Le cinture di sicurezza ed il secondo comma dell"Art. 2697 C.C.

AutoreGiovanni Agrizzi
Pagine643-644

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È giunto il momento di porre la parola «fine» alla pretesa dei responsabili dei sinistri che la mancata utilizzazione da parte di un utente di un veicolo della cintura di sicurezza, o del casco o degli altri mezzi idonei a salvaguardare la sua incolumità (violazione degli artt. 171 e 172 c.s.), nel caso di incidente provocato da altrui colpa, comporti, per questo solo, un concorso colposo del leso nel sinistro o la riduzione del risarcimento dovutogli dal responsabile.

Quello che va rilevato con una certa meraviglia è che alla ripulsa di questa pretesa, che si intuiva subito essere una mera speculazione, illegittima ed ingiusta, si sia arrivati solo per la rigorosa applicazione delle norme ordinarie ed elementari del nostro codice civile e senza bisogno di ricorrere alle grandi tematiche di fondo, di ordine costituzionale e dei principi fondamentali del diritto, dal sottoscritto evidenziate nell'articolo «Irrilevanza ai fini della responsabilità del fatto illecito delle violazioni da parte del danneggiato di norme a lui dirette e finalizzate esclusivamente alla sua incolumità» (in questa Rivista 1996, 3).

Sono stati alcuni bravi Giudici che hanno demolito, ad uno ad uno, gli artifici che sostenevano questa pretesa illegittima.

Anzitutto, è da dire che è sempre stato escluso, da tutti che si possa parlare di «concorso nel sinistro» per la mancata adozione della cintura o del casco da parte del danneggiato: invero è pacifico che non c'è alcun nesso di casualità tra l'adozione della cintura o del casco e l'accadimento di un incidente stradale; il quale dipende solo dalla violazione delle norme di comportamento che regolano la circolazione.

È ridicolo ed assurdo solo pensare che la violazione degli artt. 171 e 172 c.s. possano essere posti in nesso causale con la dinamica e le cause di un incidente.

Tolta di mezzo questa prima assurda tesi, del tutto priva di logica e di buon senso, resta da affrontare la pretesa delle compagnie di assicurazione di esigere «la riduzione del risarcimento delle lesioni sofferte dal leso, perché queste, con l'adozione delle cinture o del casco, non si sarebbero verificate o sarebbero state molto meno gravi».

Per vanificare anche questa pretesa degli assicuratori la giurisprudenza fa intervenire il secondo comma dell'art. 2697 c.c.

Invero, è elementare principio giuridico che è onere di chi eccepisce l'esistenza di un fatto, provarne rigorosamente l'esistenza. Questo precetto, per quanto riguarda il...

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