ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 2002 - Interventi urgenti conseguenti alla dichiarazione di "grande evento" della cerimonia di canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina. (Ordinanza n. 3201)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.

343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.

401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2002, concernente la dichiarazione di "grande evento" della cerimonia di canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina, che avra' luogo il giorno 16 giugno 2002, a Roma, in Piazza San Pietro, in Vaticano, e delle manifestazioni religiose che si terranno nel paese natale del Beato Padre Pio e in San Giovanni Rotondo, cui parteciperanno migliaia di fedeli e devoti provenienti da tutte le parti d'Italia e del mondo; Ravvisata la necessita' di avvalersi di ordinanze ai sensi dell'art. 5, comma 2, della predetta legge n. 225 del 1992, per il compimento di tutte le urgenti attivita' finalizzate ad assicurare adeguata ospitalita' ai soggetti che interverranno alle celebrazioni, ed alle connesse manifestazioni, altresi' garantendone la funzionale mobilita', adeguata ricezione alberghiera, accoglienza ed assistenza sanitaria nell'ambito dei territori interessati, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza; Visto che l'imminenza e la complessita' del "grande evento" comportano l'inderogabile necessita' di reperimento urgente di idonei beni, forniture, servizi e strutture da impiegare per il perseguimento delle finalita' in questione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la delega per la protezione civile; Su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone

Art. 1.

  1. I sindaci dei comuni di Roma, Pietrelcina e San Giovanni Rotondo sono nominati commissari delegati per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, e provvedono alla definizione ed attuazione delle iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture, servizi e strutture, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione della cerimonia di canonizzazione del Beato Padre Pio di Pietrelcina, e delle connesse manifestazioni che si terranno a Roma, a Pietrelcina ed a San...

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