Corte
di Cassazione, come norma di carattere eccezionale, in quanto
deroga al principio generale della imposizione collegata ad un
certo presupposto e quindi non è suscettibile di interpretazione
analogica.
Tale deroga, come detto, appare indissolubilmente correlata
alla circostanza che un soggetto acceda ai registri immobiliari
ovvero agli atti catastali per ispezionare la propria “posizione
immobiliare”. Pertanto, il destinatario del benef‌icio f‌iscale non
può che essere identif‌icato, in assenza di una diversa, espressa
e specif‌ica previsione normativa, nella sola categoria soggettiva
presa in considerazione dalla disposizione esentativa (soggetto
titolare, anche per quota, del diritto di proprietà - o di altro dirit-
to reale di godimento - sull’immobile).
Per quanto concerne l’ispezione nei registri immobiliari, la
situazione di titolarità attuale, anche se non esclusiva, del diritto
di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili -
requisito cui è normativamente correlata la spettanza del regime
di favore - deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva,
dalla quale si evincano i dati di identif‌icazione catastale dell’im-
mobile cui l’ispezione si riferisce, salvo che tale titolarità già
risulti dalla visura catastale.
Tale dichiarazione sostitutiva sarà utilizzata anche per la
consultazione degli atti del catasto, nei casi in cui l’intestazione
catastale attuale non risulti aggiornata.
5.3 Prof‌ili operativi
Sotto un prof‌ilo più direttamente operativo, si ritiene oppor-
tuno precisare quanto segue.
Nelle more dell’emanazione del provvedimento di cui al com-
ma 5 quinquies dell’articolo 6 del Decreto, l’ispezione ipotecaria
e la visura catastale “personali” possono essere eseguite solo
presso gli Uff‌ici provinciali dell’Agenzia.
Nei registri immobiliari, detta tipologia di ispezione si ese-
gue utilizzando i dati anagraf‌ici o il codice f‌iscale del soggetto,
congiuntamente ai dati catastali dell’immobile (attuali o prece-
denti).
Relativamente agli atti catastali, la visura si esegue utilizzan-
do i dati anagraf‌ici o il codice f‌iscale del soggetto o i dati catastali
dell’immobile.
In entrambe le ipotesi, ove l’ispezione ovvero la visura ab-
biano esito negativo, l’operatore ne verif‌ica con il richiedente le
possibili cause.
Il rilascio della stampa dell’esito negativo è, in ogni caso,
soggetto al pagamento dei tributi dovuti.
Per quanto concerne poi, in particolare, la presentazione del-
le richieste di visure o di ispezioni “personali” e delle correlate
dichiarazioni sostitutive, dovrà farsi riferimento alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
Per le dichiarazioni sostitutive, nelle more dell’adeguamento
dei modelli per la richiesta di ispezione e di visura, potrà utiliz-
zarsi l’allegato fac-simile (alI. 2).
La documentazione prodotta a corredo delle richieste è con-
servata a cura dell’Uff‌icio, unitamente alle stesse (Modello 310
ovvero Mod. visura).
Gli Uff‌ici provinciali garantiranno che la predetta conserva-
zione avvenga nel rispetto della normativa di cui al decreto legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196.
Gli Uff‌ici provinciali sono invitati al puntuale rispetto delle
presenti indicazioni e le Direzioni regionali a verif‌icarne l’ap-
plicazione.
(Si omettono gli allegati)
VII
Circ. (Ag. terr.) 9 ottobre 2012, n. 5, Prot. n. 48402. Immobili di
interesse culturale - Prof‌ili catastali .
1. Premessa
Pervengono, da più parti, richieste di chiarimenti in merito al
corretto classamento degli immobili dichiarati di interesse cultu-
te “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (di seguito: Codice).
I dubbi segnalati riguardano, in particolare, la possibilità di
attribuire ai predetti immobili la categoria catastale “A/9- Ca-
stelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici”, quale diretta
conseguenza dell’intervenuto riconoscimento dell’interesse cul-
turale del cespite.
In considerazione della rilevanza generale della questione
e delle connesse implicazioni in ambito tributario, si ritiene
opportuno fornire sull’argomento alcune indicazioni di carattere
operativo, anche al f‌ine di garantire uniformità e omogeneità ai
comportamenti degli Uff‌ici provinciali dell’Agenzia.
2. Gli immobili di interesse culturale: cenni generali
Come è noto, l’attuale disciplina in materia di patrimonio cul-
turale - comprendente sia i beni culturali che quelli paesaggistici
- è contenuta nel citato decreto legislativo n. 42 del 2004, che,
fra l’altro, def‌inisce i criteri e le modalità per l’individuazione e
la tutela dei beni culturali, ovverosia delle “ ... cose immobili e
mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse
artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e
bibliograf‌ico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla
legge quali testimonianze aventi valore di civiltà” (cfr. art. 2).
Il riconoscimento dell’interesse culturale di un bene, ai f‌ini
della relativa tutela, avviene, a seconda della natura del soggetto
che ne ha la titolarità, mediante l’adozione dei seguenti provve-
dimenti:
- la “verif‌ica”, qualora il bene sia di proprietà di amministra-
zioni, di enti pubblici ovvero di persone giuridiche private senza
f‌ine di lucro;
- la “dichiarazione” dell’interesse culturale, ove il bene sia di
proprietà privata.
Una volta accertato l’interesse culturale del bene immobile
per intervenuta “dichiarazione” o in seguito all’esito positivo del
procedimento di “verif‌ica”, il bene stesso è sottoposto al regime
vincolistico di tutela previsto dalla normativa richiamata, con
particolare riferimento agli obblighi di protezione e di conserva-
zione, nonché alle limitazioni d’uso, previsti dal Capo II del Ti-
tolo I del Codice. In entrambi i casi, inoltre, il vincolo è soggetto

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