Circ. (Min. trasp.) 13 dicembre 2013, Prot. n. 300/A/9363/13/144/5/20/5 R.U

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2014
CIRCOLARI
comma 2, non delimita ai solo ciclomotori e motocicli il proprio
ambito applicativo; per altro, poi, le prescrizioni di cui all’allega-
to II lettera B, punto 5, della direttiva 2006/126/CE e succ. mod.,
come recepita dal decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive
modif‌icazioni, in materia di “criteri minimi” che devono soddisfa-
re i veicoli in sede di esame, non fanno mai espresso riferimento
agli indicatori di direzione.
La soluzione intesa a consentire lo svolgimento degli esami
per il conseguimento della patente di guida della categoria AM
o delle categorie A1, A2, A su ciclomotori o motocicli privi di
indicatori di direzione non appare sostenibile sia sotto un prof‌ilo
della sicurezza della prova di verif‌ica delle capacità e dei com-
portamenti di guida, sia dal punto di vista giuridico.
Infatti, per quanto riguarda il primo aspetto, qualora la prova
di guida avvenisse con ciclomotori o motocicli privi di indicatori
di direzione il candidato sarebbe obbligato a segnalare cambi di
direzione o l’arresto del veicolo con le modalità di cui al citato
comma 2, dell’articolo 154, con evidenti rischi in ordine alla
stabilità del veicolo alla cui guida, di tutta evidenza, è preposto
un candidato non ancora in possesso della patente di guida. A
conferma di quanto sopra esposto si evidenzia che con il decreto
n. 59 del 2011, ed in ultimo con il decreto del Capo del Diparti-
mento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici 20 maggio 2013, Disposizioni atte a garantire condizioni
ottimali di sicurezza nell’espletamento delle manovre particolari
e delle prove di frenatura, prescritte per il conseguimento delle
patenti di guida delle categorie A1, A2, A, anche speciali, la disci-
plina in materia è ispirata, non solo alla verif‌ica delle capacità e
dei comportamenti utili al conseguimento della patente di guida
ma, altresì, a garantire la tutela della sicurezza del candidato
(vedi l’introduzione di specif‌iche prescrizioni relative alle aree
destinate alla effettuazione dei percorsi di prova, f‌ino alla indica-
zione dell’abbigliamento tecnico che il candidato deve indossare
durante la prova stessa).
Pertanto, appare evidente la non estensibilità della disciplina
e delle condizioni riguardanti la circolazione stradale rispetto a
quelle relative all’effettuazione degli esami di guida sottoposti,
questi ultimi, ad un regime giuridico ed a prescrizioni tecniche
specif‌iche a fronte di una disciplina generale del codice riguar-
dante la circolazione stradale.
Sotto il secondo aspetto tale interpretazione è anche incoe-
rente con la disciplina sulla verif‌ica delle capacità e dei com-
portamenti di guida: ed infatti, tra i comportamenti di cui alla
‘’preparazione e controllo tecnico del veicolo ai f‌ini della sicu-
rezza stradale” è sempre richiesto, tra l’altro, di effettuare un
controllo a caso degli indicatori di direzione (cfr. all. II, lettera
B, punti 6.1.2, 7.1.4 e 8.1.3). Peraltro, laddove la direttiva ha vo-
luto intendere uno dei suddetti comportamenti quale opzionale,
rimesso cioè alla effettiva presenza del dispositivo sul veicolo,
ciò ha fatto riportando la seguente dicitura “(se presente)” (così,
ad esempio, per l’interruttore di emergenza sui motocicli di ca-
tegoria A1, A2 ed A).
Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, non è
consentito svolgere la prova d’esame per il conseguimento della
patente di guida della categoria AM o delle categorie A1, A2, A su
ciclomotori o motocicli privi di indicatori di direzione.
