Circ. (Min. trasp.) 12 luglio 2012, Prot. n. 20045/DIV3/C

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10/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.
CIRCOLARI
di uno dei servizi di manutenzione indicati. A bordo dello stesso
deve essere presente ed esibita, su richiesta, all’agente che sta
effettuando il controllo, la documentazione che comprova che il
veicolo in questione svolge, sulla base di un contratto, che lega
l’ente gestore o concessionario del servizio all’impresa, in manie-
ra esclusiva o per un periodo temporalmente limitato, una delle
attività di manutenzione previste.
Tale documentazione deve consistere in una dichiarazione,
redatta su carta intestata, datata e regolarmente fermata da un
responsabile dell’ente gestore o concessionario del servizio, in
cui si dichiara, assumendone la responsabilità, che l’impresa che
ha in disponibilità il veicolo svolge, in nome e per conto dello
stesso, una delle attività di manutenzione in questione;
- il veicolo può essere in disponibilità di impresa che ha sub-
appaltato l’attività da altra impresa appaltante dell’ente gestore
o concessionario del servizio. La documentazione, in tal caso,
presente a bordo ed esibita, su richiesta, all’agente di controllo,
deve essere costituita da due dichiarazioni, una da cui risulti il
rapporto di sub-appalto tra l’impresa che svolge l’attività e l’im-
presa che ha in appalto la stessa, l’altra da cui risulti il rapporto
che lega quest’ultima con l’ente gestore o concessionario del
servizio.
Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dalle dispo-
sizioni in ordine al campo di applicazione della normativa in
materia di autotrasporto e da quelle dei regolamenti (CEE) n.
3821/85 e (CE) n. 561/2006 riguardo alla dotazione ed all’uso
dell’apparecchio di controllo, i veicoli impegnati nelle attività di
manutenzione che usufruiscono di deroga, si attengono, limita-
tamente ai casi di svolgimento di tale attività, a quanto previsto
dall’articolo 2 del D.M. 20 giugno 2007.
In occasione della revisione annuale dei veicoli, ordinaria-
mente obbligati a montare l’apparecchio di controllo di cui al
regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modif‌icazioni, in
presenza della destinazione permanente ad una delle attività per
le quali il citato decreto ministeriale ha concesso la possibilità di
usufruire della deroga in ordine a tale dotazione, la menzionata
condizione dovrà essere parimenti verif‌icata dagli uff‌ici che
effettuano la revisione, se del caso, attraverso il controllo della
documentazione sopra specif‌icata, da esibirsi a cura del soggetto
che richiede l’operazione di revisione.
III
Circ. (Min. int.) 12 luglio 2012, Prot. n. 19979. Circolare prot. n.
13546 del 16 maggio 2012 - Nuove procedure telematiche per
il rilascio della ricevuta sostitutiva prevista dall’art. 7 della
legge 8 agosto 1991, n. 264 - Avvertenza.
Con la circolare in oggetto è stato, tra l’altro, chiarito che sino
a quando la pratica cui è riferita la ricevuta sostitutiva non risul-
ta “evasa”, il sistema informativo inibisce ogni possibilità acché
lo Studio di consulenza automobilistica possa, sia in costanza di
validità della ricevuta sia successivamente alla scadenza del pre-
detto termine di 30 giorni, rilasciare una nuova ricevuta riferita
al medesimo veicolo o al medesimo documento di abilitazione
alla guida.
Per tale ragione, la predetta circolare ha altresì puntualizzato
che eventuali situazioni di criticità, anche riferite a singoli casi
concreti, potranno essere sottoposte al vaglio dei competenti
UMC e del CED di questa Direzione Generale.
Ciò posto, da un primo monitoraggio condotto da questa sede,
si è avuto modo di appurare che le richieste, da parte di Studi di
consulenza, volte alla risoluzione di dette criticità spesso non
trovano sollecito riscontro presso i competenti UMC.
Si segnala, pertanto, l’opportunità che codeste DGT diramino
adeguate istruzioni agli UMC ricadenti nel proprio ambito terri-
toriale di competenza aff‌inché, pur compatibilmente con il carico
operativo di ciascun Uff‌icio, ciascuna richiesta venga riscontrata
entro un massimo di 5 giorni lavorativi, sia nel caso in cui la stessa
debba essere respinta sia nel caso in cui, sussistendo giustif‌icati e
documentati motivi, la stessa debba essere accolta.
IV
Circ. (Min. trasp.) 12 luglio 2012, Prot. n. 20045/DIV3/C. Trat-
tori agricoli o forestali di f‌ine serie a norma dell’articolo 10
del Decreto 19 novembre 2004 di recepimento della Direttiva
2003/37/CE. Estensione dell’applicazione delle procedure
alle Direttive specif‌iche.
Si fa seguito alla circolare prot. n. 13153/DIV3/B, del 14 maggio
2012, per trasmettere, in allegato, l’elenco aggiornato al 12 LUGLIO
2012 dei costruttori ammessi alla procedura di immatricolazione
di trattori agricoli o forestali di f‌ine serie indicati in oggetto.
AL L E G A T O
Elenco dei costruttori di trattori agricoli o forestali che
hanno richiesto l’applicazione della procedura prevista
all’articolo 10 della direttiva 2003/37/CE (veicoli f‌ine serie)
1) AGCO ITALIA S.p.A.;
2) VALTRA INC.;
3) DAEDONG INDUSTRIAL Co. Ltd.;
4) KUBOTA EUROPE s.a.s.;
5) DEERE & COMPANY;
6) JOHN DEERE IBERICA S.A.;
7) JCB LANDPOWER Ltd.;
8) JCB UTlLITY PRODUCTS Ltd.;
9) J.C. BAMBFORD ESCAVATORS Ltd.;
10) OFFICINE BREVETTI CARON S.r.l.;
11) MANITOU COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.r.l.;
12) CNH EUROPE HOLDING S.A.;
13) CNH AMERICA LLC;
14) CARRARO S.p.A. - DIVISIONE AGRITALIA;
15) DlECI S.r.l.;
16) BCS S.p.A.;
17) ARGO TRACTORS S.p.A.;
18) SAME DEUTZ FAHR ITALIA S.p.A.;
19) SAME DEUTZ FAHR DEUTSCHLAND G.m.b.H.;
20) CLAAS lTALIA S.p.A.
V
Circ. (Min. trasp.) 13 luglio 2012, Prot. n. 20086. Circolare prot.
n. 13546 del 16 maggio 2012 - Nuove procedure telematiche
per il rilascio della ricevuta sostitutiva prevista dall’art. 7
della legge 8 agosto 1991, n. 264 - Chiarimenti.
Com’è noto, con la circolare in oggetto sono state impartite
istruzioni operative in materia di rilascio della ricevuta sostituti-
va, da parte degli esercenti l’attività di consulenza automobilisti-
ca, secondo i nuovi criteri e le nuove modalità stabilite dall’art.
7 della medesima legge n. 264/1991 e dall’art. 92 c.d.s., alla luce
delle modif‌iche introdotte dall’art. 10 della legge n. 120/2010,
nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione 11 novem-
bre 2011 (in Gazzetta Uff‌iciale n. 270 del 19 novembre 2011).
In estrema sintesi, si rammenta che detta ricevuta è rilasciata
dagli Studi di consulenza automobilistica (e dalle Autoscuole) in
ogni caso in cui, per l’espletamento degli adempimenti di compe-
tenza, prendano in consegna un documento di circolazione o di

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