Circ. (Min. trasp.) 18 luglio 2012, Prot. n. 20515/23.18.01

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2012
CIRCOLARI
guida, ed è rilasciata con procedura informatizzata mediante col-
legamento telematico con il CED di questa Direzione Generale.
Detta ricevuta sostituisce a tutti gli effetti il documento cui è
riferita, e consente la regolare circolazione su strada, sempre che
rispetto al documento stesso non sussistano condizioni limitative
od ostative (es.: revisione scaduta o con esito “ripetere”, provvedi-
menti di sospensione o revisione della patente di guida, ecc.).
È altrettanto noto che la f‌inalità perseguita dal richiamato
art. 10 della legge n. 120/2010 è quella di prevenire e reprimere
più eff‌icacemente, rispetto al passato, gli abusi e le gravi irre-
golarità nel rilascio della ricevuta in parola, segnalate peraltro
copiosamente dalle stesse Associazioni di categoria del settore
della consulenza automobilistica.
Al riguardo, da un primo monitoraggio condotto da questa
Direzione Generale sull’andamento delle nuove procedure in-
formatizzate, sono emerse ancora incertezze interpretative da
parte degli Organi di polizia stradale e delle Province, chiamati
a vigilare sulla corretta applicazione della legge n. 264/1991 e ad
applicare le previste sanzioni.
Con la presente, pertanto, si auspica di poter contribuire alla
soluzione dei dubbi interpretativi più frequenti che si è avuto
modo di constatare, nell’intento di assicurare maggiore incisività
alle attività di vigilanza amministrativa e di controllo su strada.
Ed in tal senso, si chiarisce che:
1. sono da considerarsi irregolari le ricevute sostitutive
compilate “a mano”, se rilasciate a decorrere dall’11 giugno 2012
(data di entrata in vigore della circolare in oggetto);
2. sono da considerarsi abusive le ricevute rilasciate da sog-
getti diversi dagli Studi di consulenza e dalle Autoscuole;
3. non hanno alcun valore giuridico, al f‌ine della regolarità
della circolazione su strada, le attestazioni o le dichiarazioni
rilasciate dagli Studi di consulenza o dalle Autoscuole, compro-
vanti la presa in carico degli adempimenti richiesti dagli utenti;
si tratta, infatti, di mere scritture private i cui effetti devono
ritenersi limitati alla sfera giuridico-patrimoniale delle parti,
ancorché l’aspetto graf‌ico e le informazioni in esse contenuti
simulino quelle della ricevuta sostitutiva prevista dalle norme
di riferimento.Data la rilevanza della materia, in considerazione
degli interessi di ordine pubblico che vi sono connessi, si invita
l’Unione delle Province d’Italia ad assicurare la massima diffusio-
ne della presente presso tutti i competenti uff‌ici delle Province.
Al contempo, si invita altresì il Ministero dell’Interno a voler
intraprendere ogni consentita iniziativa al f‌ine di accelerare la
realizzazione dei collegamenti telematici necessari a rendere visi-
bili a tutte le Forze dell’ordine l’applicativo predisposto dal CED di
questa Direzione Generale, attraverso il quale gli organi accertatori
sono posti in grado di verif‌icare in ogni momento la regolarità delle
ricevute sostitutive al seguito dei veicoli in circolazione su strada.
Si ringrazia per la cortese attenzione, assicurando disponibi-
lità per ogni eventuale ulteriore chiarimento si rendesse neces-
sario.
VI
Circ. (Min. trasp.) 18 luglio 2012, Prot. n. 20515/23.18.01. Con-
versione di patenti di guida. FILIPPINE. Chiarimenti.
Nel corso di un incontro tenutosi presso questa Sede con le
Autorità f‌ilippine, sono stati segnalati alcuni problemi riscon-
trati da conducenti che hanno richiesto la conversione della
patente f‌ilippina.
