Circ. (Min. trasp.) 9 agosto 2012, Prot. n. 22392-Div3/H
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2012
CIRCOLARI
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Circ. (Min. trasp.) 9 agosto 2012, Prot. n. 22392-Div3/H. Cir-
colare Prot. n. 3171-MOT2/C del 19 settembre 2005 - Visite
periodiche (revisioni) delle bombole per il contenimento di
metano per autotrazione, omologate in conformità alle pre-
scrizioni del regolamento ECE/ONU n. 110. - Precisazioni.
Con riferimento alle visite periodiche delle revisioni delle
bombole per il contenimento di metano per autotrazione di tipo
CNG4, omologate in conformità al regolamento ECE/ONU n. 110,
sono stati richiesti chiarimenti in merito al punto 2.1.2.2 della
circolare in oggetto.
Il punto in questione prevede che le bombole di tipo CNG4,
siano sottoposte a due tipologie di prove per le quali si forni-
scono le seguenti precisazioni.
Le prove previste alla alinea a) del punto 2.1.2.2 sono quelle
indicate al paragrafo A.11 (appendice A) del regolamento ECE/
ONU n. 110. Il suddetto paragrafo A.11, concernente la prova
idraulica, consente, in alternativa, la possibilità di utilizzare o
la prova di espansione volumetrica ovvero la prova di pressione.
Pertanto, in sede di visita periodica, in relazione alle indicazioni
del costruttore della bombola o alle indicazioni del GFBM, si sce-
glierà uno dei due metodi indicati.
Per quanto riguarda le prove previste alla alinea b) sono ri-
chiamate le prove indicate alla corrispondente alinea del 2.1.2.1,
relative alle bombole del tipo CNG2 e CNG3.
Per le bombole del tipo CNG2 e CNG3 è presente nota 1 che
richiama la prova ad ultrasuoni o altro “metodo ritenuto equi-
valente”.
Infine, sia per le bombole di tipo CNG2 e CNG3 che per le
bombole di tipo CNG4, è presente la nota [*] che demanda al
costruttore delle bombole o in alternativa al GFBM (ovvero altro
laboratorio qualificato) l’onere di certificare gli esiti delle prove
di cui alla alinea b) dei punti 2.1.2.1 e 2.1.2.2.
Ciò premesso, tenuto conto che per le bombole di tipo CNG4
non è possibile ricorrere al controllo ad ultrasuoni, il costruttore,
il GFBM ovvero altro laboratorio qualificato rilascerà certifica-
zione circa l’idoneità della bombola effettuata con un metodo,
anche visivo, ritenuto equivalente dal medesimo GFBM.
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