Circ. (Min. trasp.) 16 dicembre 2013, Prot. n. 2897

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circ
2/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
CIRCOLARI
S.N.T. - Sistema Nazionale di Taratura - Accredia, ovvero dallo
stesso costruttore, che risulti a ciò abilitato dalla certif‌icazione
di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001:2000 e seguenti.
Non si tratta di un obbligo di taratura m senso stretto ma di
verif‌ica metrologica della funzionalità del dispositivo.
Per le apparecchiature destinate, invece, ad essere impiegate
esclusivamente con la presenza e sotto il diretto controllo di un
operatore di polizia stradale, non sempre i costruttori hanno
previsto una verif‌ica periodica di funzionalità essendo le stesse
dotate di sistemi di autodiagnosi dei guasti che avvisano l’opera-
tore del loro cattivo funzionamento.
Ciò premesso, per quanto riguarda, in particolare, l’impiego
del dispositivo Autovelox mod. 104/C2, posto che la verif‌ica
periodica dello stesso, con intervallo non superiore ad un anno,
è prevista dal Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infra-
strutture e Trasporti del 16 maggio 2005, n. 1123, con cui è
stata confermata l’approvazione del dispositivo, la verif‌ica della
funzionalità deve essere effettuata ogni anno anche se di fatto
impiegato con l’ausilio di un operatore di Polizia stradale e sotto
il suo diretto controllo.
(Si omette l’allegato)
VIII
Circ. (Min. trasp.) 16 dicembre 2013, Prot. n. 2897. Esami per
il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per
l’esercizio della professione di autotrasportatore su strada di
merci e viaggiatori.
In relazione all’espletamento degli esami per il conseguimento
dell’idoneità professionale per l’accesso alla professione di auto-
trasportatore per conto di terzi, questa Direzione Generale forni-
sce alcuni chiarimenti e detta alle Commissioni istituite presso le
Province le procedure per lo svolgimento delle prove d’esame pre-
viste dall’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1071/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, non-
ché riassume le disposizioni relative ai corsi di formazione per
l’ammissione agli esami di idoneità professionale.
A) APPLICAZIONE DEL D.D. PROT. N. 79 DELL’ 8 LUGLIO
2013
Come è noto, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto
dirigenziale prot. n. 79 dell’8 luglio 2013 dal 1° gennaio 2014 le
competenti Commissioni d’esame applicano obbligatoriamente i
nuovi quesiti e tipi di esercitazione nelle prove d’esame, sia ai
candidati che abbiano frequentato corsi autorizzati dopo il 1°
ottobre 2013 e regolarmente conclusi sia ai candidati che, senza
partecipare ad alcun corso ed in possesso di diploma di istru-
zione secondaria di secondo grado, hanno presentato domanda
d’esame dopo il 1° gennaio 2014.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo del citato de-
creto prevede, invece, che i candidati che hanno seguito corsi di
preparazione iniziati prima del 1° ottobre 2013 e coloro che, sen-
za partecipare ad alcun corso ed in possesso di diploma di istru-
zione secondaria di secondo grado, hanno presentato domanda
d’esame prima del 1° gennaio 2014 hanno diritto a sostenere le
prove - f‌ino al 31 dicembre 2014 - con i vecchi quesiti e i tipi di
esercitazione di cui al decreto dirigenziale 14 gennaio 2008, n.
126 e alla circolare della Direzione Generale per l’autotrasporto
di persone e cose n. 5 del 9 novembre 2006. Di conseguenza, si
specif‌ica che gli attestati di frequenza dei corsi di preparazione
agli esami iniziati prima del 1° ottobre 2013 sono ritenuti validi
f‌ino al 31 dicembre 2014, termine ultimo entro il quale possono
essere organizzate le prove d’esame previste e disciplinate dal
decreto dirigenziale 14 gennaio 2008, n. 126.
Si precisa, tuttavia, che i soggetti di cui al capoverso che
precede hanno facoltà, previa specif‌ica richiesta da inoltrare
alla competente Commissione provinciale, di sostenere l’esame
con i nuovi quesiti e tipi di esercitazione di cui al citato decreto
dirigenziale n. 79/2013 in luogo di quelli vecchi previsti dalle
previgenti disposizioni sopra richiamate.
In caso di esito negativo della prova d’esame, i candidati
possono ripetere l’esame non prima di tre mesi dalla precedente
prova sostenuta.
La Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’in-
termodalità, con il supporto dell’Albo Nazionale degli autotra-
sportatori di cose per conto di terzi - che attua quanto disposto
dall’art. 4, commi 3 e 4, del più volte citato decreto dirigenziale
n. 79/2013 - provvede a sospendere i quesiti che, a seguito di
intervenute modif‌iche riguardanti la disciplina relativa all’eser-
cizio dell’attività di autotrasporto per conto di terzi, non siano
più conformi alle nuove disposizioni, ferma restando la verif‌ica
annuale dell’elenco generale dei quesiti e dei tipi di esercitazio-
ne effettuata dall’apposita Commissione prevista dall’art. 7 del
decreto dirigenziale n. 79/2013.
Relativamente agli esami integrativi previsti dagli articoli
3, comma 1, lettera b) e 5, comma 2, del decreto dirigenziale
n. 79/2013, si precisa che i sessanta quesiti da somministrare ai
candidati sono scelti esclusivamente all’interno delle materie di
valenza internazionale, come meglio specif‌icato al successivo
punto C).
B) PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE
D’ESAME
Si forniscono di seguito le indicazioni di massima per la
gestione informatica della procedura di esame da parte delle
Commissioni, le cui specif‌iche tecniche sono contenute in un
apposito manuale allegato alla presente circolare.
Ognuna delle schede d’esame, predisposte dal Comitato Cen-
trale per l’Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi in numero pari ai candidati ammessi a sostenere
le prove d’esame, è composta da un test di 60 domande a rispo-
sta quadrupla di cui una sola esatta. Le domande proposte nella
prova d’esame sono estratte casualmente all’interno del data-
base iniziale in modo coerente con quanto previsto dal decreto
dirigenziale prot. 79 dell’8 luglio 2013.
Il Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli autotraspor-
tatori di cose per conto di terzi, previa comunicazione da parte
di ciascuna Provincia del numero di schede richieste, crea nella
Piattaforma Telematica dell’Albo (PTA) la sessione d’esame. Le
schede d’esame e il correttore sono generati automaticamente
dalla PTA e sono identif‌icabili tramite un codice univoco (QUIZ
ID) riportato su ciascuna pagina della scheda e del corrispon-
dente correttore.
La Provincia, provvede alla registrazione nella PTA, indicando
l’indirizzo di posta elettronica ove intende ricevere le comunica-
zioni da parte del Comitato Centrale per l’Albo. Successivamente
riceve una notif‌ica tramite e -mail dell’avvenuta generazione
delle schede d’esame e, tramite le proprie credenziali riservate,
accede alla PT A, sulla quale sono disponibili le singole schede
d’esame diversif‌icate da assegnare ai candidati. Dopo un tempo
concordato, non inferiore a due ore, sono resi disponibili sulla PT
A i correttori relativi a ciascuna scheda inviata per la sessione in
corso, come meglio dettagliato nel Manuale operativo allegato.
La somministrazione delle schede ai partecipanti e la corre-
zione restano a carico della Provincia, che provvede - a meri f‌ini

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