Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione , per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dall'Associazione produttori Ciliegia dell'Etna, con sede in Giarre (Catania), via Emilia 21 intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Ciliegia dell'Etna», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 66794 del 22 novembre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione produttori Ciliegia dell'Etna, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Ciliegia dell'Etna», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione produttori Ciliegia dell'Etna, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Ciliegia dell'Etna», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66794 del 22 novembre 2006, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Ciliegia dell'Etna».

Art. 2.

La denominazione «Ciliegia dell'Etna» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Ciliegia dell'Etna», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2006

Il direttore generale: La Torre

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «CILIEGIA DELL'ETNA» DOP

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione d'Origine Protetta «Ciliegia dell'Etna» e' riservata ai frutti di ciliegio che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. (CE) 510/2006 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto.

2.1. La specie e le cultivar.

La DOP «Ciliegia dell'Etna» e' attribuita ai frutti del ciliegio dolce Prunus avium L. famiglia delle rosaceae. La coltivazione del ciliegio, nell'area considerata, fa riferimento ad una piattaforma varietale composta dalle seguenti tipologie locali o ecotipi: la Mastrantonio, la Raffiuna, il gruppo Napoleona (precoce-verifica-forestiera) e la Maiolina.

2.2. Caratteristiche del prodotto.

I frutti allo stato fresco, destinati al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

la drupa...

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