Circ. (Min. trasp.) 31 luglio 2012, Prot. n. 21582

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10/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.
CIRCOLARI
lità - Divisione 6 il verbale di f‌ine corso (Allegato 6) dal quale
risulti il regolare svolgimento del corso stesso e una relazione
circa l’avvenuta verif‌ica dell’apprendimento, con allegati i regi-
stri di classe (Allegato 5). A seguito del previsto controllo della
documentazione inviata verrà consentito il rilascio dell’attestato
di frequenza.
I-F) Enti abilitati e relativo elenco
Gli Enti che rispondono ai requisiti di cui all’articolo 3,
comma 1, del decreto, nonché alle lettere a) o b) del comma
stesso, devono, per ottenere le singole attivazioni allo svolgi-
mento dei corsi, documentare preventivamente il possesso dei
requisiti stessi, a fronte dei quali verrà rilasciata a cura della
Divisione 6 di questa Direzione Generale una attestazione di ac-
creditamento.
L’elenco completo degli Enti accreditati che effettuano i corsi
di formazione, sarà reso disponibile sul sito Internet del Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A tal f‌ine, la competen-
te struttura del Ministero procederà a verif‌icare periodicamente
l’operatività dei diversi Enti di formazione accreditati.
(Si omettono gli allegati)
XIII
Circ. (Min. trasp.) 31 luglio 2012, Prot. n. 21582. Autoveicolo
dotato di sistema a ralla intercambiabile/scarrabile, f‌inaliz-
zato anche all’installazione di gru retro cabina, solidale ad
una struttura portante collegata al trattore.
Alcune ditte costruttrici di sistemi scarrabili ed intercambia-
bili per veicoli industriali, hanno formulato alla D.G.T. del Nord-
Ovest istanza per poter attrezzare un trattore per semirimorchio
con due tipologie alternative:
- ralla per l’agganciamento al semirimorchio;
- gru retro cabina e ralla per l’agganciamento del semirimor-
chio.
L’allestimento è realizzato con un sistema di norma usato per
le carrozzerie intercambiabili. In particolare sia la sola ralla nel
primo caso che la ralla con la gru nel secondo caso sono perma-
nentemente solidali ad una struttura portante che è a sua volta
collegata al trattore.
Si premette che la richiesta di poter collaudare sistemi
composti da “ralle scarrabili/intercambiabili” solidali ad una
struttura portante su trattori stradali è stata già presentata in
passato a questa Sede.
La richiesta era f‌inalizzata al riconoscimento per un mede-
simo veicolo dell’ammissibilità al traino sia di semirimorchi che
di rimorchi.
L’istanza in questione è stata però rigettata in quanto l’art.
54 del Codice della Strada non riconosce la possibilità per un
trattore stradale di trainare in alternativa un semirimorchio
ovvero un rimorchio.
In merito all’attuale richiesta di riconoscimento di due diffe-
renti conf‌igurazioni di sistema con “ralla scarrabile”, dirette ad
un medesimo trattore stradale adibito in questo caso al traino
esclusivamente di semirimorchi, si esprimono le seguenti con-
siderazioni.
Com’è noto i dispositivi di attacco meccanico tra i veicoli
a motore ed i loro rimorchi sono tutte le parti ed i dispositivi
montati sulla struttura, sugli elementi di supporto del carico del
telaio e della carrozzeria dei veicoli che consentono di collegare
tra loro i veicoli trainanti e i veicoli trainati. Essi comprendono
anche le parti f‌isse o amovibili per f‌issare, regolare o azionare i
suddetti dispositivi di attacco.
La direttiva 94/20/CE che disciplina la materia si applica ai
dispositivi di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi ed all’agganciamento di detti dispositivi ai veicoli stra-
dali.
La stessa f‌issa i requisiti che devono essere soddisfatti dai
dispositivi di attacco meccanico destinati ad essere inseriti tra
complessi di veicoli, al f‌ine di garantire l’agganciamento sicuro
dei veicoli in tutte le condizioni di impiego nonché di garantire la
sicurezza in fase di agganciamento e sganciamento.
Premesso ciò e tenuto conto delle considerazioni di codesta
Direzione Generale Nord-Ovest, si ritiene che i sistemi possano
essere autorizzati se rispondenti alle verif‌iche e prove previste
La richiesta di verif‌ica del rispetto delle prescrizioni previste
dalla citata direttiva deve essere presentata al Centro prove
autoveicoli a cura del costruttore del dispositivo di attacco mec-
canico, per entrambi i sistemi alternativi.
Per le prove, la direttiva dispone, infatti, che la ralla deve
essere munita di tutti i pezzi di f‌issaggio necessari al suo aggan-
ciamento al veicolo. Il sistema di montaggio deve essere identico
a quello utilizzato sul veicolo stesso.
La direttiva stabilisce inf‌ine che il dispositivo di attacco deve
essere agganciato al tipo di veicolo conformemente alle istruzio-
ni per il montaggio fornite dal costruttore del veicolo in accordo
con il costruttore del dispositivo e il servizio tecnico. Il costrutto-
re del veicolo specif‌ica i punti idonei per l’agganciamento del di-
spositivo di attacco al tipo di veicolo e, se necessario, i supporti,
le piastre di montaggio, ecc., da installare su un determinato tipo
di veicolo.
Pertanto gli Uff‌ici motorizzazione civile, a richiesta dell’uten-
za, procedono alla visita sui singoli autoveicoli per verif‌icare la
conformità del sistema installato al tipo omologato e verif‌icano
che sull’attrezzatura sia stato apposto il marchio CE di conformi-
tà alla direttiva macchine.
L’installazione deve essere effettuata a perfetta regola d’arte,
nel rispetto delle istruzioni di montaggio e delle prescrizioni di
sicurezza del costruttore dell’autoveicolo (esempio: di norma le
indicazioni riguardano le tipologie di collegamento ammesse e
l’assenza di saldature o fori sui longheroni ...).
Se il manuale di installazione del costruttore dell’autoveicolo
non riporta le prescrizioni idonee al montaggio del sistema è
necessario richiedere il nulla osta al costruttore.
Successivamente all’effettuazione, con esito positivo della
visita gli Uff‌ici motorizzazione civile aggiornano la carta di
circolazione mediante l’apposizione sulla stessa di una dicitura
recante la seguente annotazione:
“Autoveicolo dotato di sistema a ralla intercambiabile f‌inaliz-
zato anche all’installazione di gru retro cabina”.

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