VII
Circ. (Min. trasp.) 13 dicembre 2013, Prot. n. 300/A/
9363/13/144/5/20/5 R.U. Dispositivi di misura della velocità
dei veicoli di cui all’art. 142, comma 6, del Codice della Stra-
da. Validità delle approvazioni e verif‌iche periodiche della
funzionalità.
Si forniscono le seguenti direttive in ordine all’utilizzo di
apparecchiature per l’accertamento delle violazioni ai limiti di
velocità la cui approvazione è stata rilasciata da più di 20 anni
e sulla verif‌ica periodica del misuratore denominato “Autovelox
104/C-2”.
1. VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE
Le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei
limiti di velocità possono essere utilizzate solo se conformi al mo-
dello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
In materia di approvazione dei prototipi delle apparecchia-
ture per il rilevamento della velocità dei veicoli e delle modalità
del loro impiego è intervenuto l’allora Ministro dei Lavori Pub-
blici con decreto del 29 ottobre 1997, che ha dettato disposizioni
procedurali e tecniche, prevedendo di fatto un doppio regime a
secondo che l’approvazione dell’apparecchiatura sia stata rila-
sciata prima o dopo il 1° gennaio 1981.
1.1 APPARECCHIATURE LA CUI APPROVAZIONE È STATA
RILASCIATA PRIMA DEL 1° GENNAIO 1981
Per le apparecchiature approvate in data antecedente al 1°
gennaio 1981, l’art. 2 del D.M. 29 ottobre 1997 ha stabilito che,
a decorrere dal 1° giugno 1998, tutte le approvazioni si devono
intendere revocate.
La revoca dell’approvazione non confermata opera di diritto
senza necessità di apposito, specif‌ico, provvedimento.
I costruttori e i venditori che intendevano mantenere in com-
mercio le apparecchiature approvate prima del 1° gennaio 1981
avrebbero dovuto, perciò, avanzare istanza di convalida all’Ispet-
torato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale presso
l’allora Ministero dei Lavori Pubblici, almeno tre mesi prima del
1° giugno 1998, secondo la procedura dettata dall’art. 192 del
Regolamento del C.d.S.
La revoca delle approvazioni determina l’impossibilità di
commercializzare e impiegare le relative apparecchiature.
1.2 APPARECCHIATURE LA CUI APPROVAZIONE È STATA
RILASCIATA DOPO IL 1° GENNAIO 1981
L’art. 3 del predetto decreto stabilisce che le apparecchiature
approvate a decorrere dal 1° gennaio 1981 decadono automati-
camente 20 anni dopo la loro approvazione, salvo che questa non
venga confermata a seguito di apposita istanza del costruttore,
presentata prima della sua scadenza.
Dopo la scadenza le apparecchiature non possono essere
più commercializzate. Quelle commercializzate prima possono
continuare ad essere utilizzate anche dopo il limite di validità
dell’approvazione, a condizione che non sia stata decisa la revoca
del provvedimento da parte del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti.
2. VERIFICA PERIODICA DEL MISURATORE DI VELOCITÀ
DENOMINATO “AUTOVELOX 104/C2” PRODOTTO DALLA SODI
SCIENTIFICA S.P.A.
Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 29 ottobre 1997, gli organi di
Polizia stradale interessati all’uso delle apparecchiature per
l’accertamento e l’osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a
rispettare le modalità di installazione e di impiego previste dai
manuali d’uso.
La necessità di una verif‌ica iniziale e periodica è di norma
prevista nel manuale d’uso e manutenzione del dispositivo a cui,
come già detto, gli organi di polizia stradale devono attenersi.
Ugualmente se la verif‌ica è prevista nel decreto di approvazione.
Gli strumenti di misura della velocità che sono utilizzati in
modo completamente automatico, cioè senza la presenza di un
operatore di polizia stradale, devono essere oggetto di verif‌ica
iniziale e periodica (di solito un anno), che può essere compiuta
da un centro di taratura opportunamente accreditato presso il

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