DECRETO 28 Settembre 2007 - Misure fitosanitarie per l'importazione di vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente del tipo bonsai, originari del Giappone.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione U.E. n. 2006/915/CE dell'11 dicembre 2006 che modifica la decisione n. 2002/887/CE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 2000/29/CE sopraindicata per quanto riguarda i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

  1. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana i vegetali originari del Giappone dei generi:

    Pinus L. e Chamaecyparis Spach. sino al 31 dicembre 2008;

    Juniperus L. dal 1° novembre 2007 al 31 marzo 2008.

    Art. 2.

  2. Prima dell'esportazione in Italia dei vegetali, di cui all'art. 1 del presente decreto, le autorita' fitosanitarie giapponesi accertano i seguenti requisiti:

    1. i vegetali sono piante nanizzate naturalmente o artificialmente del genere Chamaecyparis Spach e del genere Juniperus L. o, nel caso del genere Pinus L., interamente della specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr.), oppure di tale specie innestata su un portinnesto della specie Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc. In quest'ultimo caso, il portinnesto non presenta germogli;

    2. i vegetali sono coltivati e curati per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente riconosciuti, sottoposti ad un regime di controllo ufficialmente sorvegliato. Detti vegetali provengono dai vivai riconosciuti che sono specificati nell'elenco annuale trasmesso alla Commissione U.E.;

    3. i vegetali dei generi Juniperus L., Chamaecyparis Spach e Pinus L. prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, sono sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno ad intervalli opportuni...

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