Circ. (Min. econ. e fin.) 23 maggio 2013, n. 2/DF Prot. n. 10128

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leg
Arch. loc. e cond. 4/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
e f‌inanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni
parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni
assunti dall’Italia in ambito europeo. In caso di mancata
adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013,
continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di
versamento della prima rata dell’imposta municipale pro-
pria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è f‌issato
al 16 settembre 2013.
V
Circ. (Min. econ. e f‌in.) 23 maggio 2013, n. 2/DF Prot. n.
10128 . Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art.
13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modif‌icazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Modif‌iche recate dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D.
L. 8 aprile 2013, n. 35, in corso di conversione. Quesiti
in materia di pagamento della prima rata dell’imposta
relativa all’anno 2013 .
Pervengono numerosi quesiti in ordine al pagamento
della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU), di
cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modif‌icazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
L’incertezza è determinata dalla circostanza che, in
corso di conversione del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, è stato
presentato un emendamento all’art. 10, comma 4, lett.
b), il quale prevede che la prima rata dell’IMU è versata
sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi
dell’anno precedente.
Al riguardo, si deve premettere che l’art. 13, comma 13-
bis, del D. L. n. 201 del 2011, come modif‌icato dall’art. 10,
comma 4, lett. b), del D. L. n. 35 del 2013, attualmente
vigente, stabilisce che i contribuenti devono effettuare il
versamento della prima rata dell’IMU entro il 17 giugno
(poiché il 16 cade di domenica), tenendo conto delle deli-
berazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione
nonché dei regolamenti pubblicati nel sito www.f‌inanze.it
alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta.
Tuttavia, si deve sottolineare che l’art. 13, comma 13-
bis, appena citato, è oggetto di un importante intervento
normativo contenuto nel testo dell’art. 10, comma 4, lett.
b), dell’A.C. 676, approvato il 15 maggio 2013 e trasmesso
al Senato per il relativo esame (A.S. n. 662), concernente
la conversione del D. L. n. 35 del 2013. Il testo riformulato
della disposizione in commento prevede che “il versamen-
to della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del de-
creto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base
dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno
precedente.”
Vale la pena di ricordare che l’art. 9, comma 3, del D.
Lgs. n. 23 del 2011 stabilisce che “i soggetti passivi effettua-
no il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno
in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il
16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso
nella facoltà del contribuente provvedere al versamento
dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno”.
Si deve, inoltre, aggiungere che l’art. 1 del D. L. 21 mag-
gio 2013, n. 54 stabilisce, nelle more di una complessiva
riforma della disciplina dell’imposizione f‌iscale sul pa-
trimonio immobiliare, la sospensione del pagamento della
prima rata dell’IMU dovuta per:
l’abitazione principale e relative pertinenze. Sono
escluse dalla sospensione le abitazioni di tipo signorile,
classif‌icate nella categoria catastale A/1, le ville, classif‌i-
cate nella categoria catastale A/8, i castelli o i palazzi di
pregio storico o artistico, classif‌icati nella categoria cata-
stale A/9;
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione princi-
pale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia resi-
denziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse
f‌inalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.
P. R. 24 luglio 1977, n. 616;
i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all’art. 13,
commi 4, 5 e 8, del D. L. n. 201 del 2011.
L’art. 2 del D. L. n. 54 del 2013 precisa che la riforma
di cui all’art. 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli
obiettivi programmatici primari indicati nel Documento
di economia e f‌inanza 2013, come risultante dalle relative
risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con
gli impegni assunti dall’Italia in ambito europeo. In caso
di mancata adozione della riforma entro la data del 31
agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente
e il termine di versamento della prima rata dell’IMU degli
immobili di cui al medesimo art. 1 è f‌issato al 16 settembre
2013.
Alla luce della ricostruzione appena effettuata si pas-
sano ad analizzare i vari quesiti pervenuti.
1. Versamento della prima rata sulla base delle aliquo-
te e della detrazione del 2012, prima della conversione in
legge del D. L. n. 35 del 2013.
É stato chiesto se, per evitare disagi organizzativi, le-
gati ai tempi di conversione del D. L. n. 35 del 2013, sia
possibile dare attuazione anticipata all’emendamento in
questione.
A questo proposito, si deve considerare la circostanza
che la conversione del D. L. n. 35 del 2013 deve avvenire
entro il 7 giugno 2013 e cioè a ridosso della scadenza del
pagamento della prima rata dell’IMU, determinando evi-
denti diff‌icoltà dal punto di vista organizzativo, soprattut-
to per i Centri di assistenza f‌iscale (CAF) che gestiscono
un numero elevatissimo di versamenti IMU.
Alla luce di quanto, innanzi, evidenziato, ferma restan-
do, in ogni caso, la potestà di accertamento del tributo da
parte dei comuni, si ritiene che nell’ipotesi in cui i contri-
buenti effettuino il versamento della prima rata dell’IMU
tenendo conto delle disposizioni contenute nell’emen-
damento in questione, ancor prima della conversione in
legge del D. L. n. 35 del 2013, possa trovare applicazione
la disposizione di cui all’art. 10, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, in base alla quale “le sanzioni non sono
comunque irrogate quando la violazione dipende da obiet-

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