Pertanto, facendo seguito alla circolare n. 52601/23.18.01 del
16 novembre 2006, con cui sono state fornite istruzioni operative
per la conversione di dette patenti di guida in Italia, si rende
necessario fornire alcune precisazioni.
Si verif‌ica spesso che vengano presentate per la conversione
patenti di guida f‌ilippine conseguite all’età di 17 anni. In tal caso,
se il conducente ha la maggiore età all’atto della richiesta, per
rilasciare la patente italiana sarà necessario inserire nel sistema
informatico, come data di primo conseguimento dell’abilitazio-
ne, quella del giorno successivo alla data del 18° compleanno del
richiedente. Ovviamente si potrà dare corso alla richiesta solo se
il conducente ha compiuto 18 anni di età al momento della pre-
sentazione dell’istanza; altrimenti si inviterà il conducente ad
aspettare la data del 18° compleanno per proporre la domanda
di conversione.
È sorta la necessità di modif‌icare il modello di certif‌icazione
consolare, che si presenta per richiedere la conversione, e si
riportano di seguito ile innovazioni introdotte:
- dopo il cognome e il nome viene indicato il nome di mezzo,
che però non deve essere riportato sulla patente di guida italia-
na;
- per le patenti rilasciate a partire dal 2009, sotto la fotograf‌ia
del titolare, è annotata la data di emissione del documento, che
quindi viene trascritta anche sul certif‌icato;
- fra i dati anagraf‌ici del conducente è stato eliminato il ri-
ferimento alla cittadinanza, poiché non attiene al rilascio della
patente di guida;
- è stata introdotta l’indicazione delle date di conseguimento
di ogni abilitazione in possesso del titolare della patente.
Si allega il modello di certif‌icazione consolare, nella nuova
stesura, che verrà rilasciato dalle Autorità consolari f‌ilippine a
partire dal 1° settembre 2012, precisando che lo stemma posto in
alto al centro dell’attestazione in questione è rimasto invariato.
Si coglie l’occasione per sottolineare, come peraltro già chia-
ramente espresso nel testo dell’Accordo (art. 1 lett. a), che il
termine “Restrizioni” indica, per la patente f‌ilippina, il tipo di
abilitazione posseduta dal conducente e non si riferisce affatto a
limitazioni e restrizioni per la guida.
Alle Direzioni Generali Territoriali e agli UMC la presente
Circolare è diramata esclusivamente con posta elettronica.
(Si omette l’allegato)
VII
Circ. (Min. trasp.) 19 luglio 2012, Prot. n. 20602. Autoveicoli
allestiti con furgone isotermico dotati di serbatoi addizionali
destinati alla raccolta di oli.
Si fa riferimento ai veicoli allestiti con furgone isotermico,
o coibentato, riconosciuti idonei per il trasporto di derrate in
regime di temperatura controllata (ATP).
Per tali veicoli è stata richiesta a questa Direzione, da parte
di una Società di logistica, l’autorizzazione all’installazione,
sui propri veicoli, di serbatoi addizionali nonché delle relative
pompe di aspirazione e svuotamento, al f‌ine di poter trasportare
oli alimentari esausti a completamento del ciclo operativo del
veicolo.
Il progetto prevede che i serbatoi per la raccolta degli oli,
della capacità massima pari a 400 litri, vengano collocati al di
fuori del furgone, e propriamente nell’alloggiamento di prassi de-
stinato all’eventuale serbatoio supplementare di carburante.
Tale soluzione garantirebbe all’istante una riduzione di vei-
coli in circolazione, con evidenti benef‌ici ambientali, in quanto
dopo aver consegnato le derrate alimentari presso i centri di
ristorazione, il serbatoio addizionale dei medesimi veicoli ver-
rebbe utilizzato per raccogliere gli oli esausti di ristorazione. Nel
viaggio di ritorno dei veicoli gli oli verrebbero inf‌ine depositati
presso i centri di raccolta previsti per gli stessi oli evitando in

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