Circ. (Min. trasp.) 6 febbraio 2013, Prot. n. 809/RU

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2013
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 6 febbraio 2013, Prot. n. 809/RU. Nuovo codi-
ce della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada.
Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel
corso dell’anno 2013.
1. PREMESSE
L’art. 9 , comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e successive modif‌icazioni, di seguito denominato nuovo codice
della strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o
animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su
strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.
Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali
le gare sono subordinate. Per le gare con veicoli a motore l’auto-
rizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive
competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di
pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 162
- dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse na-
zionale;-
- dalle Regioni per le strade regionali;
- dalle Province per le strade provinciali;
- dai Comuni per le strade comunali.
Pertanto, la presente circolare è principalmente rivolta agli
Enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioè le Regioni,
le Province e i Comuni, ferma restando, ai sensi dell’art. 7 del
D.P.C.M. 12 settembre 2000, l’attività di supporto svolta dalle
Prefetture.
Nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade
appartenenti ad enti diversi, la procedura per il rilascio delle
autorizzazioni rimane quella delineata dai richiamati artt. 162 e
mente le autorizzazioni sono di competenza:
- delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ci-
clomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di
interesse nazionale;
- delle Regioni per le competizioni motoristiche su strade
regionali e per competizioni che interessano più Province e
Comuni;
- delle Province per le competizioni motoristiche su strade
provinciali e per competizioni che interessano più Comuni;
- dei Comuni per le competizioni motoristiche su strade
esclusivamente comunali.
Per competizioni che interessano più Regioni o più Province
e Comuni di Regioni diverse, l’autorizzazione può essere rila-
sciata dalla Regione in cui ha inizio la competizione.
In coerenza con quanto espresso dall’art. 9, comma 2, del nuo-
vo codice della strada, l’Ente che autorizza acquisisce il nulla osta
degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.
La disciplina in parola si applica esclusivamente a manife-
stazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come
competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a
superarsi vicendevolmente e in cui è prevista la determinazione
di una classif‌ica.
Non rientrano, quindi, in tale disciplina le manifestazioni
che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore
le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III
del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante: “Approvazione
del regolamento per l’esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773
delle leggi di pubblica sicurezza”. Nell’intento di operare uno
snellimento di procedure è prevista la predisposizione, entro il
31 dicembre di ogni anno, di un programma delle competizioni
da svolgere nel corso dell’anno successivo sulla base delle propo-
ste avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federa-
zioni sportive nazionali (Commissione Sportiva Automobilistica
Italiana e Federazione Motociclistica Italiana).
Per l’effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che
si svolgono su strade ed aree pubbliche, come def‌inite dall’art.
1, comma 2 del nuovo codice della strada, di competenza delle
Regioni o Enti locali, di seguito denominati Enti competenti, i
promotori, come previsto dall’art. 9, comma 3 del citato nuovo
codice della strada, devono preliminarmente richiedere il nulla-
osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Diparti-
mento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici - Direzione Generale per la sicurezza stradale.
Non rientrano nel campo di applicazione della presente di-
sciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i tra-
sferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle
norme di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che
si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare
su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le
gare di minimoto, supermotard e similari purché con velocità di
percorrenza ridotta.
Nell’ambito di tutte le competizioni sopra richiamate, per
velocità di percorrenza ridotta si intende una velocità, per tutto
il percorso, inferiore a 80 Km/h, poiché il superamento di tale
soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie
competizioni di velocità.
Il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
può non essere richiesto per i raduni e per le manifestazioni di
regolarità amatoriali con velocità per tutto il percorso inferiore
a 80 Km/h, e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom)
svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3
Km), appositamente attrezzati per evidenziare l’abilità dei con-
correnti (successione di tratti che obbligano a ridurre la velocità
imponendo deviazioni di traiettoria e tratti di raccordo a velocità
libera di lunghezza non superiore a 200 metri), con velocità me-
dia sull’intero percorso non superiore a 80 Km/h, purché non si
creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traff‌ico
ordinario.
Anche in questo caso il superamento delle rispettive soglie
di velocità farebbe ricadere le manifestazioni tra le ordinarie
competizioni motoristiche.

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