Circ. (P.C.M.) 20 luglio 2012, n. 7

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10/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.
CIRCOLARI
tal modo la circolazione di ulteriori veicoli che di norma sono
collegati alle attività logistiche associate.
La scrivente esaminata l’istanza, prima di autorizzare la so-
luzione tecnica, ha ritenuto opportuno richiedere ed acquisire
il parere favorevole sia da parte della Direzione generale per
l’autotrasporto, per gli aspetti collegati al regime autorizzativo,
che al Comitato nazionale dell’albo gestori ambientali del Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
per gli aspetti collegati al rispetto delle prescrizioni in materia
ambientale.
Pertanto, tenuto conto che gli oli alimentari esausti rientra-
no nel campo di applicazione dei rif‌iuti speciali non pericolosi,
si ritiene di autorizzare la soluzione esposta a condizione che
l’istante garantisca la completa indipendenza dei contenitori di
olio così come il rispetto della vigente normativa in materia di
rif‌iuti speciali non pericolosi, nonché attesti la verif‌ica della ri-
spondenza alla normativa in materia di perturbazioni radioelet-
triche (compatibilità elettromagnetica).
Nel merito dell’installazione si richiama quanto già comuni-
cato in passato, vale a dire che in base alla “direttiva macchine”
tutte le attrezzature installate sugli autoveicoli, ma non connesse
con la loro funzione di spostamento, sono considerate macchine
e sono conseguentemente regolate dalla relativa direttiva.
Gli Uff‌ici motorizzazione civile, a richiesta dell’utenza, proce-
dono pertanto alla visita sui singoli veicoli per verif‌icare la con-
formità dell’installazione, il rispetto delle prescrizioni in materia
di masse e dimensioni e verif‌icare che sull’attrezzatura sia stato
apposto il marchio CE di conformità alla direttiva macchine.
L’installazione deve essere effettuata a perfetta regola d’arte,
con adeguati dispositivi di carico, scarico, nonché di chiusura
dei serbatoi, idonei a garantire la perfetta tenuta degli stessi
serbatoi ed evitare qualsivoglia dispersione o perdite.
Successivamente all’effettuazione con esito positivo della
visita, gli Uff‌ici motorizzazione civile aggiornano la carta di
circolazione mediante l’apposizione sulla stessa di una dicitura
recante la seguente annotazione:
“Veicolo corredato di serbatoio addizionale, con relativa
apparecchiatura ad esso collegato, dedicato alla raccolta di oli
alimentari esausti”.
VIII
Circ. (P.C.M.) 20 luglio 2012, n. 7. Ambito di applicazione delle
disposizioni introdotte dell’art. 7, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5.
1. Inquadramento.
Sono pervenuti a questa Amministrazione numerosi quesiti
in ordine all’ambito di applicazione dell’art. 7, d.l. 9 febbraio
2012, n. 5 il quale, ai commi 1 e 2, dispone che per i documenti
di identità e di riconoscimento, rilasciati o rinnovati dopo la sua
entrata in vigore, la nuova scadenza cade alla data corrisponden-
te al giorno e al mese di nascita del titolare, immediatamente
successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il
documento medesimo.
La disposizione, che non prevede alcuna deroga, si applica
dunque a tutti i documenti di identità e di riconoscimento.
È bene precisare che il citato art. 7, d.l. n. 5 del 2012 non de-
roga all’arco temporale di naturale scadenza del documento di ri-
conoscimento o di identità (e dei documenti a questi equiparati)
se non in occasione del primo rilascio o rinnovo, in relazione al
quale all’ordinario termine di scadenza si aggiungono i giorni che
residuano alla data di compleanno del titolare del documento.
