DECRETO 7 febbraio 2011 - Recepimento della decisione della Commissione U.E. n. 2010/645/UE del 26 ottobre 2010 concernente le misure fitosanitarie per l''importazione di vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente del tipo bonsai, originari del Giappone. (11A04328)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Vista la decisione della Commissione n. 2010/645/UE del 26 ottobre 2010 recante modifica della decisione n. 2002/887/CE dell'8 novembre 2002 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 2000/29/CE sopraindicata per quanto riguarda i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus legge n. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone;
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2007, relativo alle misure fitosanitarie per l'importazione di vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus legge n. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente del tipo bonsai, originari del Giappone e successive modifiche;
Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, espresso nelle sedute del 16 e 17 novembre 2010;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 16 dicembre 2010.
Decreta:
Art. 1
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In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica Italiana i vegetali originari del Giappone dei generi:
Pinus legge n. e Chamaecyparis Spach. dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2020;
Juniperus legge n. dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2020.
Art. 2
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Prima dell'esportazione in Italia dei vegetali, di cui all'art. 1 del presente decreto, le autorita' fitosanitarie giapponesi accertano i seguenti requisiti:
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i vegetali sono piante nanizzate naturalmente o artificialmente del genere Chamaecyparis Spach e del genere Juniperus legge n. o, nel caso del genere Pinus L., interamente della specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr.), oppure di tale specie innestata su un portinnesto della specie Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc.. In quest'ultimo caso, il portinnesto non presenta germogli;
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