CIRCOLARE 31 luglio 2003, n. 12999 - Chiarimenti in merito alla presentazione dei progetti da cofinanziare ai sensi dei decreti ministeriale 26 maggio 2003 e 3 luglio 2003

Alle associazioni dei consumatori presenti nel CNCU Alle associazioni dei consumatori presenti sul territorio Alle regioni e province autonome

Sono stati posti, in particolare dalle regioni e province autonome, alcuni quesiti in merito alla presentazione dei progetti, secondo le modalita' previste dal

2003, ai fini dell'ottenimento del cofinanziamento previsto dal decreto ministeriale 26 maggio 2003.

Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni operative al fine di consentire sia alle regione che agli alle Associazioni presenti nel CNCU ed alle Associazioni presenti a livello locale una piu' puntuale attivita' progettuale. I chiarimenti sono elencati con riferimento a quanto contenuto del decreto ministeriale del 3 luglio 2003.

  1. Art. 3, comma 1, lettera c)

    Per ´atto amministrativoª con il quale si e' dato avvio alla realizzazione dell'iniziativa progettuale si intende l'insieme dell'atto di indirizzo politico (la direttiva annuale) e del successivo provvedimento dirigenziale con il quale sono state finalizzate le risorse di bilancio. Essendo stata segnalata, per alcune Regioni, la mancata approvazione del bilancio, si ritiene che solo un provvedimento della Giunta, adottato prima della presentazione della richiesta di cofinanziamento, possa essere accettata per dimostrare l'avvio dell'iniziativa.

    Con riferimento alle modalita' di realizzazione dei progetti, si ritiene di ribadire in via preliminare che le regioni e province autonome per ottenere il cofinanziamento devono soddisfare i requisiti oggettivi e soggettivi indicati negli atti emanati da questa Amministrazione. Si ritiene di dover tener conto, ai fini di un maggiore efficacia ed efficienza degli interventi, dell'organizzazione settoriale che ogni Amministrazione locale si e' data. In tale contesto deve riconoscersi alle regioni e province autonome la possibilita' di attuare gli interventi, che saranno ritenuti ammissibili al cofinanziamento, utilizzando modalita', strumenti e strutture coerenti con le disposizioni di ognuna.

    Appare quindi plausibile il ricorso ad Enti strumentali regionali o ad altri organismi pubblici o privati ritenuti idonei allo scopo, a prescindere dal possesso della personalita' giuridica.

    Ai fini della rendicontazione delle spese occorre tener conto che se l'Ente ovvero l'organismo ha una propria autonomia gestionale e contabile, pur non avendo la personalita' giuridica, o svolge ´attivita' commercialeª, deve fatturare la...

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