Gli impianti centralizzati e privati per ricezione radio, tv, internet e per la produzione di energia da fonti rinnovabili dopo la riforma del condominio

AutorePier Paolo Bosso
Pagine10-13
10
dott
1/2014 Arch. loc. e cond.
RIFORMA DEL CONDOMINIO
GLI IMPIANTI CENTRALIZZATI
E PRIVATI PER RICEZIONE
RADIO, TV, INTERNET E PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA DA
FONTI RINNOVABILI DOPO LA
RIFORMA DEL CONDOMINIO (*)
di Pier Paolo Bosso
(*) Relazione svolta al XXIII Convegno Coordinamento legali Confe-
dilizia tenutosi a Piacenza il 21 settembre 2013.
SOMMARIO
1. Gli impianti centralizzati per ricezione radio, tv e internet.
1.1. La richiesta di uno o più condòmini di installazione di
impianto centralizzato radio, tv, internet e l’obbligo dell’am-
ministratore di convocare idonea assemblea. 1.2. La realizza-
zione di impianti privati per ricezione radio, tv e internet. 1.3.
Le possibili prescrizioni dell’assemblea nel caso di impianto
privato. 1.4. I divieti. 2. Gli impianti comuni per la produzione
di energia da fonti rinnovabili. 2.1. La richiesta di uno o più
condòmini di installazione di impianto centralizzato per la
produzione di energia da fonti rinnovabili e l’obbligo dell’am-
ministratore di convocare idonea assemblea. 2.2. La realizza-
zione di impianti privati per la produzione di energia da fonti
rinnovabili. 2.3. Le possibili prescrizioni dell’assemblea nel
caso di impianto privato. 2.4. Divieti e limiti. 2.5. Conclusioni
e consigli operativi.
1. Gli impianti centralizzati per ricezione radio, tv e
internet
La riforma del condominio ha disciplinato le installa-
zioni di impianti (antenne, cavi, etc..) per la ricezione ra-
diotelevisiva e per l’accesso ad ogni altro genere di f‌lusso
informativo, anche da satellite o via cavo (quindi anche i
collegamenti per il traff‌ico internet, banda larga, etc..).
La riforma tende (giustamente) ad indirizzare verso
l’installazione di impianti centralizzati per salvaguardare
l’estetica ed il decoro di tetti e facciate, evitando il f‌io-
rire selvaggio ed indiscriminato di parabole e sistemi di
ricezione su balconi e tetti. Dà però modo al condòmino
(anche singolo) che aspira a poter ricevere radio, tv e
internet in modo tecnologicamente avanzato di poter
comunque arrivare al risultato, anche in caso non si rag-
giunga in assemblea la maggioranza richiesta (anche se
bassa) per un impianto centralizzato, magari perché agli
altri condòmini non interessa più di tanto la ricezione di
canali stranieri, satellitari o la rete internet. Questo con-
dòmino infatti, come si vedrà più avanti, potrà installare
un impianto privato, rispettando certi limiti inderogabili e
non andando a ledere i diritti degli altri condòmini.
Per gli impianti condominiali (centralizzati) l’instal-
lazione ed i relativi collegamenti f‌ino alla diramazione
per le singole utenze e cioè f‌ino a dove si entra nelle pro-
prietà esclusive, è considerata innovazione “agevolata” ai
sensi dell’art. 1120, comma 2, paragrafo 3, cod. civ.; per
l’approvazione del lavoro, anziché richiedere l’assenso
da parte della maggioranza (di teste) degli intervenuti
che rappresenti almeno i due terzi del valore dell’edif‌icio
(millesimi), come richiesto in generale per le innovazioni,
basta la metà del valore dell’edif‌icio (500/1000) anche
se dovrà sempre essere favorevole la maggioranza degli
intervenuti.
1.1. La richiesta di uno o più condòmini di installazione
di impianto centralizzato radio, tv, internet e l’obbligo
dell’amministratore di convocare idonea assemblea
Nel condominio c’è sempre qualche condòmino (gene-
ralmente giovane) che inizia a porre il problema dell’in-
stallazione di impianti tecnologicamente avanzati per tv,
radio, internet. É stato introdotto dalla riforma un forte
potere di impulso al singolo condòmino interessato all’in-
stallazione di detti impianti tecnologici ed alla delibera
assembleare che approvi l’iniziativa; in genere succedeva
che venisse convocata l’assemblea annuale ordinaria e, in
quella sede veniva avanzata la richiesta da parte di qual-
che condòmino (che veniva visto come un patito di nuove
tecnologie) e poi si dava mandato all’amministratore di
valutare, chiedere preventivi, etc.. Poi, generalmente, si
rinviava la discussione ad altra assemblea e, spesso, il la-
voro non veniva mai deliberato ed eseguito, ritenendo che
vi fossero altre priorità di spesa nei lavori condominiali.
Ora, invece, ai sensi dell’art. 1120, comma 3, c.c.,
l’amministratore è infatti tenuto a convocare l’assem-
blea entro trenta giorni dalla richiesta (anche di un solo
condòmino); l’argomento non si può più rinviare sine die.
Si deve rilevare, peraltro, come l’omessa convocazione di
quest’assemblea non sia prevista tra le fattispecie tipizza-
te dall’art. 1129, comma 12, c.c., quale esempio di “grave
irregolarità” che può giustif‌icare la revoca dell’ammini-
stratore da parte dell’autorità giudiziaria; l’espressione
“tra le altre” lascia intendere che l’elenco sia comunque
esemplif‌icativo e non esaustivo, per cui benissimo potreb-
be prospettarsi il ricorso all’autorità giudiziaria da parte di
uno o più condòmini che contestano all’amministratore la
mancata convocazione dell’assemblea per discutere sulla
loro istanza volta a deliberare l’installazione dell’impianto
centralizzato in questione.
Il richiedente (o i richiedenti) devono indicare moda-
lità e caratteristiche tecniche di esecuzione dell’impianto
e del lavoro; se così non fosse, l’amministratore inviterà il
richiedente a fornire tali indicazioni per l’esame in assem-
blea. Sarà anche bene che portino già anche dei preventivi
di spesa perché, diversamente, l’iniziativa verrà rallentata
dovendo l’assemblea, approvato il lavoro, chiedere i pre-
ventivi e riconvocarsi per deliberare.
Deliberato (e realizzato) l’impianto comune, a spese
comuni (a millesimi di proprietà), con predisposizione
per il completamento nei singoli alloggi, ciascuno potrà

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