CIRCOLARE 23 settembre 2002, n. 5 - Regolamento (CE) n. 1426 del 2 agosto 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 449/2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div.

VII - Div. FEOGA Agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome All'UNAPROA All'UIAPOA All'UNACOA All'ANICAV - Centro direzionale di Napoli All'AIIPA All'ASSITRAPA All'AGCI All'UNCI Alla Coldiretti - Dip. econ.co Alla Conf.ne Italiana Agricoltori Alla Confagricoltura Alla COPAGRI Alla F.AGR.I.

Alla Confcooperative - Federagroalimentare All'ANCA Lega Coop e, per conoscenza

Al Comando dei Carabinieri - Tutela norme comunitarie e agroalimentari Alla R.T.I. Finsiel

Visto il regolamento (CE) n. 1426/2002 della Commissione con il quale sono state introdotte modifiche al precedente regolamento (CE) n. 449/2001 del 2 marzo 2001 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96; Visto il documento di lavoro AGRI/DOC.TRAV/62494/2002; Considerato che alcune delle suddette modifiche, sono state gia' recepite nelle circolari A.G.E.A. del 2002 n. 28 "pomodoro" e n. 30 "pesche e pere"; Considerato alcune modifiche introdotte dal succitato regolamento riguardano aspetti di particolare rilevanza amministrativa e procedurale; Questa Agenzia ritiene opportuno informare i soggetti in indirizzo, relativamente a detti aspetti ed alle procedure da seguire al fine di una corretta applicazione delle rettifiche regolamentari introdotte dal regolamento in oggetto.

Pesche e pere.

Per questi prodotti l'art. 20, paragrafo 5) del regolamento (CE) n.

449/2001 modificato non prevede piu' l'applicazione di sanzioni nel caso in cui i controlli previsti dall'art. 18, paragrafo 1), punto i) primo trattino del regolamento (CE) n. 449/2001 rivelano una differenza tra la superficie dichiarata e la superficie effettivamente determinata, per l'insieme delle superfici controllate.

Pertanto, questa Agenzia pur non applicando provvedimenti sanzionatori a seguito dei controlli oggettivi per la campagna pesche e pere 2002/2003, procedera' all'attuazione degli stessi, secondo le modalita' e la tempistica riportate nella circolare A.G.E.A. n. 2, protocollo 215/U.M. del 26 agosto 2002.

Gli esiti dei controlli in campo saranno utilizzati da questa Agenzia al fine di monitorare le O.P. oggetto di aiuti comunitari, al fine di evidenziare come situazioni a rischio quelle i cui scostamenti tra dichiarato e accertato possano risultare dubbi ed applicando le sanzioni previste dal paragrafo 1) dell'art. 20 del regolamento n. 449/01 nel...

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