Ove poi il titolare della carta di identità ne chieda il rinnovo
(ulteriore al primo) dopo la data di scadenza coincidente con
il giorno del compleanno, la nuova scadenza coinciderà sempre
con la data del compleanno, ma sottraendo al periodo naturale di
scadenza i giorni che sono stati fatti inutilmente trascorrere pri-
ma di chiedere il rinnovo. Per semplif‌icare: se la patente di guida
scade il 20 ottobre 2012 (data del compleanno del suo titolare)
ed il rinnovo è chiesto il 15 novembre, la nuova scadenza cadrà il
20 ottobre 2022 e non il 20 ottobre 2023.
È utile altresì evidenziare che le novità introdotte dall’art.
7, d.l. n. 5 del 2012 si applicano solo in sede di primo rilascio
o rinnovo del documento, con la conseguenza che il periodo di
validità del documento, iniziato a decorrere prima del 10 feb-
braio 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge), cessa
alla data di naturale scadenza e non a quella del compleanno
del titolare.
Dai chiarimenti forniti emerge che le disposizioni di legge
che prevedono il periodo di validità del documento di riconosci-
mento o di identità (e dei documenti a questi equiparati) devono
intendersi integrate, e non tacitamente abrogate, dal comma 1
dell’art. 7, d.l. n. 5 perché quest’ultimo non si pone in contra-
sto con le singole disposizioni ma integra il loro contenuto con
esclusivo riferimento al primo rilascio o rinnovo successivo alla
data della sua entrata in vigore.
Le disposizioni introdotte dal comma 1 dell’art. 7, d.l. n. 5 del
2012 si applicano anche alle tessere di riconoscimento rilasciate
dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del D.P.R. 28 luglio
1967, n. 851, atteso che il comma 3 dello stesso art. 7 si è limitato
a modif‌icare la durata di validità delle stesse, portandola da
cinque a dieci anni, ferma restando la disciplina della scadenza
prevista dal comma 1.
2. Patenti di guida.
Come è stato chiarito nel paragrafo 1, la novella introdotta
dai commi 1 e 2 dell’art. 7, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 ha portata
generale e si applica dunque anche alle patenti di guida.
La disposizione introdotta dall’art. 7, d.l. n. 5 del 2012 non
contrasta con la disciplina comunitaria, dettata dalla Direttiva
2006/126/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 dicembre
2006, che consente agli Stati membri di rilasciare le patenti di
guida (categoria AM, A1, A, B1, B e BE) con una validità ammini-
strativa f‌ino a 15 anni (art. 7, n. 2, lett. a).
Quanto alle informazioni da apporre sulla patente in ordine
al periodo di validità, la direttiva fa esplicito riferimento soltanto
alla data di rilascio e alla data di scadenza (All. I, n. 3, par. d).
In particolare, nel campo 4a della patente deve essere indicata
la data di rilascio, mentre nel campo 4b deve essere apposta la
“data di scadenza della patente o un trattino se la validità è illi-
mitata in base al disposto dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c)”.
Ne deriva, pertanto, che il legislatore comunitario non impone
alcuna corrispondenza tra il giorno e il mese indicati nel riqua-
dro relativo alla data di rilascio e quelli indicati nel riquadro
relativo alla data di scadenza.
La coincidenza della data di scadenza della patente con quel-
la di nascita del titolare non si pone dunque in contrasto con l’or-
dinamento comunitario, atteso che la direttiva f‌issa unicamente
il limite massimo del periodo di validità amministrativa delle
patenti, senza imporre una coincidenza tra la data di rilascio e
quella di scadenza. Peraltro, anche nelle patenti rilasciate o rin-
novate ante art. 7, d.l. n. 5 del 2012 non sempre la data di rilascio
coincide, quanto a giorno e mese, a quella della scadenza.
Neppure si potrebbe ritenere che l’art. 7, d.l. n. 5 del 2012 non
si applica alle patenti, essendo il Codice della strada normativa
speciale che deroga a quella generale.
Ed invero, non sussiste un problema di rapporto tra norma
generale e norma speciale atteso che, come è stato chiarito,

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