Circ. (Min. trasp.) 24 gennaio 2013, Prot. n. 2190/08.03

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2013
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 7 gennaio 2013, Prot. n. 323/DIV3-C.
Immatricolazione di veicoli di f‌ine serie, a norma del-
l’articolo 27 della Direttiva 2007/46/CE e successive
integrazioni e nel rispetto della Tabella I dell’allegato
Veicoli con emissioni Euro 5a delle categorie M, N1
classe I, M1 per specif‌iche esigenze sociali (tranne M1G),
N1 classe II, N1 classe III, N2 ed Euro 6a delle categorie
M, N1 classe I, N1 classe II, N1 classe III, N2 tutti con
ultima data d’immatricolazione 31 dicembre 2012.
Dal 1 Gennaio 2013, così come prescrive il Regolamento
citato in oggetto, decorre l’obbligo, per la prima imma-
tricolazione dei veicoli di rispondenza alla normativa in
vigore.
Ciò premesso e sulla base di quanto di seguito ripor-
tato, si consente l’immatricolazione in deroga dei veicoli
di cui alla tabella allegata ancorché non conformi alla
Direttiva sopra citata, secondo la procedura di f‌ine serie,
adottando i criteri previsti nella lettera B dell’allegato XII
La deroga è operante per un periodo massimo, a decor-
rere dal 1 Gennaio 2013, di dodici mesi per i veicoli com-
pleti e di diciotto mesi per i veicoli da allestire.
Questa sede si riserva di effettuare eventuali controlli
in merito.
Tale consenso si esprime nei confronti dei Costruttori e
loro Mandatari di cui alla lista seguente.
(Si omettono gli Allegati)
II
Circ. (Min. trasp.) 24 gennaio 2013, Prot. n. 2190/08.03.
Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di
verif‌ica delle capacità e dei comportamenti per il con-
seguimento delle patenti di guida delle categorie B1 e
B, anche speciale, e BE, nonché delle modalità di eser-
citazioni alla guida di veicoli per i quali sono richieste
le predette patenti - istruzioni operative.
PREMESSA
Come è noto, dal 19 gennaio 2013 è applicabile la nuova
disciplina in materia di patenti di guida, le cui disposizioni
sono introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
decreto legislativo n. 59 del 2011, di “Attuazione delle di-
rettive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la paten-
recante “Disposizioni modif‌icative e correttive del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva
2011/94/UE”. Ai sensi dell’articolo 121 , comma 1, del CdS
e dell’articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59
del 2011, è stato predisposto il decreto di cui all’oggetto (di
seguito def‌inito DM), che reca la disciplina delle modalità,
contenuti e programmi degli esami utili a conseguire una
patente di categoria B1 e B, anche speciale, e BE. A tal
f‌ine si è fatto puntuale riferimento all’allegato II del più
volte citato decreto legislativo n. 59 del 2011: lettera A,
con riferimento ai contenuti dell’esame di teoria, e lettera
B, con riferimento a quelli della prova pratica di guida. Si è
altresì fatto riferimento all’allegato V dello stesso decreto
legislativo n. 59 del 2011, per la disciplina dell’abilitazione
di guida, con patente di categoria B, prevista dall’articolo
116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, CdS. Pre-
liminarmente si richiama l’attenzione sulla circostanza
che i contenuti della prova teorica per il conseguimento
delle patenti in parola, includono anche i contenuti che,
nel predetto allegato II, sono dedicati alla prova teorica
delle patenti di categoria A1, A2 ed A. Ciò in quanto:
      h), del CdS, come
2011, prevede che in ambito nazionale, con una patente
di categoria B, si possano condurre “tricicli di potenza
superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni,
nonché i veicoli della categoria A1”;

115 del CdS, come risultante all’esito delle modif‌iche ap-
portate dai decreti legislativi su citati - è richiesto che il
conducente sia titolare di patente di categoria A1 o B1.
Si è ritenuto pertanto opportuno uniformare i program-
mi per l’esame di teoria.
Si fa inoltre presente che, nei predetti programmi, sono
stati previsti a regime anche argomenti relativi al traino
di un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a
750 Kg, propri della patente di categoria BE: sarebbe infatti
risultato in contrasto con un principio di economicità dei
procedimenti amministrativi e dell’azione amministrativa,
prevedere una specif‌ica prova teorica, relativa a tali pochi
argomenti, peraltro per una domanda esigua.
Da tutto quanto su esposto, deriva, in applicazione del
disposto di cui all’allegato II, paragrafo I, lettera A, n. 1,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2011(“il
candidato che debba sostenere l’esame relativo ad una
determinata categoria può essere esonerato dal ripetere

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